Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19405 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Mantova, 19 Febbraio 2018. .


Trust - Costituzione di beni in trust - Revocabilità



Il trust configura un atto di disposizione patrimoniale che pone in pericolo per il creditore la garanzia patrimoniale di cui all'art. 2740 c.c., in quanto mediante il trust si realizza una separazione tra il patrimonio del disponente e i beni costituiti in trust destinati al perseguimento di un fine determinato. L'atto di destinazione comporta, pertanto, un corrispondente ridimensionamento della garanzia patrimoniale riconosciuta ai creditori del disponente, i quali non possono soddisfarsi sui beni costituiti in trust né iscrivere sugli stessi ipoteca.

In ragione di ciò, la giurisprudenza dominante ha concluso per la revocabilità dell'atto di costituzione dei beni in trust ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)