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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19404 - pubb. 28/03/2018.

Natura e revocabilità del 'family trust'


Tribunale di Mantova, 19 Febbraio 2018. Est. Gibelli.

Trust - Costituzione di beni in trust - Revocabilità

Trust - Family trust - Natura - Assimilabilità al fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 ss. c.c. - Revocabilità


Il trust configura un atto di disposizione patrimoniale che pone in pericolo per il creditore la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., in quanto mediante il trust si realizza una separazione tra il patrimonio del disponente e i beni costituiti in trust destinati al perseguimento di un fine determinato. L'atto di destinazione comporta, pertanto, un corrispondente ridimensionamento della garanzia patrimoniale riconosciuta ai creditori del disponente, i quali non possono soddisfarsi sui beni costituiti in trust né iscrivere sugli stessi ipoteca.

In ragione di ciò, la giurisprudenza dominante ha concluso per la revocabilità dell'atto di costituzione dei beni in trust ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 2901 c.c.

Il "family trust", volto ad assicurare ai beneficiari un reddito sufficiente a garantire loro un determinato tenore di vita, è facilmente assimilabile al fondo patrimoniale di cui agli artt. 167 e seg. c.c., in quanto, attraverso detto istituto, determinati beni immobili, mobili registrati ovvero titoli di credito, sono destinati a soddisfare i bisogni della famiglia, in maniera tale da non essere consentita su di essi e sui relativi frutti l'esecuzione forzata per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per fini estranei ai bisogni della famiglia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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