Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19296 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 13 Settembre 2007. .


Lavori pubblici realizzati prima della dichiarazione di fallimento - Pagamento successivo alla predetta dichiarazione - Azione di inefficacia - Competenza funzionale del tribunale fallimentare - Sussistenza



In tema di dichiarazione di inefficacia di pagamenti, effettuati dopo la dichiarazione di fallimento e per lavori pubblici effettuati dall'impresa fallita in epoca anteriore  , sussiste la competenza funzionale a conoscere dell'azione in capo al tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., in forza della quale il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere tutte le azioni che ne derivano qualunque ne sia il valore, eccezion fatta per le azioni reali immobiliari, a prescindere dalla circostanza che i rapporti oggetto della predetta competenza siano preesistenti o successivi alla dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)


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