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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1944 - pubb. 22/12/2009.

Mutuo di scopo, patto di compensazione e nullità per mancanza originaria di causa


Cassazione civile, sez. I, 08 Aprile 2009. Est. Schirò.

Ripetizione di indebito – Oggettivo – Declaratoria di nullità del contratto – Obblighi restitutori – Decorrenza degli interessi – Dal giorno del pagamento – Condizioni – Consapevolezza dell'"accipiens" – Fattispecie in tema mutuo di scopo legale.

Mutuo – Mutuo di scopo legale – Caratteristiche – Rilievo causale dello scopo – Sussistenza – Conseguenze – Patto di compensazione tra debito preesistente e somme mutuate – Nullità del contratto per mancanza originaria della causa – Condizione – Mancata realizzazione dell'opera per cui il finanziamento era stato concesso – Configurabilità.


Nell'ipotesi di nullità di un contratto, la disciplina degli eventuali obblighi restitutori è mutuata da quella dell'indebito oggettivo, con la conseguenza che qualora l'"accipiens" sia in mala fede nel momento in cui percepisce la somma da restituire è tenuto al pagamento degli interessi dal giorno in cui l'ha ricevuta. (Nella specie, relativa a un mutuo di scopo legale per la costruzione di un complesso edilizio non realizzato, la S.C. ha ritenuto superata la presunzione di buona fede del mutuatario, avendo riconosciuto la nullità del contratto, per mancanza originaria della causa, sulla base dell'esistenza di un patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutuate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedenti, così da risultare evidente la consapevolezza del mutuatario, che aveva prestato il consenso all'effettuazione delle trattenute). (fonte CED – Corte di Cassazione)

Nel cosiddetto mutuo di scopo legale (nella specie, per la costruzione di un complesso edilizio), poichè il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata, con i relativi interessi, ma anche a realizzare l'attività programmata, siffatto impegno assume rilievo causale nell'economia del contratto: pertanto, l'accertamento di un eventuale difetto di causa non può prescindere dalla verifica dell'attuazione o meno di tale risultato, con la conseguenza che il patto di compensazione tra un debito preesistente nei confronti del mutuante e le somme mutuate, con la parziale utilizzazione di queste ultime per estinguere i debiti precedentemente contratti dal mutuatario verso il mutuante, non determinano la nullità del contratto per mancanza originaria della causa, solo qualora sia stata realizzata l'opera per la quale i finanziamenti sono stati concessi. (fonte CED – Corte di Cassazione)

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