Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19307 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 16 Maggio 1997, n. 4345. Est. Olla.


Rapporto di conto corrente bancario senza fido - Instaurazione dopo il fallimento - Versamenti eseguiti sul conto - Integrale restituzione al curatore - Necessità - Operazioni corrispondenti ai movimenti finanziari di una nuova impresa del fallito - Banca - Obbligo di restituzione dei versamenti - Limite



Quando il fallito, dopo l'apertura della procedura concorsuale, instauri un rapporto di conto corrente bancario senza fido con una banca, i versamenti su di esso eseguiti devono essere integralmente restituiti al curatore anche nell'ipotesi in cui la banca abbia utilizzato in tutto o in parte la provvista per effettuare il pagamento di assegni a favore di terzi. Tale regola può subire eccezioni solo quando le operazioni compiute sul conto corrispondano ai movimenti finanziari di una nuova impresa di cui il fallito sia titolare, nel qual caso la banca dovrà restituire soltanto il saldo attivo risultante dalla differenza tra i versamenti ricevuti e i pagamenti effettuati in funzione di passività affrontate per la gestione dell'impresa. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA

Archivio sentenze civili della Corte di Cassazione

ANNO/NUMERO 199704345

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Renato SGROI Presidente

" Angelo GRIECO Consigliere

" Giovanni OLLA Rel. "

" Vincenzo FERRO "

" Ugo VITRONE "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 12566 del Ruolo Affari Civili per l'anno 1994, proposto da PEDRINI MARIA, elettivamente domiciliata in Roma, Via Flaminia n. 195 presso lo studio dell'avvocato Laura Comandini De Luca che, unitamente all'avvocato Raimondo Mascali, la rappresenta in virtù di procura speciale a margine del ricorso per cassazione e la difende.

Ricorrente

contro

CASSA DI RISPARMIO DI TORINO, società per azioni, con sede in Torino, in persona del suo legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via Pier Luigi da Palestrina n. 63, presso lo studio dell'avvocato Mario Contaldi che, unitamente all'avvocato Aldo Gnecchi, la rappresenta in virtù di procura speciale a margine del controricorso e la difende

Controricorrente

avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 955 del 5 luglio 1994. Udita, nella pubblica udienza del 15 gennaio 1997, la relazione del Consigliere dottor Giovanni Olla;

udito, per la ricorrente, l'avvocato Comandini De Luca;

udito, per il Pubblico Ministero, il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte Suprema di cassazione dottor Vincenzo Gambardella, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 10 gennaio 1973 il Tribunale di Bergamo dichiarò il fallimento di Battista Salvi.

Nel corso della procedura fallimentare, con atto in data 6 aprile 1984 il fallito stipulò con il Banco di Bergamo il contratto di conto corrente bancario di corrispondenza n. 5/10937, e fu autorizzato ad emettere assegni bancari.

In forza di detta autorizzazione, tra l'altro, con assegno in data 5 giugno 1984 il Salvi ordinò alla detta Banca di pagare la somma di L. 2.630.000 in favore di Maria Pedrini, pagamento che avvenne in data 7 giugno 1984.

Successivamente, l'Amministrazione del fallimento del Salvi convenne davanti al Tribunale di Bergamo il Banco di Bergamo, perché, previa dichiarazione dell'inefficacia, ai sensi degli artt. 42 e 44 L. Fali. del contratto di conto corrente bancario stipulato in costanza di fallimento, fosse condannato a riversare alla massa tutte le somme versate nel conto dal fallito Salvi.

Il conseguente giudizio fu definito con una transazione in data 9 dicembre 1987, in forza del quale il Banco di Bergamo si impegnò a corrispondere alla Amministrazione fallimentare e, corrispose, la metà degli importi richiesti oltre agli interessi legali maturati dalla data degli assegni.

Con atto notificato alla Pedrini il 21 giugno 1988, la s.p.a. Banca Subalpina (incorporante il Banco di Bergamo), dopo aver richiamato le circostanze fin qui esposte, dedusse che il pagamento dell'assegno di L. 2.630.000 avvenuto il 7 giugno 1984 era stato effettuato in modo indebito, atteso che - stante l'inefficacia del contratto di conto corrente o, quanto meno, del versamento effettuato dal Salvi - il Banco non avrebbe dovuto dar adempimento all'ordine di pagamento impartitogli dal correntista fallito con l'assegno del 6 giugno 1984. Pertanto, con io stesso atto, convenne la Pedrini davanti al Pretore di Bergamo al quale chiese di condannare la convenuta, a titolo, appunto di restituzione di indebito, a pagare in suo favore la somma di L. 1.315.000, oltre agli accessori.

La convenuta, costituitasi in giudizio, resistette alla domanda. Il Pretore adito, pronunciando con sentenza 26 marzo 1991, assolse la convenuta.

La Cassa di Risparmio di Torino - succeduta nella posizione giuridica della Banca Subalpina a seguito di fusione per incorporazione - propose appello convenendo la Pedrini davanti al Tribunale di Bergamo. Col gravame ripropose la tesi difensiva formulata dalla incorporata e disattesa dal giudice di primo grado. L'appellata, costituitasi in giudizio, resistette all'impugnazione. Il Tribunale adito, decidendo con sentenza depositata il 5 luglio 1994 ha accolto l'appello, ha riformato integralmente la sentenza di primo grado ed ha condannato la Pedrini a rimborsare all'appellante la somma di L. 1.315.000 oltre agli interessi, nella misura di legge, dalla domanda al saldo.

Maria Pedrini ha proposto ricorso per cassazione affidato a due complessi motivi di annullamento, illustrati da memoria. L'intimata Cassa di Risparmio di Torino s.p.a. resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. - Come s'è enunciato nella parte espositiva, durante la pendenza di una procedura fallimentare nei suoi confronti, il fallito Battista Salvi stipulò con l'allora Banco di Bergamo, un contratto di conto corrente di corrispondenza, con l'autorizzazione ad emettere assegni. In forza di questa autorizzazione, il correntista, dopo aver effettuato dei versamenti in funzione della prescritta provvista, emise numerosi assegni tra i quali, in data 5 giugno 1984, uno, dell'importo di L. 2.630.000, in favore di Maria Pedrini, regolarmente pagato il 7 giugno successivo. L'Amministrazione fallimentare, appresa la circostanza, chiese al Banco di Bergamo la consegna del saldo del conto, nonché la restituzione di tutte le somme versate dal fallito in funzione della provvista. A fondamento della pretesa invocò, sia il disposto dell'art. 44 comma 1 L. Fall. (per il quale "tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti sono inefficaci rispetto ai creditori") e sia, alternativamente, quello dell'art. 42, comma 2 della stessa Legge (per il quale "sono compresi nel fallimento anche i beni che pervengono al fallito durante il fallimento, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi").

Ne conseguì una controversia tra l'Amministrazione fallimentare ed il Banco di Bergamo, che fu risolta con una transazione che prevedeva la consegna alla massa, da parte del Banco, di una somma pari alla metà dei versamenti effettuati dal Salvi.

Adempiuta la transazione, la s.p.a. Banca Subalpina (incorporante il Banco di Bergamo) sostenendo che dalle ragioni per le quali l'incorporata aveva dovuto restituire alla massa l'anzidetto importo conseguiva che i pagamenti degli assegni effettuati sulla base delle rimesse del Salvi (tra i quali quello alla Pedrini), erano, in proporzione, indebiti.

Da qui la correlativa domanda giudiziale nei confronti della Pedrini e la controversia che ne occupa.

1.2. - Nell'ambito della stessa controversia, ed in funzione delle specifiche contestazioni e difese sviluppate dalla convenuta-appellata, il thema decidendum riguardò unicamente sulla questione relativa all'accertamento della posizione giuridica del Banco di Bergamo nei confronti dell'Amministrazione fallimentare con riferimento alla restituzione della somma di L. 2.630.000 versata dal Salvi ed utilizzata dal Banco quale provvista per il pagamento dell'assegno emesso in favore della Pedrini. In dettaglio, se essa posizione fosse assoggettata al regime di cui all'art. 42 comma 2 L. Fall. - così come sosteneva la Pedrini - con la conseguenza che, poiché, alla sua stregua, il Banco era tenuto a riconsegnare alla massa soltanto il saldo attivo del conto, da un canto lo stesso non era tenuto a restituire all'Amministrazione fallimentare, neanche per quota, i versamenti effettuati dai Salvi a titolo di provvista, e, dall'altro, il pagamento dell'assegno non era avvenuto in modo indebito. Ovvero, se - come sosteneva il Banco - detta posizione fosse assoggettata alla disciplina di cui all'art. 44 L. Fall., con la conseguenza sia dell'obbligo di restituzione di tutti i versamenti, e sia dell'indebito pagamento degli assegni. Correlativamente, l'oggetto del giudizio devoluto al Tribunale di Bergamo si incentrò esclusivamente sulla questione (incidentale rispetto alla pretesa dell'istituto bancario nei confronti della Pedrini) se l'Amministrazione fallimentare avesse, o no, titolo a pretendere dal Banco di Bergamo la restituzione della somma di L. 2.630.000 versata dal fallito ed utilizzata quale provvista per il pagamento alla Pedrini dell'assegno emesso in suo favore; e se, di converso, il Banco di Bergamo fosse, o no, obbligato a restituire alla massa il corrispondente importo.

1.3. - Nella sentenza impugnata in sede di legittimità il Tribunale di Bergamo ha acceduto alla risposta affermativa favorevole alla tesi a suo tempo fatta valere dall'Amministrazione fallimentare, alla stregua d'una argomentazione che, ricostruita secondo l'ordine logico-giuridico - si snoda attraverso i seguenti momenti essenziali.

- In una prospettiva dogmatica non sussistono ragioni per disconoscere la fondatezza del principio, che la Pedrini aveva posto a base delle proprie difese, per il quale, qualora il fallito, dopo la dichiarazione di fallimento eserciti una nuova attività di impresa e si avvalga per le esigenze della stessa di un conto corrente bancario, i relativi atti non sono soggetti all'inefficacia di cui all'art. 44 L. Fall., ma a quella di cui al comma 2 del precedente art. 42: con la conseguenza che la massa ha solo la facoltà di appropriarsi del risultato di tale attività al netto delle spese sostenute per la sua realizzazione, ossia può pretendere dalla banca il versamento del saldo del conto, ma non anche quello delle somme che sono state destinate ai pagamenti inerenti all'esercizio dell'impresa.

- Sennonché, l'applicabilità di quel principio è subordinata a tre presupposti di fatto e, precisamente: all'intrapresa, da parte del fallito di una nuova attività imprenditoriale; alla strumentalità del rapporto di conto corrente bancario rispetto alle esigenze finanziarie dell'impresa; ed all'emissione degli assegni in pagamento di prestazioni effettuate nell'ambito della nuova impresa. - Di contro, nella specie, "non risulta affatto provato sia che il conto corrente acceso dal Salvi nel 1984 e per cui è causa fosse pertinente ad una nuova attività imprenditoriale del fallito, sia che l'assegno emesso a favore della Pedrini costituisse il pagamento di prestazioni effettuate dalla stessa nell'ambito di un rapporto commerciale con il fallito medesimo e, quindi, un costo dell'attività economica di costui".

- Pertanto, la situazione giuridica del Banco di Bergamo nei confronti della Amministrazione del Fallimento dal Salvi con riferimento al versamento costituente la provvista utilizzata per il pagamento dell'assegno in favore della Pedrini, non può essere regolata secondo la disciplina dettata nel detto principio (appunto, perché inapplicabile stante il difetto, nel concreto, dei suoi presupposti); e rimane assoggettata al regime di cui all'art. 44 comma 1 L. Fall.. - Da ciò, l'inefficacia del versamento e l'obbligo per la banca di restituire alla massa il relativo importo.

- 2. - I) Il primo motivo del ricorso proposto dalla Pedrini denuncia che la riassunta pronuncia è inficiata dal vizio di "violazione ed erronea applicazione di norme di diritto: art. 360 n.3 cpc in relazione agli artt. 42 e 44 L. F.".

a) Innanzitutto perché quando, in pendenza della procedura concorsuale, il fallito inizi una nuovo attività di impresa "sono appresi al fallimento gli utili e non anche i costi e, dunque, i ricavi reinvestiti per produrli, con la conseguenza che quando le relative operazioni finanziarie sono compiute utilizzando un conto corrente bancario, al fallimento consegue il saldo attivo del conto, corrispondente in pratica all'utile non reinvestito, ma non le somme erogate ai terzi nell'esercizio della impresa"; e perché, di conseguenza, "il Banco di Bergamo aveva soltanto l'obbligo di versare alla curatela la disponibilità esistente nel conto acceso dal fallito ex art. 42 L. Fall., non altro". b) Indi, perché comunque, "il Banco di Bergamo era così bene a conoscenza dell'attività imprenditoriale del Salvi che nulla ha mai eccepito in merito nei vari scritti difensivi, ne' in primo grado, nè nel secondo; eppure la Pedrini aveva affermato sin dal primo grado che il Salvi si serviva del conto corrente acceso per le operazioni relative alla sua attività commerciale". II) Il secondo motivo, dal suo canto, denuncia che la sentenza d'appello è viziata per "violazione ed erronea applicazione di norma di diritto: art. 360 n. 5".

Ciò in quanto ha tratto il convincimento in ordine alla mancata prova dell'intrapresa di una nuova attività commerciale da parte del Salvi e del nesso tra la stessa attività commerciale da una parte e l'apertura del conto corrente e dell'emissione dell'assegno in favore della Pedrini, dall'altra, dalla constatazione che "neppure la sentenza di primo grado" aveva affermato il contrario; ed in quanto così argomentando non ha considerato che il silenzio della pronuncia del Pretore in ordine a siffatte circostanze conseguiva unicamente al dato che, rispetto alla ratio decidendi della sentenza di primo grado le stesse risultavano affatto irrilevanti ed ininfluenti.

3. - Le censure sviluppate nei motivi devono essere esaminate congiuntamente perché tra loro strettamente connesse. Nessuna di esse, peraltro, risulta meritevole di accoglimento. 4.1. - ll Tribunale di Bergamo, lungi dal negarla, ha affermato che su un piano generale e teorico, nulla osta all'assoggettabilità del rapporto di conto corrente di corrispondenza, intercorso nel corso di una procedura fallimentare, il fallito e ed una banca, alla disciplina incentrata sul principio di cui all'art. 42 comma 2 L. Fall., per il quale i beni che pervengano al fallito durante il fallimento, sono acquisiti dalla massa al netto delle passività incontrate per il loro acquisto e la loro conservazione. Infatti, come s'è precedentemente richiamato ha disatteso la difesa della Pedrini incentrata su quel principio sol perché ha ritenuto, per un verso, che in tanto un siffatto rapporto di conto corrente bancario rimane assoggettato, nei confronti della massa, alla disciplina di cui all'art. 42 comma 2 L. Fall., sol in quanto sussistano dei specifici presupposti: l'esercizio di una nuova impresa da parte del fallito, nonché la strumentalità delle operazioni in conto rispetto all'esercizio dell'impresa, requisito questo che, a sua volta, presuppone che i versamenti ed i prelievi mediante assegni siano connessi all'attività di impresa; per altro verso, che nella specie difettasse la prova della sussistenza, in fatto, dei detti presupposti.

Non è nel vero, perciò, la ricorrente allorquando, nel primo profilo del primo motivo, sostiene che il Tribunale di Bergamo ha negato la stessa ammissibilità teorica della sua costruzione difensiva.

4.2. - Il giudice d'appello, poi, non è incorso in disapplicazione di legge, allorché ha affermato che l'assoggettabilità delle situazioni quali quelle per cui è processo alla disciplina dettata dall'art. 42 comma 2 L. Fall., è subordinata alla sussistenza dei predetti requisiti; e che, in difetto, trova applicazione la regola di cui all'art. 44 comma 1 L. Fall., con l'automatica acquisizione alla massa dei versamenti effettuati in conto dal fallito. Per vero, così statuendo, si è uniformato al principio (qui ribadito, dato che si condividono appieno le ragioni enunciate a suo sostegno negli arresti di seguito richiamati) già implicito nella pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte Suprema 10 dicembre 1993 n. 12519, e poi specificato nella successiva sentenza di questa stessa sezione 9 luglio 1994 n. 6157. In quest'ultima decisione, infatti, è stato affermato che quando il fallito, dopo l'apertura della procedura concorsuale, instauri un rapporto di conto corrente bancario senza fido con una banca i versamenti su di esso eseguiti devono essere integralmente restituiti al curatore anche nell'ipotesi in cui la banca abbia utilizzato in tutto o in parte la provvista per effettuare il pagamento di assegni a favore di terzi; e che tale regola può subire eccezione solo quando le operazioni compiute sul conto corrispondano ai movimenti finanziari di una nuova impresa di cui il fallito sia titolare, nel qual caso la banca dovrà restituire soltanto il saldo attivo risultante dalla differenza tra i versamenti ricevuti e i pagamenti effettuati in funzione di "passività affrontate per la gestione dell'impresa". Anche la relativa censura, pertanto, deve essere respinta. 4.3. - Il giudice del merito ha giustificato in modo immune dai vizi giuridici o logici denunciati dalla ricorrente il proprio convincimento in ordine alla carenza della prova circa la sussistenza in fatto dei presupposti per l'assoggettabilità del caso di specie alla disciplina di cui all'art. 42 comma 2 L. Fall. In particolare, non può essere condivisa la censura (tra l'altro solo accennata nel ricorso e sviluppata nella memoria) secondo cui il giudice di appello ha errato perché non ha tenuto conto che, in base alla situazione processuale, le circostanze in questione dovevano ritenersi già provate, con il conseguente esonero dell'attuale ricorrente dall'onere di fornire la relativa dimostrazione. Ciò in quanto, mentre sin dal giudizio di primo grado aveva dedotto che "il Salvi si serviva del conto corrente acceso per le operazioni relative alla sua attività commerciale", con riferimento a questa deduzione, il Banco di Bergamo "nulla ha mai eccepito in merito", sicché stante "la assoluta mancanza di contestazioni e, quindi, la pacificità di tale circostanza" non doveva "fornire la prova (che avrebbe potuto essere anche documentale) del fatto che l'assegno di L. 2.630.000 venne emesso in data 05.06.84 dal sig. Salvi, nell'ambito della propria attività imprenditoriale in pagamento di una fornitura ºda essa! effettuata". Infatti, la censura si fonda sul principio che a far considerare come "pacifico" un fatto - sì da dover essere posto a base della decisione ancorché non dimostrato con prova specifica - sia sufficiente la sua semplice mancata contestazione. Sennonché l'assunto non può essere condiviso. Ciò in quanto - non esistendo nel nostro ordinamento processuale un principio che vincoli la parte alla contestazione specifica di ogni situazione di fatto dichiarata dalla controparte - a far considerare un fatto allegato da una parte come "pacifico" con l'anzidetto effetto in tema di onere della prova non è sufficiente la sua sola mancata contestazione; ma occorre che lo stesso sia esplicitamente ammesso dalla controparte, ovvero che questa, pur non contestandolo in modo specifico, abbia impostato il proprio sistema difensivo su circostanze ed argomenti logicamente incompatibili con il suo disconoscimento (v., da ultimo, Cass. 26 gennaio 1996 n. 600, 19 agosto 1994 n. 7447, 5 dicembre 1992 n. 12947). Ne discende, - ribadito che la ricorrente si limita a valorizzare la sola mancata contestazione delle sue allegazioni, e non assume che la linea difensiva del Banco di Bergamo presupponesse l'implicito riconoscimento dei fatti da lei allegati - che del tutto correttamente il giudice d'appello ha escluso la "pacificità" dei fatti costituenti il presupposto per l'applicabilità nella fattispecie della disciplina di cui al capoverso dell'art. 42 L. Fall. invocata dalla Pedrini.

Pertanto - fermo restando, da un canto, che non è stata censurata l'affermazione del Tribunale di Bergamo secondo cui l'onere di dimostrare dette circostanze ricadeva sulla Pedrini, di modo che tal statuizione è divenuta definitiva; e, dall'altro, che neanche la ricorrente sostiene che la prova delle stesse circostanze risultava aliunde - del tutto correttamente il giudice del merito ha tratto dalla situazione processuale la mancata prova della sussistenza in fatto dei detti presupposti.

Anche questa censura, perciò deve essere disattesa. 5. - Ne consegue il rigetto del ricorso.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - RIGETTA IL RICORSO PROPOSTO DA MARIA PEDRINI AVVERSO LA SENTENZA del Tribunale di Bergamo n. 955 del 5 luglio 1994;

- compensa per intero tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 1^ Sezione civile della Corte di cassazione il 15 gennaio 1997.