Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19387 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 22 Marzo 2012, n. 4554. Est. De Chiara.


Ammissione al passivo - Ammissione del credito per capitale - Ammissione tardiva per gli interessi legali già maturati e prima non richiesti - Preclusione - Configurabilità - Esclusione - Fondamento



L'ammissione tardiva al passivo fallimentare relativamente agli interessi già maturati alla data del fallimento non è preclusa in conseguenza della già avvenuta richiesta ed ammissione dello stesso credito per il solo capitale; infatti il credito degli interessi, per quanto accessorio sul piano genetico a quello del capitale, è un credito autonomo, azionabile separatamente, anche successivamente al credito principale già riconosciuto con decisione passata in giudicato. (massima ufficiale)


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