Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19299 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 26 Gennaio 2006, n. 1544. Est. Celentano.


Cessione "pro solvendo" o "datio in solutum" condizionata al pagamento del debito assegnato - Conseguenze - Fallimento del debitore pignorato - Azione revocatoria ex art. 67 legge fall. o dichiarazione d'inefficacia ex art. 44 legge fall. - Oggetto - Assegnazione - Esclusione - Pagamento - Sussistenza



Poiché nel procedimento di espropriazione presso il terzo debitore l'effetto dell'ordinanza di assegnazione si configura come una cessione "pro solvendo" o una "datio in solutum" condizionata al pagamento della somma dovuta in favore del creditore procedente , l'effetto satisfattivo del diritto del creditore non coincide con il predetto provvedimento, che chiude il procedimento esecutivo e determina il trasferimento del credito pignorato, ma è rimesso alla successiva riscossione dell'importo assegnato. È a quest'ultimo momento, pertanto, che occorre fare riferimento, in caso di fallimento del debitore assoggettato ad esecuzione, ai fini della verifica in ordine della dichiarazione d'inefficacia dell'atto ai sensi dell'art. 44 della legge fall., ovvero alla sua revocabilità ai sensi dell'art. 67 della stessa legge, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che l'assegnazione abbia avuto luogo in epoca anteriore ai termini previsti da dette disposizioni. (massima ufficiale)


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