Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19155 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 14 Ottobre 2015, n. 20742. Est. Nappi.


Pagamento al fallito dopo il fallimento - Azione di inefficacia ex art. 44 l.fall. - Autonomia rispetto al rapporto causale - Conseguenze - Inapplicabilità della prescrizione prevista per il rapporto causale all'azione fallimentare - Imprescrittibilità di quest'ultima - Fondamento - Fattispecie



L'azione promossa dal curatore, ai sensi dell'art. 44, comma 2, l.fall., volta ad ottenere la dichiarazione d'inefficacia del pagamento effettuato in favore del fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ha natura autonoma rispetto al rapporto causale che ha determinato il pagamento, sicché la prescrizione dei diritti relativi a tale rapporto (nella specie, il termine triennale di prescrizione previsto per l'azione giudiziaria contro l'amministrazione postale per i servizi di bancoposta dall'art. 20, comma 3, del d.P.R. n. 156 del 1973) non si applica all'azione di inefficacia, che, trovando la sua "ratio" nella perdita, coeva al fallimento, del diritto di disporre da parte del debitore, non è soggetta a prescrizione perché diretta a far dichiarare una nullità che si verifica di pieno diritto nei confronti del fallimento e dei creditori. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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