Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19240 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 02 Aprile 2008, n. 8497. Est. Del Core.


Processo equo - Termine ragionevole - In genere - Fallimento - Ragionevole durata - Individuazione - Criteri - Colpevole ritardo - Prova - Oggetto



In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, non essendo possibile predeterminare astrattamente la ragionevole durata del fallimento, il giudizio in ordine alla violazione del relativo termine richiede un adattamento dei criteri previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89, e quindi un esame delle singole fasi e dei subprocedimenti in cui la procedura si è in concreto articolata, onde appurare se le corrispondenti attività siano state svolte senza inutili dilazioni o abbiano registrato periodi di stallo non determinati da esigenze ben specifiche e concrete, finalizzate al miglior soddisfacimento dei creditori concorsuali. A tal fine, occorre tener conto innanzitutto del numero dei soggetti falliti, della quantità dei creditori concorsuali, delle questioni indotte dalla verifica dei crediti, delle controversie giudiziarie innestatesi nel fallimento, dell'entità del patrimonio da liquidare e della consistenza delle operazioni di riparto. Secondariamente, chi ritiene che il notevole protrarsi della procedura sia dipeso dalla condotta dei suoi organi ne deve provare l'inerzia ingiustificata o la neghittosità nello svolgimento delle varie attività di rispettiva pertinenza, o nel seguire i processi che si siano innestati nel tronco della procedura. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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