Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19214 - pubb. 11/01/2018

.

Cassazione civile, sez. I, 13 Marzo 1987, n. 2652. Est. Rossi.


Fallimento - Organi preposti al fallimento - Giudice delegato - Provvedimenti - Reclami - In materia di liquidazione del compenso - Disciplina ex art. 26 della Legge Fallimentare - Illegittimità costituzionale - Sentenze n. 42 del 1981, n. 303 del 1985 e n. 55 del 1986 della corte costituzionale - Impugnabilità di detto provvedimento con reclamo al tribunale - Ricorso per cassazione avverso la pronuncia del tribunale ex art. 111 Cost. - Ammissibilità



Il provvedimento, di natura decisoria, con il quale il giudice delegato liquida il compenso in favore di chi abbia prestato la sua opera per il fallimento (nella specie, stimatore), è impugnabile con reclamo al tribunale nel termine di dieci giorni dalla data della comunicazione, ai sensi dell'art. 26 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267 (nel testo risultante a seguito degli interventi della Corte costituzionale con le sentenze n. 42 del 1981, n. 303 del 1985 e n. 55 del 1986), e la pronuncia del tribunale su tale reclamo, parimenti di carattere decisorio, è a sua volta ricorribile per Cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione. (massima ufficiale)