Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19423 - pubb. 30/03/2018

Applicabilità della pena di cui al secondo comma dell’art. 570 c.p. in caso di mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento in favore di figli minori

Cassazione penale, 23 Febbraio 2018, n. 8883. Est. Laura Scalia.


Violazione obblighi di assistenza familiare – Non corresponsione dell’assegno di mantenimento – Applicabilità delle pene di cui all’art. 570 c.p.



La legge 1 dicembre 1970 n. 898, all’art. 12-sexies punisce l’inadempimento dell’obbligo di corresponsione dell’assegno di mantenimento stabilito dal giudice in sede di divorzio, in favore dei figli senza limitazione di età, purché non autonomi economicamente. Diversamente, il coniuge separato che faccia mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori, viola il secondo comma dell’art. 570 c.p. e per tale condotta va applicato il relativo trattamento sanzionatorio. (Redazione ILCASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PAOLONI Giacomo - Presidente -

Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere -

Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -

Dott. SCALIA Laura - rel. Consigliere -

Dott. VIGNA Maria Sabina - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.D., nato il (OMISSIS) avverso la sentenza del 03/03/2017 della CORTE APPELLO di TORINO;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere LAURA SCALIA;

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUCA TAMPIERI;

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. La Corte di appello di Torino, con sentenza del 3 marzo 2017, ha confermato quella resa dal locale Tribunale che aveva condannato l'imputato, F.D., per il reato di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 81, comma 2, art. 12-sexies, art. 570 c.p., comma 2, per avere egli, con più condotte omissive ed in esecuzione del medesimo disegno criminoso, fatto mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore, Matteo, affidato alla madre, omettendo di versare la somma mensile di duecentocinquantamila lire fissata per il mantenimento, dal Tribunale civile di Torino, con la sentenza di divorzio.

2. Ricorre in cassazione nell'interesse dell'imputato il difensore di fiducia con due motivi di annullamento.

3. La Corte di appello avrebbe, con errato apprezzamento delle prove, ritenuto la credibilità della persona offesa per una non ammissibile integrazione delle lacunose ed imprecise dichiarazioni rese dalla prima in sede di esame dibattimentale, con i contenuti della sporta denuncia-querela.

Sarebbe rimasto in tal modo inosservato il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità per il quale la querela vale solo ad accertare l'esistenza di una condizione di procedibilità e non può dare invece ricostruzione del fatto restando in tal caso integrata la violazione del principio che vuole che la prova si formi in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti.

3.1. Un attento esame della sentenza emessa nei confronti del F. per identiche condotte, e che era stata prodotta dalla difesa al solo fine di determinare il trattamento sanzionatorio, avrebbe evidenziato l'identità delle dichiarazioni - comunque generiche e prive di ogni riferimento temporale - rese dall'offesa in entrambi i giudizi e quindi la non riferibilità dei fatti esposti nel presente giudizio all'intervallo di tempo dedotto in querela.

3.2. Il richiamo effettuato in sentenza ai contenuti della querela a sostegno dell'accertamento dello stato di bisogno della parte offesa - e tale sarebbe stata la circostanza riferita dall'ex coniuge di aver subito uno sfratto - e della sua eziologica riconducibilità all'omissione contributiva dell'imputato non avrebbe comunque integrato l'indicato presupposto.

4. Con il secondo motivo si fa valere violazione della legge penale in relazione all'art. 570 c.p., e L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto, in adesione alla formulata imputazione, che il richiamo contenuto nell'art. 12 sexies, cit. all'art. 570 c.p., dovesse riferirsi al secondo e non al comma 1.

L'art. 12 sexies, cit. come stabilito dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 23866 del 31/01/2013 avrebbe infatti ed invece rinviato, nella finalità di individuare la sanzione applicabile all'autonoma fattispecie di cui alla richiamata normativa speciale, all'art. 570 c.p., comma 1, ed alla pena alternativa ivi prevista, in quanto opzione più favorevole all'imputato.

Il primo comma dell'art. 570 c.p., sanziona penalmente la condotta di chi si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti la potestà dei genitori o la qualità di coniuge obblighi che, destinati a collocarsi al di là di quello di non far mancare i mezzi di sussistenza, sono disciplinati dall'art. 29 Cost., e dagli artt. 143 e 147 c.c..

La nozione dei mezzi di sussistenza che implica uno stato di bisogno del soggetto passivo, chiamata ad integrare la diversa fattispecie di cui all'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, non avrebbe dovuto confondersi con quella di mantenimento, di matrice civilistica, integrativa della diversa fattispecie di cui all'art. 12 sexies cit., per la quale la pena applicabile avrebbe dovuto essere quella, alternativa, di cui al primo comma dell'art. 570 c.p..

Motivi della decisione

1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perchè aspecifico.

Con il proposto mezzo si denuncia l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa in sede di deposizione testimoniale che nella loro genericità resterebbero non integrabili per i contenuti della proposta denuncia-querela, incorrendo altrimenti la Corte di appello di Torino per impugnata sentenza pena nella violazione del principio secondo il quale la prova deve formarsi in dibattimento, nel contraddittorio tra le parti.

L'indicato argomento non si confronta in modo concludente con i contenuti della sentenza impugnata, nella parte in cui quest'ultima avrebbe ritenuto integrato - si assume in ricorso - lo stato di bisogno del coniuge dell'imputato per avere il primo subito uno sfratto, evidenza contenuta in querela ed illegittimamente utilizzata al fine di integrare le lacunose dichiarazioni rese in sede di esame dibattimentale dalla persona offesa.

Non sono indicate le lacune delle argomentazioni sviluppate dalla Corte di appello e la centralità della segnalata oggettiva evidenza ad integrare l'estremo dello stato di bisogno.

2. Non è fondato il secondo motivo di ricorso in quanto diretto a dedurre l'illegittimità della pena applicata per una errata commistione tra la disciplina di cui all'art. 570 c.p., e L. cit. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, cui sarebbe pervenuta la Corte di appello di Torino nel dare quantificazione alla pena.

L'art. 12 sexies, Legge cit. delinea una fattispecie di reato autonoma rispetto a quelle definite all'art. 570 c.p., commi 1 e 2, tra le quali solo quella prevista dal comma 1, si pone in una posizione di affinità con il reato di cui all'art. 12 sexies.

Sull'indicata premessa (Sez. U, n. 23866 del 31/01/2013, S., Rv. 255271), il reato previsto dall'art. 570, comma 1, cit. si configura tutte le volte in cui un soggetto violi i doveri di assistenza materiale in veste di coniuge e di genitore, previsti dalle norme del codice civile.

Diversamente, l'art. 570 cit., comma 2, appresta tutela ai vincoli di solidarietà nascenti dal rapporto di coniugio - che risultano attenuati nel caso di separazione o di allentamento del vincolo - che si sostanziano nel non far mancare i "mezzi di sussistenza" necessari.

Se nel primo caso si assiste ad una violazione di obblighi materiali, nel secondo invece, la punibilità della condotta non può prescindere da una valutazione sullo stato di necessità dell'avente diritto.

La Corte di appello nella determinazione della pena non è incorsa nel dedotto errore, ingenerato da un improprio richiamo alla previsione di cui all'art. 570 c.p., comma 2, al fine di determinare il trattamento sanzionatorio previsto per la diversa e contestata fattispecie di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies, e successive modifiche, rispetto alla quale viene in applicazione invece la pena alternativa di cui all'art. 570 c.p., comma 1.

Ed infatti il coniuge separato che faccia mancare i mezzi di sussistenza ai figli minori viola l'art. 570 c.p., comma 2, e per siffatta condotta va pertanto applicato il relativo trattamento sanzionatorio.

Per costante giurisprudenza di legittimità (tra le molte: Sez. 6, n. 34080 del 13/06/2013, M., Rv. 257416; Sez. 6, n. 41832 del 30/09/2014, S.), in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, sia l'obbligo morale sanzionato dall'art. 570 c.p., comma 1, che quello economico, sanzionato dal comma secondo della medesima disposizione, presuppongono la minore età del figlio, non inabile al lavoro, e sono destinate a venir meno con l'acquisizione della capacità di agire da parte del minore dovuta al raggiungimento della maggiore età, per una conclusione che è sostenuta, nel primo caso, dal richiamo dell'esercizio della potestà genitoriale e, nel secondo, dal riferimento testuale ai "discendenti di età minore", con una previsione che differenzia la fattispecie da quella di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 12 sexies.

Ne discende, secondo quanto chiarito da questa Suprema Corte, che l'art. 570 c.p., comma 2, n. 2, prevede come soggetti passivi solo i figli minori o inabili al lavoro sicchè non integra tale reato la diversa violazione dell'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli maggiorenni, non inabili al lavoro, anche se studenti.

La L. 1 dicembre 1970, n. 898, all'art. 12 sexies, punisce il mero inadempimento dell'obbligo di corresponsione dell'assegno di mantenimento stabilito dal giudice, in sede di divorzio, in favore dei figli senza limitazione di età, purchè economicamente non autonomi (Sez. 6, n. 34270 del 31/05/2012, M., Rv. 253262).

Il motivo è quindi, come articolato, diretto a dedurre una questione non fondata risultando la fattispecie in esame, secondo contestazione, relativa ad ipotesi in cui il genitore fa mancare i mezzi di sussistenza al figlio minore di età, ipotesi per la quale vengono in considerazione gli estremi del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, e, per gli stessi, la pena congiunta ivi prevista.

3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2018.

Depositato in Cancelleria il 23 febbraio 2018