Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19437 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2008, n. 3013. Est. Petitti.


Ammissione al passivo - Dichiarazioni tardive - Contestazione del curatore - Decreto del giudice delegato di non ammissione al passivo - Natura - Atto radicalmente inesistente - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Rimedi



Il decreto con il quale il giudice delegato, in presenza dell'opposizione del curatore, in luogo di provvedere alla istruzione della causa e rimettere la decisione al collegio, direttamente escluda, in tutto o in parte, il credito oggetto della domanda d'insinuazione tardiva al passivo della procedura fallimentare o comunque neghi il rango privilegiato richiesto, è atto radicalmente inesistente, in quanto emesso da un giudice privo di poteri decisori, e pertanto insuscettibile di produrre effetti giuridici; ne consegue che il giudice davanti al quale esso venga impugnato con uno dei mezzi previsti dal codice di rito non può pronunciare nel merito né rimettere le parti dinanzi al primo giudice, ma deve limitarsi a dichiarare l'inesistenza del provvedimento impugnato, restituendo le parti nella situazione in cui esse si trovavano prima della pronuncia del provvedimento dichiarato inesistente. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



Il testo integrale


 


Testo Integrale