Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19256 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 28 Febbraio 2018. .


Intermediazione finanziaria – Responsabilità contrattuale dell’intermediario – Onere della prova – Prova positiva dell’adempimento degli obblighi informativi ex art. 21 TUF a carico dell’intermediario – Assenza – Accertamento presuntivo del nesso causale tra il danno patito (e provato) dall’investitore e la violazione degli obblighi informativi – Conseguenza



Nei giudizi risarcitori promossi dagli investitori contro gli intermediari, l’investitore è tenuto ad allegare specificamente la violazione degli obblighi informativi, ed a fornire la prova del danno cagionato dall’operazione. L’onere della prova circa l’adempimento di tali obblighi è imposto inderogabilmente a carico dell’intermediario, e deve consistere nella prova positiva della diligenza richiesta dall’art. 21 TUF. Nel caso di mancato assolvimento di tale onere probatorio, al riscontro dell’inadempimento consegue l’accertamento in via presuntiva del nesso causale tra detto inadempimento ed il danno patito dall’investitore. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)