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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19295 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 13 Settembre 2007. Est. Salmè.

Lavori pubblici realizzati prima della dichiarazione di fallimento - Pagamento successivo alla predetta dichiarazione - Azione di inefficacia - Competenza funzionale del tribunale fallimentare - Sussistenza

Crediti del fallito - Pagamento ad un terzo - Adempimento successivo alla pubblicazione della sentenza dichiarativa - Disciplina del pagamento al creditore apparente - Non configurabilità - Inefficacia - Sussistenza - Fattispecie

Associazione temporanea di imprese - Appalto di opera pubblica - Impresa capogruppo costituita mandataria - Fallimento della stessa - Scioglimento del contratto rispetto alla mandataria - Sussistenza - Conseguenze - Riscossione dei corrispettivi per lavori successivi - Legittimazione della curatela - Esclusione


In tema di dichiarazione di inefficacia di pagamenti, effettuati dopo la dichiarazione di fallimento e per lavori pubblici effettuati dall'impresa fallita in epoca anteriore  , sussiste la competenza funzionale a conoscere dell'azione in capo al tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., in forza della quale il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore, eccezion fatta per le azioni reali immobiliari, a prescindere dalla circostanza che i rapporti oggetto della predetta competenza siano preesistenti o successivi alla dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)

In tema di pagamenti spettanti al fallito, l'inefficacia degli stessi, se effettuati dopo la dichiarazione di fallimento ed a soggetti diversi dalla curatela, è conseguenza automatica dell'indisponibilità del patrimonio del fallito, valevole "erga omnes" e senza rilevanza dello stato soggettivo del "solvens".(Nella fattispecie, la S.C. ha affermato il principio in caso di pagamento a mani del mandatario della società fallita  , dopo che il contratto di mandato si era sciolto, statuendo la non applicabilità della disciplina del pagamento al creditore apparente, dovendo escludersi oltretutto la buona fede del "solvens" dopo la avvenuta pubblicazione della sentenza di fallimento). (massima ufficiale)

In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da due imprese riunite in associazione temporanea, qualora intervenga il fallimento della società costituita capogruppo   come mandataria dell'altra, ai sensi del d.lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 (fatto salvo dall'art.81 legge fall.), il contratto si intende risolto, senza che rilevi una diversa volontà della stazione appaltante, che potrebbe solo proseguire il rapporto con altra impresa di gradimento ed in alternativa al recesso; l'irrevocabilità del mandato, prevista all'art.23 del predetto d.lgs.406 del 1991, è inoltre stabilita non nell'interesse del mandatario bensì della stazione appaltante pubblica ed è regola che, ex art.1723, secondo comma, cod. civ., si applica al mandato "in rem propriam" ma solo al caso del fallimento del mandante. (Nella fattispecie la S.C., confermando la decisione della corte d'appello, ha negato, in forza del predetto principio e scioltosi comunque anche il rapporto di mandato ex art.78 legge fall., la legittimazione della curatela della società mandataria ad esigere alcun credito per i lavori eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento). (massima ufficiale)

Il testo integrale