Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19219 - pubb. 11/01/2018

.

Cassazione civile, sez. I, 17 Marzo 1993, n. 3189. Est. Carbone.


Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - Rappresentanza giudiziale - Autorizzazione del giudice delegato - Mancanza - Legittimazione all'impugnazione - Difetto - Configurabilità - Legittimità della posizione processuale dal curatore assunta nei gradi precedenti - Irrilevanza

Fallimento - Organi preposti al fallimento - Curatore - Poteri - Rappresentanza giudiziale - Curatore - Sentenza - Impugnazione - Autorizzazione del giudice delegato - Mancanza - Capacità processuale - Difetto - Sanatoria - Ammissibilità - Limiti



Il curatore del fallimento non è fornito di capacità processuale generale ed autonoma, bensì di capacità che dev'essere integrata dall'autorizzazione del giudice delegato al fallimento in relazione a ciascun grado del giudizio, per cui, in mancanza di autorizzazione, sussiste il difetto di legittimazione del curatore in sede di impugnazione, indipendentemente dalla legittimità della posizione processuale da costui assunta nei gradi precorsi e ancorché in primo grado il medesimo curatore, autorizzato dal giudice delegato, avesse conferito al difensore procura a stare in giudizio anche per i gradi successivi. (massima ufficiale)

Il difetto di capacità processuale del curatore del fallimento, che abbia impugnato una sentenza senza essere munito dell'autorizzazione del giudice delegato, può essere sanato, con efficacia retroattiva, dalla successiva intervenuta autorizzazione, salvo che il giudice di appello abbia già dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione, ovvero che si sia verificata una preclusione, come il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I


Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Vincenzo SALAFIA Presidente

" Vincenzo CARBONE Rel. Consigliere

" M. Rosario MORELLI "

" M. Giuseppe BERRUTI "

" Ernesto LUPO "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La curatela del fallimento della Compagnia Tecnicoplastica s.r.l., con atto del 4.10.1982, convenne in giudizio la Banca Passadore e C. di Genova, e premesso che la società fallita aveva intrattenuto con la Banca due diversi conti correnti di corrispondenza con in nn. 9319 e 9324, chiese la restituzione dell'importo di L. 50.391.930 corrispondente al totale degli accreditamenti eseguiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Si costituì la Banca convenuta affermando, da un lato, che gli accrediti sui conti non avevano funzione solutoria, ma soltanto quella di ricostituire la provvista in funzione di successive operazioni e, dall'altro, che le cifre erano inesatte e mancava la scientia decationis.

L'adito Tribunale di Genova con sentenza del 14.3.1986 ha respinto la domanda della curatela del fallimento della s.r.l. Tecnicoplastica. Su gravame di quest'ultima, la Corte di Appello di Genova con sentenza dell'8.11.1988 - oggetto della presente impugnativa - ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione perché proposta da un legale non munito di valida procura, perché rilasciata da un curatore non autorizzato dal giudice delegato e quindi privo della legittimazione processuale. Non risulta allegato in atti l'autorizzazione del giudice delegato, richiesta ai sensi dell'art. 25 n. 6 l.f. per la costituzione del curatore in ogni singolo grado del giudizio.

Secondo i giudici del gravame l'impugnazione è stata proposta senza la necessaria autorizzazione, e il giudizio è perseguito senza che mai la predetta autorizzazione fosse allegata al fascicolo, privo peraltro dell'indice, dando luogo al verificarsi di insuperabili preclusioni.

Ed invero secondo la Corte territoriale, da un lato, la sentenza da impugnare risulta depositata il 14.3.1986, l'impugnazione notificata il 28.4.1987, l'iscrizione a ruolo effettuata il 2.5.1987, dando luogo alle ricordate preclusioni, dall'altro, l'autorizzazione non è stata mai esibita perché il provvedimento del giudice delegato che risulta allegato è solo del 3.6.1987, ma si tratta dell'indicazione del ruolo dei legali, nominati peraltro anche in prime cure.

Avverso questa decisione ha proposto ricorso per Cassazione la curatela fallimentare deducendo due mezzi di annullamento. Resiste con controricorso la Banca Passadore. Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del proposto ricorso la curatela fallimentare censura l'impugnata sentenza per violazione dell'art. 83, co. 4 c.p.c. perché la procura apposta in calce alla citazione di primo grado fu espressamente conferita anche per i gradi successivi, sicché anche all'atto di appello, assistito da valida procura non era quindi applicabile l'art. 25 n. 6 l.f..

La censura non è fondata. Dal combinato disposto degli artt. 31 co. 2 e 35 n. 6 l.f. si evince irrefutabilmente che il curatore fallimentare non può stare in giudizio, sia come attore che come convenuto, senza l'autorizzazione scritta del giudice delegato per ogni grado di giudizio. Ne consegue che il curatore del fallimento, pur essendo l'organo deputato ad assumere la qualità di parte nelle controversie inerenti la procedura fallimentare, non è fornito di una capacità processuale autonoma, ma essa deve essere integrata dall'autorizzazione del giudice delegato in relazione a ciascun grado del giudizio, con l'ulteriore corollario che in mancanza di autorizzazione sussiste un difetto di legittimazione processuale. In altri termini, come già ritenuto questa Corte, il curatore del fallimento non è fornito di capacità processuale generale ed autonoma, bensì di capacità che dev'essere integrata, secondo le previsioni ordinamentali, dall'autorizzazione del giudice delegato al fallimento in relazione a ciascun grado del giudizio, per cui, in mancanza di autorizzazione, sussiste il difetto di legittimazione del curatore in sede di impugnazione, indipendentemente dalla legittimità della posizione processuale assunta dal curatore nei gradi precorsi (Cass. 13.1.1981 n. 287; 26.10.1970 n. 2161) e quindi da un'eventuale autorizzazione a stare in giudizio, concessa in primo grado, ma relativa anche ai gradi successivi.

È vero che secondo la giurisprudenza di questa Corte un siffatto difetto di capacità processuale può essere sanato dall'intervenuta successiva autorizzazione (Cass. 30.1.1989 n. 553), ma occorre pur sempre che questa successiva autorizzazione venga prodotta prima che il giudice abbia accertato l'irregolarità pronunciando l'inammissibilità, come si è verificato nel caso di specie, nel senso che la sanatoria può avere efficacia retroattiva anche sui precorsi gradi di giudizio, salvo il limite invalicabile del provvedimento del giudice che abbia già accertato l'inefficacia ed applicato la relativa sanzione, ovvero che si sia verificata una preclusione, come il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado per il decorso del termine lungo di cui all'art. 327 c.p.c. che comporta il formarsi di diritti quesiti di ordine sostanziale (cfr. Cass. 22.10.1974 n. 3016; 8.7.1983 n. 4604; Cass. 30.1.1989 n. 553). Come risulta dalla sentenza impugnata, con istanza del 1.6.87 la curatela non chiese la prevista autorizzazione per il processo de quo, ma interpellò il giudice delegato solo per chiarire quale dei due avvocati, già nominati in primo grado, fosse difensore e quale procuratore domiciliatario. Ed il giudice si è limitato a fornire il richiesto chiarimento, senza provvedere a rendere alcun provvedimento di autorizzazione, provvedimento peraltro già esistente, ma mai allegato nel giudizio d'appello e solo tardivamente ed irritualmente allegato in questa sede.

Con il secondo motivo del proposto ricorso la curatela fallimentare censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt.125 co. 2, 182 e 348 c.p.c. perché l'autorizzazione può essere rilasciata in data posteriore alla notificazione la sanatoria intervenuta prima della seconda udienza dinanzi all'istruttore ha efficacia ex tunc e non ex nunc.

Anche questo secondo motivo non è fondato.

Come si è già rilevato il problema non è tanto di correggere quella parte della motivazione sull'efficacia della sanatoria, che effettivamente è ex tunc e non ex nunc, ma di tener conto dell'altra autonoma ratio decidendi concernente l'impossibilità della sanatoria stessa che, pur nella sua retroattività, non può travolgere l'intervenuta pronuncia di inammissibilità, nel frattempo correttamente intervenuta, per non avere la curatela allegata nel processo di appello, prima della decisione, la richiesta autorizzazione a stare in giudizio.

Nè la mancata assegnazione di un termine per la regolarizzazione può esplicare alcun rilievo in questa sede, sia perché si tratta di una mera facoltà il cui mancato esercizio comporta ugualmente per il collegio l'obbligo di rilevar le relative conseguenze della mancata regolarizzazione, sia perché come dimostrato dal giudice del merito la situazione di fatto era divenuta insanabile a seguito delle preclusioni verificatesi. L'ulteriore documentazione esibita nel giudizio di cassazione - che contiene tra l'altro la contesa autorizzazione - è irricevibile ai sensi dell'art. 372 c.p.c., poiché da un lato non è possibile esibire l'autorizzazione a stare in giudizio dopo la pronuncia di inammissibilità, dall'altro, la documentazione ammissibile è solo quella riguardante l'eventuale nullità della sentenza impugnata o l'ammissibilità del ricorso o del controricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in L. 35.800, oltre a L. 1.500.000 per onorario difensivo. Così deciso in Roma addì 8.5.1992 nella camera di consiglio della prima sezione civile.