Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19224 - pubb. 11/01/2018

.

Cassazione civile, sez. I, 06 Marzo 1995, n. 2570. Est. Di Palma.


Curatore - Poteri - Rappresentanza giudiziale - Autorizzazione a stare in giudizio previa ammissione al gratuito patrocinio - Intervento di detta ammissione successivamente alla instaurazione del giudizio - Efficacia sanante "ex tunc" - Ammissibilità



In considerazione della funzione di tutela dell'interesse pubblico affidata dalla legge al "munus publicum" del curatore fallimentare, l'autorizzazione del giudice delegato al curatore medesimo, che sia parte processuale, a stare in giudizio in nome e per conto del fallimento, anche se tardiva ha efficacia sanante della pregressa attività processuale dallo stesso svolta con efficacia "ex tunc", indipendentemente dal verificarsi di decadenze meramente processuali (come la scadenza del termine di impugnazione), che non incidano su diritti quesiti di natura sostanziale. Detta sanatoria si verifica anche nella ipotesi in cui il giudice delegato abbia autorizzato il curatore a stare in giudizio previa ammissione al gratuito patrocinio e tale ammissione sia intervenuta solo in un momento successivo alla instaurazione dello stesso (nella specie la ammissione al gratuito patrocinio intervenuta prima del giudizio era stata decretata da commissione incompetente), in quanto tale fattispecie corrisponde esattamente, per identità di "ratio", a quella della autorizzazione tardiva, nel senso che in ambedue le ipotesi l'avveramento della condizione o l'adozione del provvedimento di autorizzazione producono effetti retroattivi rispetto alla pregressa attività processuale svolta dal curatore. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Michele CANTILLO Presidente

" M. Rosario VIGNALE Consigliere

" Ernesto LUPO "

" Alberto PIGNATARO "

" Salvatore DI PALMA Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 12 Febbraio 1985 Albino Gigliotti convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Lamezia Terme la Curatela del Fallimento di Antonio Caroleo ed espose: che con successive scritture private dell'8 giugno 1982 e del 18 luglio 1983, che integrava e definiva la prima, egli aveva acquistato dal Caroleo due appartamenti, siti in località Torre Lupo di Falerna Marina, il primo al piano mansarda (composto di due vani ed accessori, di mq. 90, il secondo a piano terra di mq. 30), con annesso giardinetto; che egli aveva interamente adempiuto la sua prestazione relativa all'appartamento - mansarda, secondo quanto convenuto nella scrittura dell'8 giugno 1982, integrata e definita dalla successiva scrittura del 18 luglio 1983, consegnando al Caroleo l'appartamento finito in ogni sua parte e rilasciando quietanza liberatoria (al punto 3 della scrittura da ultimo indicata s'era pattuito che "proprietà, possesso e detenzione dell'appartamento in oggetto saranno trasferite al promissario entro il 25 luglio c.a...:"); che il rogito notarile non era stato stipulato entro la prevista data del 25 luglio 1983 per esclusiva negligenza del Caroleo; che, conseguentemente e rimaste vane le sollecitazioni a stipulare l'atto, egli aveva iniziato nei confronti del Caroleo un'azione giudiziaria "che producesse gli effetti dell'atto pubblico non redatto in ordine alla trascrizione e alla conseguente pubblicità per l'opponibilità nei confronti dei terzi"; che, intervenuto il 9 maggio 1984 il fallimento del Caroleo, il giudice delegato aveva autorizzato il curatore fallimentare a non dar corso ai contratti di cui alle succitate scritture private; che, "almeno per la vendita riguardante l'appartamento mansarda..., la proprietà di esso è trasferita al Gigliotti", giacché la relativa scrittura "ha avuto effetti reali ed ha prodotto il trasferimento pieno della proprietà dell'immobile, essendosi concretizzata pienamente la traditio di cosa contro prezzo come di conseguenza del consenso manifestato nella forma scritta".

Tanto premesso ed allegato, il Gigliotti propose domanda di rivendica dell'immobile in questione instando, acché venisse ordinata al curatore fallimentare la restituzione dello stesso "con tutte le conseguenze di legge". Instauratosi il contraddittorio, la curatela convenuta resistette alla pretesa giudiziale proposta dal Gigliotti, preliminarmente eccependo la inammissibilità dell'azione (sotto il profilo che non era stato impugnato, ed era quindi passato in giudicato, il decreto del tribunale fallimentare che aveva ritenuto l'assoggettabilità dell'immobile al fallimento), e contestando nel merito la fondatezza dell'azione. Con sentenza non definitiva del 9 - 15 aprile 1987 il Tribunale adito rigettò la eccezione di inammissibilità dell'azione e provvedette per l'ulteriore corso del giudizio. Indi, dichiarata con ordinanza istruttoria del 12 giugno 1987 la estinzione del precedente giudizio instaurato dal Gigliotti nei confronti del Caroleo, espletata una prova per testi (ammessa dal collegio con ordinanza del 3 marzo 1988), con sentenza definitiva dell'1 giugno - 11 luglio 1989, accolse la domanda del Gigliotti, dichiarandolo legittimo proprietario dell'appartamento - mansarda in contestazione e conseguentemente ordinando alla curatela convenuta la restituzione del bene.

Notificata tale sentenza alla curatela soccombente il 14 settembre 1989, la stessa propose appello, dinanzi alla Corte di Catanzaro, con citazione del 16 ottobre successivo.

Si costituì l'appellato, eccependo la inammissibilità o improcedibilità dell'appello e contestando, nel merito, la fondatezza del proposto gravame.

La Corte adita, con sentenza del 25 luglio - 23 ottobre 1991, accolse l'appello e per l'effetto rigettò la domanda proposta dal Gigliotti con l'atto introduttivo del giudizio.

La Corte, in particolare, ha respinto l'eccezione di inammissibilità e-o improcedibilità dell'appello formulata dal Gigliotti - il quale aveva sostenuto che, siccome il giudice delegato aveva autorizzato la proposizione del gravame a condizione che la curatela fosse ammessa al gratuito patrocinio, tale condizione non si era verificata al momento della notificazione dell'atto di appello (16 ottobre 1989), bensì solo successivamente in data 24 ottobre - affermando che, al momento della proposizione del gravame, sussisteva la condizione posta dal G.D., il quale comunque, con provvedimento del 21 ottobre 1989, aveva confermato e ratificato l'attività sino ad allora svolta dal curatore.

Nel merito, la Corte ha qualificato come "preliminare" di vendita il contratto "de quo" sulla base delle espressioni usate dalle parti nel contratto, della deposizione del notaio Longo che avrebbe dovuto rogare l'atto definitivo di compravendita, ed infine dell'oggetto della azione giudiziaria promossa dal Gigliotti in epoca precedente al fallimento del Caroleo, rappresentato dalla domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto definitivo. Avverso tale decisione Albino Gigliotti ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi di censura.

Resiste, con controricorso, il Fallimento di Antonio Caroleo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.1. Con il primo motivo (con cui deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 25 e 31 L.F. in relazione all'art. 325 C.P.C."), il ricorrente sostiene, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di merito, che il curatore del Fallimento di Antonio Caroleo sarebbe stato carente di legittimazione processuale, in quanto, al momento della proposizione dell'atto di appello, non si sarebbe ancora verificata la condizione posta dal giudice delegato per la proposizione del gravame, e cioè l'ammissione della curatela fallimentare al gratuito patrocinio; e ciò, tenuto conto, in particolare, del fatto che tutti gli atti - che la Corte di Catanzaro ha ritenuto "confermativi e ratificatori" dell'attività processuale del procuratore della curatela - sarebbero successivi alla notificazione del gravame, nonché del fatto che l'ammissione al gratuito patrocinio decretata da commissione incompetente (nella specie, commissione per il gratuito patrocinio del Tribunale di Lamezia Terme) dovrebbe ritenersi "tamquam non esset". Con il secondo motivo (con cui deduce "violazione e falsa applicazione dell'art. 1470 Cod. civ. in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 cod. proc. civ."), il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata, laddove qualifica siccome contratto preliminare, e non già come definitivo, la compravendita "de qua": in particolare, il Gigliotti sottolinea che la determinazione, nel contratto, di data certa (25 luglio 1983) entro la quale sarebbe dovuto intervenire il trasferimento della proprietà dell'appartamento in questione non avrebbe alcun significato ove il contratto stesso si intendesse come preliminare; che i giudici d'appello avrebbero, contraddittoriamente e contrariamente alle clausole contrattuali, ritenuto, per un verso, che la disponibilità dell'immobile da parte del ricorrente è circostanza afferente al possesso, e, per l'altro, completamente sottovalutato l'espressione contrattuale relativa al trasferimento, oltreché del possesso, anche della proprietà; che la Corte di Catanzaro avrebbe immotivatamente sottovalutata la circostanza dell'intervenuto, integrale pagamento del prezzo; che il giudice di merito avrebbe mal inteso non solo il contenuto della deposizione del teste, notaio Longo (laddove questi, nell'evidenziare la volontà delle i parti di "effettuare un unico passaggio", non avrebbe potuto che implicitamente affermare l'avvenuto trasferimento della proprietà dell'appartamento dal Caroleo al Gigliotti), ma anche quello della citazione del 22 agosto 1983, relativa ad un giudizio estinto e le qualificazioni giuridiche contenute nella quale (azione proposta ex art. 2932 cod. civ.) non avrebbero alcun rilievo nel giudizio "de quo".

Il ricorso deve essere rigettato.

2.2. Quanto al primo motivo, esso risulta infondato alla luce del costante orientamento di questa Corte, condiviso dal Collegio, secondo cui, in considerazione della funzione di tutela dell'interesse pubblico affidata dalla legge al "munus publicum" del curatore fallimentare, l'autorizzazione del giudice delegato al curatore medesimo, che sia parte processuale, a stare in giudizio in nome e per conto del fallimento, anche se tardiva ha efficacia sanante della pregressa attività processuale dallo stesso svolta con efficacia "ex tunc", indipendentemente dal verificarsi di decadenze meramente processuali (come la scadenza del termine di impugnazione), che non incidano su diritti quesiti di natura sostanziale (Cfr., da ultime, Cass. nn. 11572 del 1992 e 11047 del 1991). Nella specie, dall'esame diretto degli atti processuali - consentito dal denunziato vizio "in procedendo" - emerge che: a) - alla data del 16 ottobre 1989 (notificazione dell'atto d'appello da parte del Fallimento di Antonio Caroleo nell'ultimo giorno utile), il curatore risultava autorizzato a proporre appello dal giudice delegato "a condizione che la curatela sia ammessa al gratuito patrocinio" (decreto del 12 ottobre), nonché ammesso al gratuito patrocinio con nomina del difensore, Avv. Attanasio, da Commissione incompetente (decreto del 13 ottobre della Commissione per il gratuito patrocinio presso il Tribunale di Lamezia Terme: Cfr. art. 8 R.D. 30 dicembre 1923 n. 3282); ed aveva conferito procura "ad litem" al predetto difensore a margine dell'atto di appello; b) - alla data del 24 ottobre 1989 (corrispondente alla costituzione nel giudizio d'appello), il curatore stesso risultava autorizzato a proporre l'impugnazione (in base al citato decreto del giudice delegato in data 12 ottobre), con nomina del difensore, Avv. Attanasio (decreto del 21 ottobre dello stesso G.D.), nonché ammesso al gratuito patrocinio dalla Competente Commissione presso la Corte d'Appello di Catanzaro con nomina dello stesso difensore (decreto presidenziale provvisorio del 24 ottobre, ratificato il 18 dicembre successivo: Cfr. combinato disposto degli artt. 8, 25 comma 1 e 26 R.D. n. 3282 del 1923). Ciò posto, per quanto attiene alla capacità processuale del curatore del Fallimento di Antonio Caroleo - a prescindere dall'irrilevante questione circa i rapporti ed i reciproci condizionamenti fra provvedimento di autorizzazione a stare in giudizio e quello di ammissione al gratuito patrocinio - non v'è dubbio che essa sussisteva, quantomeno, alla data della costituzione in giudizio, tenuto conto dell'intervenuta ammissione al patrocinio gratuito da parte della commissione competente, e che, quindi, in quel momento, l'autorizzazione data dal giudice delegato era pienamente efficace "ex tunc", cioè dal momento della sua concessione (12 ottobre). In altri termini, la fattispecie, che qui ricorre, della autorizzazione a stare in giudizio, condizionata alla previa ammissione al gratuito patrocinio, corrisponde esattamente, per identità di "ratio", a quella della autorizzazione tardiva, nel senso che in ambedue le ipotesi l'avveramento della condizione o l'adozione del provvedimento di autorizzazione producono effetti retroattivi rispetto alla pregressa attività processuale svolta dal curatore (Cfr. giurisprudenza dianzi citata).

Per quanto riguarda, poi, un preteso difetto di "jus postulandi" del difensore della curatela, in quanto nominato, prima della proposizione dell'appello, da commissione per il gratuito patrocinio incompetente con conseguente invalidità della procura "ad litem" (Cfr. supra lett. a), non v'e dubbio che - anche a voler ammettere la sua sussistenza al momento della proposizione del gravame - esso risulta senz'altro sanato al momento della costituzione in giudizio del curatore: questi, infatti, alla data del 24 ottobre 1989, risultava validamente ed efficacemente autorizzato con nomina del difensore, Avv. Attanasio, da parte del giudice delegato, nonché validamente ed efficacemente ammesso al gratuito patrocinio con nomina dello stesso difensore (Cfr. supra lett. b) (Cfr., ex plurimis, per il giudizio d'appello, Cass. n. 772 del 1980). 2.3. Anche il secondo motivo è infondato.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, l'elemento distintivo tra contratto definitivo e contratto preliminare di vendita è dato dalla volontà delle parti, che nel contratto definitivo è rivolta direttamente al trasferimento della proprietà o di altro diritto, mentre nel contratto preliminare fa dipendere tale trasferimento da una futura manifestazione di consenso che gli stessi contraenti si obbligano a prestare (Cfr., da ultimo, Cass. n. 6402 del 1994). La Corte di Catanzaro ha fatto puntuale applicazione di tale principio nell'interpretazione del contratto "de quo" con argomenti immuni da vizi logici e-o giuridici.

In particolare, del tutto "nuovo", e, quindi, inammissibile è l'argomento svolto dal ricorrente, secondo cui la determinazione di una data precisa entro cui sarebbe dovuto avvenire il trasferimento di proprietà e possesso costituirebbe circostanza idonea a far propendere per la qualificazione del contratto come "definitivo": di esso, infatti - a prescindere dalla sua fondatezza - non v'e traccia negli scritti difensivi del Gigliotti, tanto è vero che i giudici d'appello non l'hanno affrontato; e ciò, nonostante che la motivazione della sentenza impugnata sia strutturata in modo analitico e volto a confutare punto per punto gli argomenti dedotti a sostegno della qualificazione del contratto come definitivo.

Palesemente infondato è, poi, il profilo di censura secondo cui la Corte di merito avrebbe sopravvalutato, nell'interpretazione del contratto, alcune espressioni letterali a scapito di altre: è evidente, infatti, che siffatta doglianza, in realtà, non mira a censurare il procedimento ermeneutico seguito dal giudice di merito, ma la valutazione della prova dallo stesso operata, insindacabile in sede di legittimità.

Del pari infondato è il profilo secondo cui la motivazione della decisione impugnata sarebbe contraddittoria, laddove reputa non incompatibile con la natura preliminare del contratto l'intento di evitare un doppio trasferimento della proprietà, espresso dalle parti con la clausola che prevede che il promissario acquirente acquisti per sè o per persona da nominare e confermato da prova testimoniale: infatti, è stato più volte chiarito da questa Corte (Cfr., ad es., Cass. n. 891 del 1981) che la clausola che preveda che l'acquirente acquisti per sè o per persona da nominare (comportante la configurabilità sia di una cessione del contratto ai sensi dell'art. 1406 cod. civ. con il preventivo consenso del cessionario a norma del successivo art. 1407, sia di un contratto per persona da nominare di cui all'art. 1401) è compatibile sia con lo schema del contratto preliminare, sia con quello del contratto definitivo di compravendita; e che tale pluralità di configurazioni giuridiche in relazione al regolamento dell'intervento di terzi nella fattispecie contrattuale - preliminare o definitiva - va riferita necessariamente al contenuto effettivo della volontà delle parti contraenti, che l'interprete deve ricercare in concreto anche in correlazione alla funzione, invalsa nella pratica quotidiana degli affari, di impiegare proprio il contratto preliminare per la disciplina intertemporale dei rapporti contrattuali delle parti.

Infine, con riferimento al quarto profilo di censura - secondo cui la Corte avrebbe erroneamente qualificato il contratto "de quo" come preliminare, desumendo la "comune intenzione delle parti" dal comportamento tenuto dal ricorrente, il quale aveva esercitato, nei confronti del Caroleo, prima del suo fallimento, l'azione costitutiva prevista dall'art. 2932 cod. civ. - deve affermarsi che, siccome lo strumento predisposto dall'art. 2932 cod. civ. è tipicamente volto, fra l'altro, proprio a porre rimedio all'inadempimento di un contratto preliminare, la circostanza che il contraente adempiente se ne sia avvalso integra certamente un comportamento idoneo ad esser valutato dal giudice per inferirne la natura preliminare del contratto medesimo.

In altri termini, allorquando, come nella specie, si controverte sulla natura - preliminare o definitiva - del contratto di compravendita, e si accerti che il contraente, che ne contesta la natura preliminare, abbia esercitato, relativamente al contratto stesso, l'azione prevista dall'art. 2932 cod. civ., il compimento di tale atto giuridico può essere valutato dal giudice - unitamente ad ogni altro elemento - come comportamento idoneo ad individuare la "comune intenzione delle parti" ex art. 1362 comma 2 cod. civ., sia perché l'altro contraente non contesta la natura preliminare del contratto, sia perché l'esercizio della surrichiamata azione la implica necessariamente nel convincimento di chi propone l'azione medesima.

2.4. Sussistono giusti motivi per compensare, per intero, fra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della I Sezione civile, il 21 ottobre 1994.