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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19435 - pubb. 11/01/2018.

Limiti alla cognizione del giudice delegato in sede di riparto


Cassazione civile, sez. I, 13 Gennaio 2010, n. 393. Est. Ragonesi.

Fallimento - Ripartizione dell’attivo - Istanza di sostituzione di creditore già ammesso allo stato passivo con altro soggetto - Inammissibilità - Opposizione allo stato passivo o insinuazione tardiva - Necessità - Fondamento


In sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, e con riguardo alla disciplina antecedente alla riforma di cui al d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il giudice delegato deve limitarsi a risolvere le questioni relative alla graduatoria dei privilegi ed alla collocazione dei crediti, mentre non può apportare modifiche allo stato passivo, essendo detto provvedimento ormai coperto dal giudicato interno; pertanto, un soggetto che, per qualsiasi titolo, intenda surrogarsi nella posizione di un creditore già ammesso al passivo , non può proporre la relativa istanza nella predetta sede, ma deve farlo secondo le regole processuali stabilite dalla legge fallimentare, e, dunque, tramite l'opposizione allo stato passivo o l'insinuazione tardiva di cui all'art. 101 legge fall. (massima ufficiale)

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