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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19147 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Mantova, 26 Febbraio 2018. .

Esecuzione forzata immobiliare iniziata o proseguita dal creditore fondiario in ipotesi di fallimento del debitore – Distribuzione delle somme operata in sede esecutiva – Provvisorietà


La distribuzione delle somme disposta ai sensi degli artt. 598 e 512 c.p.c. in ipotesi di fallimento del debitore esecutato ha carattere provvisorio, non derogando la normativa speciale del TUB alla disciplina in materia d'accertamento del passivo, per cui è in sede fallimentare che si procede a determinare definitivamente la massa attiva e la massa passiva, conteggiando nella massa attiva il bene oggetto di esecuzione e nella massa passiva tutte le spese sostenute dalla curatela anche per intervenire nell’esecuzione forzata. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)