Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19168 - pubb. 11/01/2018

.

Cassazione civile, sez. I, 29 Dicembre 2011, n. 29873. Pres., est. Fioretti.


Crediti del fallito - Adempimento successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa - Pagamento al fallito - Inefficacia ex art. 44 legge fall. - Obblighi di restituzione al curatore - Debito di valuta - Fondamento - Maggior danno da rivalutazione monetaria - Prova - Necessità



A seguito della dichiarazione di fallimento, divengono inefficaci, ai sensi dell'art. 44, secondo comma, legge fall., i pagamenti di crediti del fallito ricevuti da quest'ultimo, dovendosene disporre la restituzione al curatore alla stregua di debito di valuta, in quanto essi riguardano la reiterazione di un pagamento effettuato indebitamente a chi non era più legittimato a conseguirlo; ne consegue che l'eventuale maggior danno - nella specie, richiesto dalla curatela per la rivalutazione monetaria - derivante dal ritardo spetta solo ove chi agisce abbia allegato e provato specificamente tale ulteriore pregiudizio. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale