Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19186 - pubb. 08/03/2018

Legittimazione del curatore ad impugnare il sequestro per equivalente delle somme in giacenza sul conto corrente della procedura, compito del giudice di bilanciare i contrapposti interessi

Cassazione penale, 27 Luglio 2017, n. 37439. Est. Mengoni.


Fallimento - Sequestro preventivo per equivalente finalizzato alla confisca - Impugnazione - Oggetto del sequestro - Somme in giacenza sul conto corrente della procedura derivanti dall'attività di gestione degli organi fallimentari - Legittimazione del curatore - Sussistenza



Il curatore è legittimato all'impugnativa del provvedimento di sequestro preventivo per equivalente, finalizzato alla confisca (nella specie per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. n. 74 del 2000), nel caso in cui oggetto del sequestro siano le somme in giacenza sul conto corrente della procedura concorsuale derivanti dall'attività di gestione degli organi fallimentari, con l'avvertenza tuttavia che il giudice del gravame deve apprezzare nel caso concreto il diritto e l'interesse del curatore fallimentare all'impugnativa delle misure cautelari reali, avuto riguardo alla specialità delle norme fallimentari, da un lato, ed alla specialità delle norme penali dall'altro, formulando di volta in volta un giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi anche tenuto conto del principio della prevenzione.


["Proprio, cogliendo lo spunto incidentale del precedente n. 42469/16 questa Corte ha l'occasione di portare il ragionamento più in là, affermando con certezza la legittimazione all'impugnativa del curatore, in un caso, come quello in esame, in cui oggetto del sequestro sono proprio le somme in giacenza sul conto corrente della procedura concorsuale e derivanti dall'attività di gestione degli organi fallimentari. Peraltro, non basta a superare tale peculiare condizione (per la quale non constano precedenti) ed a fondare il difetto di legittimazione del curatore sulla base della considerazione che l'attivo sia riconducibile comunque ai soggetti indagati del reato tributario, perchè, anche se si superasse il criterio della prevenzione come ha inteso fare la sentenza Focarelli nel caso della confisca obbligatoria, non può non osservarsi che nella specie non è nota la composizione della massa attiva fallimentare, e cioè l'origine della giacenza del conto corrente: le somme acquisite potrebbero, ad esempio, essere il risultato del fruttuoso esperimento di azioni revocatorie fallimentari il cui presupposto è proprio la dichiarazione di fallimento o di azioni di responsabilità esercitate nell'interesse dei creditori sociali, in cui quindi il curatore non ha agito in surroga del fallito, bensì in rappresentanza dell'intera massa dei creditori sociali, casi entrambi nei quali è certamente da escludere il diritto di proprietà della società fallita o dell'indagato.

Peraltro, quanto all'interesse ad impugnare, l'idea secondo la quale l'interessato coincida sempre con l'indagato o con la società fallita è tutta da verificare in concreto, perchè, allorquando sui beni siano apposti plurimi vincoli, è ben possibile che l'indagato non abbia alcun interesse, mentre la curatela ne abbia molteplici, sicchè negarle seccamente la legittimazione, sulla base di una tralaticia applicazione del principio della sentenza Uniland finisce per negare la tutela all'avente diritto. Per contro, generalizzare la legittimazione del curatore all'impugnativa, negandola all'indagato o al legale rappresentante della società fallita pure conduce ad un diniego di tutela quando la curatela abbia dimostrato disinteresse per quell'azione giudiziale.

Ribadito che, nella specie, la curatela ha certamente la legittimazione ad impugnare il sequestro dei propri beni, va affermato il seguente principio di diritto: il giudice deve apprezzare nel caso concreto il diritto e l'interesse del curatore fallimentare all'impugnativa delle misure cautelari reali, avuto riguardo alla specialità delle norme fallimentari, da un lato, ed alle specialità delle norme penali dall'altro e formulando di volta in volta un giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi anche tenuto conto del principio della prevenzione."] (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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