Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19231 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 03 Febbraio 1999, n. 891. Est. Ferro.


Giudice delegato - Poteri - Di adozione di provvedimenti urgenti per l'acquisizione di sopravvenienze attive del fallito - Limiti - Di beni oggetto di rivendicazione di un diritto esclusivo incompatibile, da parte di terzi - Esclusione - Conseguenze - Inesistenza giuridica di un'eventuale provvedimento del genere, e dell'eventuale provvedimento assunto dal Tribunale in sede di reclamo - Conseguenze - Idoneità al giudicato e suscettibilità di ricorso ex art. 111 Cost. - Esclusione



La facoltà del giudice delegato, a norma dell'art. 25 legge fallimentare, di adottare provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio del fallito implica il potere di emettere decreti di acquisizione alla procedura concorsuale di eventuali sopravvenienze attive, in possesso dello stesso fallito o del coniuge o di altri soggetti che ne contestino la spettanza al fallimento, ma non anche di disporre l'acquisizione di beni sui quali il terzo possessore rivendichi un proprio diritto esclusivo incompatibile con la loro inclusione nell'attivo fallimentare. In tale seconda ipotesi il decreto del giudice delegato, così come il decreto reso dal Tribunale in esito al reclamo, devono ritenersi giuridicamente inesistenti, per carenza assoluta del relativo potere, con l'ulteriore conseguenza che avverso i medesimi, non suscettibili di acquistare autorità di giudicato, non è esperibile il ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 della Costituzione, restando in facoltà degli interessati di farne valere, in ogni tempo ed in ogni sede, la radicale nullità ed inidoneità a produrre effetti giuridici. (massima ufficiale)


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