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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19320 - pubb. 20/03/2018.

La banca non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo ma diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa revocabile


Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2018. Est. Campese.

Bonifico - Natura giuridica ed effetti - Bonifico affluente in conto passivo - Banca quale effettiva beneficiaria della rimessa - Configurabilità - Conseguenze - Revocatoria fallimentare dell'accreditamento - Ammissibilità


In tema di contratti bancari, il "bonifico" (ossia l'incarico del terzo dato alla banca di accreditare al cliente correntista la somma oggetto della provvista) costituisce un ordine (delegazione) di pagamento che la banca delegata, se accetta, si impegna (verso il delegante) ad eseguire; da tale accettazione non discende, dunque, un'autonoma obbligazione della banca verso il correntista delegatario, trovando lo sviluppo ulteriore dell'operazione la sua causa nel contratto di conto corrente di corrispondenza che implica un mandato generale conferito alla banca dal correntista ad eseguire e ricevere pagamenti per conto del cliente, con autorizzazione a far affluire nel conto le somme così acquisite in esecuzione del mandato. Ne deriva che, secondo il meccanismo proprio del conto corrente, la banca, facendo affluire nel conto passivo il pagamento ricevuto dall'ordinante, non esaurisce il proprio ruolo in quello di mero strumento di pagamento del terzo, ma diventa l'effettiva beneficiaria della rimessa, con l'effetto ad essa imputabile (se l'accredito intervenga nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento, ricorrendo il requisito soggettivo della revocatoria fallimentare) di avere alterato la " par condicio creditorum”.  (massima ufficiale)

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