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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19353 - pubb. 24/03/2018.

Il subprocedimento di vendita è scandito da condizioni di forma, sostanza e tempo che devono restare ferme fino all’emanazione del decreto di trasferimento


Cassazione civile, sez. VI, 07 Maggio 2015. Est. De Stefano.

Esecuzione forzata - Vendita forzata - Condizioni stabilite dal giudice dell'esecuzione - Rispetto - Necessità - Violazione - Stabilità


In tema d'espropriazione forzata, le condizioni di vendita fissate dal giudice dell'esecuzione, anche in relazione ad eventuali modalità di pubblicità ulteriori rispetto a quelle minime di cui all'art. 490 cod. proc. civ., devono essere rigorosamente rispettate a garanzia dell'uguaglianza e parità di condizioni tra tutti i potenziali partecipanti alla gara, nonchè dell'affidamento da ciascuno di loro riposto nella trasparenza e complessiva legalità della procedura, per cui la loro violazione comporta l'illegittimità dell'aggiudicazione, che può essere fatta valere da tutti gli interessati e, cioè, da tutti i soggetti del processo esecutivo, compreso il debitore.

Il subprocedimento di vendita è scandito da condizioni di forma, sostanza e tempo che devono non solo essere conoscibili e chiare fin dall’avvio, ma soprattutto rimanere tali e restare ferme per tutto lo sviluppo successivo e fino all’emanazione del decreto di trasferimento onde evitare il mutamento o la violazione delle regole a gioco ormai iniziato ed avviato. (massima ufficiale)

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