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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19246 - pubb. 13/03/2018.

Gli interessi moratori vanno computati nel calcolo del tasso effettivo


Tribunale di Bari, 02 Febbraio 2018. Pres., est. Raffaella Simone.

Contratti bancari – Tasso d’interesse – Usurarietà – Calcolo del tasso effettivo – Computabilità del tasso di mora – Sussiste – Superamento del tasso-soglia – Gratuità del contratto – Sussiste


Il ritardo colpevole non può giustificare un’obbligazione eccessivamente onerosa e contraria al principio generale posto dalla legge 108/96, che tende ad assicurare una copertura completa dall’usura, estesa a tutti i costi dell’operazione di credito.
Pertanto, per determinare il tasso di interesse usurario non si può non tenere conto di quanto disposto dall’art.644, comma 4, c.p. e dall’art.1, comma 1, D.L. 394/00 di interpretazione autentica dello stesso, nel cui ambito il legislatore espressamente chiarisce che nello stabilire l’usurarietà o meno del contratto occorre tenere conto degli interessi dovuti a qualsiasi titolo.
Dal superamento del tasso soglia discende non solo la nullità della clausola con la quale sono stati convenuti gli interessi, espressamente comminata, ma anche la sanzione civile della gratuità del contratto, non essendo dovuti interessi tout court. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Baldassarre


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