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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19315 - pubb. 11/01/2018.

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Cassazione civile, sez. I, 16 Gennaio 1991, n. 334. Est. Olla.

Titoli di credito - Cambiale (o pagherò) - Tratta. Mancata accettazione - Sconto - Girata del traente ad una banca - Pagamento dopo la dichiarazione di fallimento del traente - Curatela - Esercizio dell'azione causale nei confronti del trattario - Ammissibilità - Pagamento in buona fede del trattario - Irrilevanza


Nel caso di cambiale tratta non accettata, girata dal traente per lo sconto ad una banca ed a questa pagata dal trattario dopo la dichiarazione di fallimento del traente, la curatela può esercitare l'azione causale per il recupero del credito nei confronti del trattario solvens, senza che questi possa conseguire effetti liberatori, nei confronti della massa, ai sensi dell'art. 1189 cod. civ., opponendo la propria buona fede nell'esecuzione del pagamento per l'ignoranza della dichiarazione di fallimento atteso che gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento, che comportano l'indisponibilità del patrimonio del fallito, si producano automaticamente, erga omnes, indipendentemente dalla conoscenza effettiva che si abbia della dichiarazione medesima. V. 6777/88, mass. n. 461034, sulla seconda parte; V. 4434/81, mass. n. 415138, sulla seconda parte; V. 3782/79, mass. n. 400226, sulla seconda parte. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente

" Francesco FAVARA Consigliere

" Michele CANTILLO "

" Angelo GRIECO "

" Giovanni OLLA Rel. "

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

SOC. AGRICOLA MERIDIONALE s.a.s, con sede in Napoli, in persona del suo socio in carica, elett.te dom.ta in Roma, V.le del Carso, 14, c-o l'Avv. Fernando Grassi, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Titolo, giusta delega a margine del ricorso.

Ricorrente

contro

FALL.TO CARTIERA DI ALBANO S.p.A. , in persona del curatore Avv. Francesco Ferraris, elett.te dom.to in Roma, P.zza del Fante n. 10, c-o l'Avv. Ermanno Belardinelli, che lo rappresenta e difende unitamente all'Avv. Giovanni Radice, giusta delega in calce al controricorso.

Controricorrente

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino dell'11-3-86. Udita la relazione svolta dal Cons. Rel. Dr. Giovanni Olla. Udito per il resistente l'Avv. Ermanno Belardinelli. Udito il P.M. Sergio Lanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.p.a. Cartiera di Albano, allora in bonis, emise, a suo tempo, cambiali tratte per l'importo complessivo di L. 45.376.380 sulla trattaria s.a.s. Agricola Meridionale.

Con sentenza 25 marzo 1981 il Tribunale di Vercelli dichiarò il fallimento della società traente e, successivamente a questa data l'Agricola Meridionale che prima della dichiarazione di fallimento non aveva accettato le tratte, provvide al loro pagamento all'atto della presentazione da parte degli istituti di credito che ne erano divenuti portatori.

Con citazione 1 febbraio 1981, l'Amministrazione del fallimento della Cartiera di Albano affermò d'essere ancora creditrice nei confronti della trattaria in forza del rapporto di provvista sulla cui base aveva emesso le tratte, in quanto non le poteva essere opposto il pagamento effettuato in favore dei portatori dei titoli. Pertanto, convenne la Agricola Meridionale davanti al Tribunale di Vercelli e ne chiese la condanna al pagamento dell'anzidetto debito capitale, agli interessi ed al danno da svalutazione monetaria. La convenuta eccepì d'essere liberata dall'obbligazione, avendo pagato, in buona fede, a soggetti che apparivano legittimati a pretendere l'adempimento in base a circostanze univoche. Nel contempo, chiese la concessione di un termine per chiamare in causa gli istituti bancari che avevano ricevuto i pagamenti, perché, in caso di sua soccombenza, fossero condannati a restituirle le somme che gli stessi avevano percepito indebitamente.

Il Giudice istruttore non concesse detto termine.

Il Tribunale adito, con sentenza 12 febbraio 1985, accolse la domanda per quanto attiene al credito capitale ed ai soli interessi di mora; tanto sulla base del principio che, nel caso di cambiale tratta non accettata, girata dal traente per lo sconto ad una banca e a questa pagata dal trattario dopo la dichiarazione di fallimento del traente, la curatela può esercitare l'azione causale per il recupero del credito nei confronti del trattario solvens e non anche nei confronti della banca scontatrice.

Ribadì, poi, la ritualità della mancata concessione del termine per la chiamata in causa degli istituti di credito.

La s.a.s. Agricola Meridionale, propose impugnazione, in secondo grado, alla Corte d'Appello di Torino. Lamentò la mancata applicazione del regime di cui all'art. 1189 Cod. Civ., alla cui stregua, essendo incontestabile che essa appellante aveva pagato ad un creditore apparente in buona fede, occorreva ritenere che la stessa si fosse liberata dall'obbligazione nei confronti del creditore vero, che era realmente l'Amministrazione fallimentare. Lamentò, inoltre l'irritualità della pronuncia reiettiva dell'istanza di concessione del termine ex art. 269, c. 2 Cod. Proc. civ.. La Curatela fallimentare appellò, in via incidentale, in relazione al mancato riconoscimento del maggior danno connesso alla svalutazione monetaria.

La Corte di Torino, decise con sentenza 11 marzo 1986. Rigetto l'appello principale, accolse quello incidentale e condannò la società Agricola Meridionale a pagare alla Curatela fallimentare, la somma di L. 45.316.380 oltre agli interessi di mora al tasso legale, e di un'ulteriore somma, pari al cinque per cento del debito capitale su base annua a decorrere dall'8 aprile 1981, a titolo di maggior danno a mente dell'art. 1224, c. 2 Cod. Civ.. La s.a.s. Agricola Meridionale propone ricorso per cassazione sulla base di due mezzi di annullamento.

Resiste, con controricorso, la Curatela fallimentare.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. - Nella parte che rileva ai fini della presente decisione, la sentenza impugnata ha accertato che la s.p.a. Cartiera di Albano era creditrice nei confronti della s.as. Agricola Meridionale per l'importo di L. 45.316.380; che per il pagamento del credito aveva emesso sulla debitrice, ed in favore di due istituti di credito, cambiali tratte; che la trattaria non aveva accettato i titoli ma che, tuttavia, aveva pagato le somme in essi portate alla banche portatrici, peraltro, dopo il fallimento della società trattaria, dichiarato con sentenza del tribunale di Vercelli del 25 marzo 1981. Ha osservato, poi, che nella specie, l'emissione della cambiali tratte ha rappresentato l'aspetto cartolare di un sottostante rapporto causale e di una delegazione titolata di pagamento Ha considerato, inoltre, che nelle ipotesi ove - come nella specie - alla base dell'emissione della cambiale tratta sia un rapporto di provvista con il trattario, la dichiarazione di fallimento prima dell'accettazione di quest'ultimo, interrompe il processo formativo sia del rapporto cambiario che di quello causale. Di conseguenza: il credito rimane nel patrimonio del creditore, traente, fallito; il portatore e delegatario non acquisisce il credito ne' una legittimazione a riceverne il pagamento; il trattario e delegato rimane obbligato nei confronti del fallito; quindi il trattario che paghi al portatore, adempiendo nei confronti di un soggetto che non è creditore, non è liberato dall'obbligazione verso l'amministrazione fallimentare e questa può ancora agire nei suoi confronti per l'adempimento del proprio credito.

Ha escluso, infine, che l'anzidetto regime sia subordinato alla malafede del solvens, non fosse altro perché, diversamente ragionando, si inficerebbero radicalmente i principi giuridici relativi agli effetti del fallimento pronunciato durante lo svolgimento del processo di formazione di un negozio a formazione successiva, quale è la delegazione di pagamento..

Sulla base di questi rilievi ha affermato che il pagamento effettuato dalla s.a.s. Agricola Meridionale agli istituti di credito portatori delle cambiali tratte non era riferibile alla curatela fallimentare ne' liberava essa debitrice, di modo che persistendo il credito, ben la curatela poteva pretenderne il pagamento nei confronti di essa appellante.

1.2. - Con riguardo, poi, alla doglianza circa la mancata concessione del termine per chiamare in causa gli istituti di credito che avevano ricevuto il pagamento dei titoli, ha affermato che il provvedimento previsto dall'art. 269, c. 2 Cod. proc. civ. è meramente discrezionale; che il giudice di prima grado aveva correttamente motivato sulle ragioni del rifiuto; che, comunque, al giudice d'appello era interdetta una pronuncia di contenuto diverso in quanto l'accoglimento dell'istanza - una volta che l'ipotesi non era riconducibile a quella che per gli artt. 352 e 354 Cod. proc. civ. determinano la rimessione della causa al giudice di primo grado - avrebbe comportato per il chiamato in causa la perdita di un grado del giudizio.

2. - La società ricorrente, nel primo motivo di annullamento accetta il principio, che in realtà costituisce ius receptum, per il quale il fallimento del traente intervenuto prima della accettazione da parte del trattario interrompe il processo formativo della delegazione di pagamento insita nella emissione di una cambiale tratta, onde l'effetto estintivo, del pagamento eseguito dal trattario che non abbia accettato la tratta, non è riferibile al traente fallito.

Obbietta, tuttavia, che il principio non comporta automaticamente, il diritto dell'Amministrazione fallimentare a pretendere il pagamento nei confronti del trattario solvens.

A suo avviso, in questi casi si realizza la tipica situazione del pagamento al creditore apparente, in quanto il trattario esegue la prestazione nei confronti di un soggetto che, univocamente, appare legittimato a riceverla dall'essere il portatore del titolo. Pertanto, la fattispecie deve rimanere assoggettata anche alla disciplina dell'art. 1189 Cod. civ., che si incentra sullo stato soggettivo di buona o mala fede del solvens e comporta che solo nella seconda ipotesi il vero creditore può agire nei suoi confronti in base al rapporto causale; nella prima ipotesi, invece, essendo il solvens liberato come dispone il primo comma della norma, il vero creditore può agire soltanto nei confronti dell'accipiens secondo le regole stabilite per la ripetizione dell'indebito. In definitiva, l'Amministrazione fallimentare può pretendere ancora l'adempimento in proprio favore da parte del solvens sol quando questi abbia eseguito la prestazione in favore del portatore in istato di mala fede; non lo può pretendere, invece, quando, invece, fosse in buona fede, ipotesi che deve ritenersi sussistente quando, al'atto del pagamento, il trattario ignori l'avvenuta dichiarazione di fallimento.

Da qui, appunto, la censura di violazione degli artt. 44 e 67 L. Fall. nonché 1188 e 1189 Cod. Civ., per avere la Corte territoriale affermato il principio che l'Amministrazione fallimentare può sempre agire nei confronti del solvens, senza che rilevi, in contrario, la sua buona fede nell'esecuzione della prestazione; nonché di falsa applicazione delle medesime norme, per non aver accertato se, all'atto del pagamento, essa solvens fosse in buona fede, circostanza, questa, tra l'altro, non revocabile in dubbio, stante la brevissima contiguità temporale esistente tra le date della dichiarazione di fallimento e di adempimento delle cambiali tratte, specie considerando che la propria sede non coincideva con quella del Tribunale che aveva dichiarato il fallimento.

L'assunto della ricorrente non può essere condiviso. Secondo la disciplina positiva della legge fallimentare, gli effetti della sentenza dichiarativa di fallimento che comportano l'indisponibilità del patrimonio del fallito, si producono automaticamente, erga omnes, indipendentemente dalla conoscenza effettiva che si abbia della dichiarazione medesima (cfr., Cass., 13 dicembre 1988, n. 6777; 7 luglio 1981, n. 4434; 4 luglio 1979, n. 3782). La normativa fallimentare, cioè, invece che porre una presunzione assoluta della conoscenza della dichiarazione di fallimento, considera irrilevante l'ignoranza della dichiarazione medesima.

Quindi, il solvens non può opporre tale ignoranza per conseguire, nei confronti della massa, effetti liberatori configurabili sol ed in quanto il creditore abbia ancora la disponibilità del patrimonio. Correlativamente la disciplina dell'art. 1198 Cod. civ. diventa inapplicabile in relazione ad un credito del fallito, ove la buona fede venga ancorata all'ignoranza della dichiarazione del fallimento. Del resto, l'inapplicabilità, nella specie, dell'art. 1189, 1 comma Cod. civ. come implicazione della disciplina fallimentare è ormai saldamente affermata da questa Corte, anche sulla base di una diversa costruzione. Infatti, partendo dal presupposto che l'anzidetta discplina determini la presunzione legale assoluta erga omnes di conoscenza della dichiarazione di fallimento, è stato ritenuto che tanto comporti, automaticamente e necessariamente, che il solvens deve ritenersi, per legge, in mala fede, sicché la norma del Codice civile è inapplicabile essendo così carente il requisito della buona fede richiesto per la liberazione del debitore che abbia pagato al creditore apparente (cfr., S.U., 29 ottobre 1971, n. 3087; Sez. I, 21 gennaio 1970, n. 122 e 26 febbraio 1965, n. 325). Pertanto, al fine di ottenere la satisfazione del proprio credito l'Amministrazione fallimentare può sempre esercitare legittimamente l'azione causale nei confronti del trattario solvente e non accettare anche quando questi, al momento del pagamento della tratta, ignorava l'avvenuta dichiarazione di fallimento dell'emittente. Ne consegue che la Corte del merito, che sì è adeguata a questo principio, non è incorsa nei vizi denunciati con il motivo in esame che, perciò, risulta infondato e deve essere respinto. 3. - Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha errato nell'affermare la legittimità, anche in relazione alla congruità della motivazione, del provvedimento di diniego del termine previsto dall'art. 269, c. 2 Cod. proc. civ.; nonché nell'affermare la non riproponibilità della relativa questione in grado d'appello.

Il motivo è infondato.

Invero, la valutazione dell'opportunità di concedere un termine per chiamare in causa un terzo, rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di primo grado come si deve arguire dai limiti temporali previsti, per la chiamata medesima, nell'art. 269 Cod. proc. civ. e dalla necessità di salvaguardare al chiamato il doppio grado di giurisdizione. Di conseguenza, la parte che non ha chiamato il terzo nel giudizio con le modalità e nei termini fissati nell'art. 269, 1 c. Cod. proc. civ., non può denunciare, in grado d'appello, od in sede di legittimità, la mancata concessione del termine per effettuare la chiamata medesima (v. Cass., 15 gennaio 1987, n. 281; 3 dicembre 1983, n. 7258; 6 febbraio 1982, n. 693 che ripropongono un indirizzo affatto consolidato).

Ora, la Corte torinese ha disatteso la censura mossa dalla appellante avverso la statuizione del giudice di primo grado che non aveva concesso alla Agricola Meridionale il termine per chiamare in giudizio le banche alle quali aveva pagato le cambiali tratte, sulla base, di argomentazioni del tutto identiche a quella avanti esposte, sicché non è incorsa in violazione di legge.

4. - Ne consegue il rigetto del ricorso.

Sulla ricorrente, soccombente, devono gravare le spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - rigetta il ricorso proposto dala s.a.s. Agricola Meridionale avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino dell'11 marzo 1986;

- condanna la ricorrente nelle spese del giudizio di cassazione che liquida nella complessiva somma di L. 2.030.000, delle quali L. 2.000.000 per onorari d'avvocato.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1 Sezione civile della Corte di cassazione, il 28 febbraio 1990