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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19317 - pubb. 11/01/2018.

Fallimento del correntista e acquisizione alla massa degli accreditamenti


Cassazione civile, sez. I, 20 Gennaio 1988. Est. Tilocca.

Conto corrente bancario - Dichiarazione di fallimento del correntista - Risoluzione del contratto - Pagamenti effettuati dalla banca - Inefficacia


Con riguardo a contratto di conto corrente bancario la dichiarazione di fallimento del correntista comporta la risoluzione del contratto a norma dell'art. 78 legge fallimentare, con la conseguente Estinzione degli obblighi della banca per l'esecuzione del mandato inerente al conto corrente, nonché l'acquisizione alla massa del fallimento dei relativi accreditamenti, restando salva a norma dell'art. 42, secondo comma, legge fallimentare la detrazione delle sole spese per la tenuta e conservazione del conto corrente ma non dei pagamenti eseguiti dalla banca per conto del correntista successivamente al suo fallimento ed al conseguente venir meno della sua disponibilità delle somme depositate. (massima ufficiale)