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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19352 - pubb. 23/03/2018.

Buoni postali fruttiferi: natura e remunerazione


Tribunale di Verona, 08 Marzo 2018. Est. Eugenia Tommasi Di Vignano.

Buoni postali fruttiferi – Natura – Remunerazione – Buoni Postali sottoscritti successivamente al 13/6/1986 – Rendimento cartolare


I Buoni Postali Fruttiferi disciplinati dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del T.U. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non sono titoli di credito, ma meri titoli di legittimazione, sicché deve ritenersi prevalgano, sul loro tenore letterale, le successive determinazioni ministeriali in tema di interessi ai sensi dell'art. 173 T.U. cit., come modificato dall'art. 1 D.L. 30 settembre 1974 n. 460 (conv. nella L. 25/11/74 n. 588) (Cass. sez. I 16/12/05 n. 27809);

Se in corso di rapporto non interviene un decreto che ritocca il tasso, è escluso che possa proporsi qualsiasi modificazione della situazione esistente al momento della sottoscrizione da parte del risparmiatore, mentre un eventuale provvedimento ministeriale che dovesse sopravvenire all’emissione del titolo determina una legittima variazione dei diritti spettanti ai sottoscrittori

Per i Buoni Postali sottoscritti successivamente al 13/6/1986 è fondata la pretesa di restituzione tra i rendimenti cartolari e quanto percepito dal beneficiario. (Francesco Giordano) (riproduzione riservata)

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