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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19308 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 06 Settembre 1996. Est. Proto.

Ipoteca iscritta nel corso della procedura di amministrazione controllata - Successivo fallimento - Efficacia dell'iscrizione nei confronti della massa - Esclusione - Onere di annotazione ex art. 2655 cod. civ. - Sussistenza


Nell'ipotesi in cui nel corso della procedura di amministrazione controllata venga iscritta ipoteca giudiziale su bene immobile del debitore, il successivo fallimento produce l'inefficacia di detta iscrizione nei confronti della massa; inefficacia che opera "ipso jure" e può essere sempre fatta valere in via d'eccezione. Pertanto, nel caso in cui sorga controversia sugli effetti dell'iscrizione ed intervenga l'accertamento giudiziario della sua inefficacia, resta a carico del beneficiario l'onere dell'annotazione di cui all'art. 2655 cod. civ.. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Mario CORDA Presidente

" Vincenzo CARBONE Consigliere

" Antonio CATALANO "

" Vincenzo PROTO Rel. "

" Giuseppe SALMÈ "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

BANCA TOSCANA SPA FILIALE DI LIVORNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A PAPA 21, presso l'avvocato WALTER TESTA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSEPPE BATINI, giusta delega in atti;

Ricorrente

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO MARINARI MARINA;

Intimato

avverso la sentenza n. 653-93 della Corte d'Appello di FIRENZE, depositata l'11-06-93;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17-06-96 dal Relatore Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO

Con atto notificato il 19 giugno 1985 la ditta Marina Marinari, in amministrazione controllata, convenne in giudizio davanti al Tribunale di Livorno la Banca Toscana s.p.a., chiedendo che fosse dichiarata la inefficacia e-o la nullità della ipoteca giudiziale iscritta, su un appezzamento di terreno di proprietà della ditta per un importo di lire 360.000.000, dopo il deposito dell'istanza di ammissione alla procedura.

Sopravvenuto il fallimento, la causa venne proseguita dal curatore.

Con sentenza del 13 aprile 1991 il Tribunale dichiarò nulla l'ipoteca giudiziale iscritta il 15 novembre 1983 dalla Banca Toscana s.p.a. e ordinò la cancellazione dell'ipoteca.

Contro questa sentenza la banca propose impugnazione davanti alla Corte di appello di Firenze, sostenendo la validità della ipoteca. In subordine, chiese che essa fosse dichiarata inefficace e, opponendosi alla sua cancellazione, che ne fosse, invece, ordinata la semplice annotazione.

Costituitosi il contraddittorio, con sentenza in data 11 giugno 1993 la Corte territoriale rigettò l'appello. Osservo che la banca non poteva precostituirsi una situazione di prelazione rispetto agli altri creditori e che la violazione del divieto comportava la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria costitutiva della prelazione.

Contro questa sentenza la Banca Toscana ha proposto ricorso per cassazione in base ad un unico motivo. Il fallimento non si è costituito.

DIRITTO

1. La Corte di appello, confermando la sentenza del Tribunale, ha dichiarato la nullità della ipoteca giudiziale iscritta dalla Banca Toscana sul bene immobile del debitore nel corso della procedura di amministrazione controllata, e ne ha disposto la cancellazione, per ristabilire l'ordine violato dalla situazione antigiuridica realizzata con l'iscrizione costitutiva della prelazione. 2. Con l'unico motivo del ricorso la banca denuncia l'erronea e falsa applicazione delle norme che sanciscono la inefficacia degli atti costitutivi di cause legittime di prelazione nel corso delle procedure concorsuali, e censura la sentenza impugnata nella parte in cui si dichiara totalmente inefficace o invalida l'iscrizione ipotecaria e se ne impone la cancellazione. Deducendo che si tratterebbe di atto perfettamente valido, ancorché inefficace nei confronti dei creditori concorsuali per la durata della procedura concorsuale, sostiene che a carico del beneficiario sussisterebbe il solo onere di annotazione, ai sensi dell'art. 2955 c.c. 3. Il motivo è fondato nei limiti di cui alle considerazioni che seguono.

4. La questione che la censura propone riguarda gli effetti della iscrizione ipotecaria effettuata su un bene dell'imprenditore nel corso della procedura di amministrazione controllata. Il problema deve, tuttavia, essere affrontato, tenendo conto che, nella fattispecie, sopravvenuto il fallimento, il curatore è subentrato nel rapporto processuale al debitore, e che la situazione giuridica derivante dalla costituzione idi una prelazione in violazione del dettato normativo, si prospetta in termini diversi nelle due ipotesi. 4.1. Secondo il combinato disposto dell'art. 168 (in tema di concordato preventivo) e dell'art. 188 l. fall., che al primo rinvia per la disciplina dell'amministrazione controllata, "i creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice nel casi previsti dall'articolo precedente" (art. 167). Quest'ultimo articolo dichiara egualmente inefficace, rispetto ai creditori anteriori, gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, come le concessioni di ipoteche, compiuti senza autorizzazione. Tale inefficacia, che non è, dunque, di carattere generale ed assoluta, ma è espressamente limitata ai creditori concorrenti (id est, anteriori), risponde, come è generalmente avvertito, all'esigenza di assicurare ai creditori stessi, per l'ipotesi che alla procedura attuale consegua ll fallimento, il soddisfacimento dei rispettivi crediti, secondo il principio della par condicio; (Cass.15 maggio 1993 n. 5569; nonché Cass. 3 agosto 1990 n. 7807).

4.2. Nel disegno del legislatore la iscrizione della prelazione, attuata in pendenza della procedura di amministrazione controllata, deve essere considerata valida, perché la legge non ne prevede la nullità, che è stabilita per la sola ipotesi in cui l'azione esecutiva sia promossa o proseguita sul patrimonio del debitore (art. 168, primo comma).

Per l'iscrizione ipotecaria operata nel corso della procedura concorsuale, non si pone, pertanto, un problema di invalidità, ma di inefficacia dell'atto: si tratta cioè di stabilire se esso sia opponibile o inopponibile, e di verificare, dunque, in concreto, l'efficacia della garanzia nei confronti del debitore, dei terzi acquirenti e dei creditori posteriori.

La legge, infatti, ammette la possibilità per i creditori anteriori di acquistare garanzie reali dopo la domanda di ammissione alla procedura, quando vi sia l'autorizzazione del giudice delegato (art. 167). Ma anche se questa manca, la garanzia è valida ed efficace nei confronti del debitore, mentre è inefficace unicamente nei confronti dei creditori concorrenti (Cass. 3 agosto 1990, cit.). 4.3. Se alla procedura di amministrazione controllata consegua, per altro, il fallimento, è innegabile l'interesse della curatela a far valere la inefficacia, nei confronti della massa, della iscrizione, costitutiva della garanzia, che opera ipso iure e può essere sempre fatta valere in via di eccezione.

E se, ove sorga una controversia sugli effetti della iscrizione, interviene l'accertamento giudiziale della sua inefficacia, è l'annotazione del provvedimento (art. 2655, primo comma, c. civ.) lo strumento che il sistema appresta in correlazione al divieto di costituire diritti di prelazione in violazione della par condicio creditorum.

4.4. Non soccorre, invece, la cancellazione, perché, per un verso, questa è una formalità che è diretta ad eliminare totalmente l'effetto della iscrizione già operata; per altro verso, non sarebbe neanche giustificata dalla necessità di attuare una causa estintiva anteriore, posto che, correlato al divieto di cui all'art. 188 l. fall., è una situazione di inefficacia, e non già l'estinzione di un diritto.

4.5. L'annotazione di cui si discute opera, ovviamente, su un piano del tutto diverso da quello relativo alla formalità stabilita dall'art. 88, comma secondo, l. fall., (che prevede l'annotazione di un estratto della sentenza dichiarativa di fallimento nei pubblici registri ed è richiamata anche dagli artt. 166 e 188 l. fall.), la cui funzione è, essenzialmente, di integrare la pubblicità della sentenza di fallimento.

3. In conclusione, il ricorso deve essere accolto, per quanto di ragione.

La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata, e la causa rinviata per un nuovo esame ad altro giudice, che deciderà uniformandosi ai principi di diritto sopra enunciati. Al giudice di rinvio è rimessa la pronunzia sulle spese del giudizio di cassazione (art. 385, comma terzo, c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, anche per le spese di questo giudizio. Così deciso il 17 giugno 1996 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 6 SETTEMBRE 1996