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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19239 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 09 Settembre 2005. Est. Salvato.

Processo equo - Termine ragionevole - In genere - Danno patrimoniale indennizzabile - Conseguenza immediata e diretta della non ragionevole durata del processo - Necessità - Fattispecie in tema di fallimento

Processo equo - Termine ragionevole - In genere - Diritto all'equa riparazione - Preliminare accertamento della durata ragionevole del processo presupposto - Necessità - Fattispecie in tema di procedura fallimentare


Il danno patrimoniale indennizzabile come conseguenza della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, è soltanto quello che costituisce "conseguenza immediata e diretta" del fatto causativo (art. 1223 cod. civ., richiamato dall'art. 2, comma 3, legge cit. attraverso il rinvio all'art. 2056 stesso codice), in quanto sia collegabile al superamento del termine ragionevole e trovi appunto causa nel non ragionevole ritardo della definizione del processo presupposto. (Nella fattispecie la S.C. ha pertanto escluso l'indennizzabilità del danno - subito dal creditore ammesso al passivo di una procedura fallimentare protrattasi oltre la durata ragionevole - consistente nella impossibilità di recupero del credito per la insufficienza dell'attivo fallimentare). (massima ufficiale)

Il giudice investito della domanda di equa riparazione del danno derivante dalla irragionevole durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, deve preliminarmente accertare se sia stato violato il termine di ragionevole durata, identificando puntualmente quale sia la misura della durata ragionevole del processo in questione, essendo questo un elemento imprescindibile, logicamente e giuridicamente preliminare, per il corretto accertamento dell'esistenza del danno e per l'eventuale liquidazione dell'indennizzo. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato il decreto della corte di appello che, sulla domanda di equa riparazione proposta da un creditore ammesso al passivo di un fallimento, pur affermando che la procedura fallimentare aveva avuto una durata irragionevole e pur avendo liquidato, forfettariamente una somma a titolo di danno morale, non aveva, però, indicato precisamente la misura della durata della procedura eccedente il termine ragionevole). (massima ufficiale)

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