Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19298 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 13 Settembre 2007. .


Associazione temporanea di imprese - Appalto di opera pubblica - Impresa capogruppo costituita mandataria - Fallimento della stessa - Scioglimento del contratto rispetto alla mandataria - Sussistenza - Conseguenze - Riscossione dei corrispettivi per lavori successivi - Legittimazione della curatela - Esclusione



In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da due imprese riunite in associazione temporanea, qualora intervenga il fallimento della società costituita capogruppo   come mandataria dell'altra, ai sensi del d.lgs. 19 dicembre 1991 n. 406 (fatto salvo dall'art.81 legge fall.), il contratto si intende risolto, senza che rilevi una diversa volontà della stazione appaltante, che potrebbe solo proseguire il rapporto con altra impresa di gradimento ed in alternativa al recesso; l'irrevocabilità del mandato, prevista all'art.23 del predetto d.lgs.406 del 1991, è inoltre stabilita non nell'interesse del mandatario bensì della stazione appaltante pubblica ed è regola che, ex art.1723, secondo comma, cod. civ., si applica al mandato "in rem propriam" ma solo al caso del fallimento del mandante. (Nella fattispecie la S.C., confermando la decisione della corte d'appello, ha negato, in forza del predetto principio e scioltosi comunque anche il rapporto di mandato ex art.78 legge fall., la legittimazione della curatela della società mandataria ad esigere alcun credito per i lavori eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento). (massima ufficiale)


Massimario Ragionato