ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19456 - pubb. 05/04/2018.

Opposizione all'esecuzione: termine per l'iscrizione della causa a ruolo nella fase di merito


Cassazione civile, sez. VI, 17 Gennaio 2018, n. 1058. Est. Lina Rubino.

Esecuzione forzata - Opposizioni - Iscrizione della causa a ruolo - Violazione del termine di cui all’art. 616 c.p.c. - Conseguenze - Improcedibilità dell’opposizione - Configurabilità - Fondamento


In tema di opposizione all'esecuzione, il termine per l'iscrizione della causa a ruolo nella fase di merito previsto dall'art. 616 c.p.c. è espressamente definito perentorio, con la conseguenza che l'omesso rispetto dello stesso determina l'improcedibilità dell'opposizione, anche ove la parte convenuta si sia tardivamente costituita. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - rel. Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

omissis

L.A.L. propone un unico motivo di ricorso per cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Milano n.2657 del 2016 del 27.6.2016.

L'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede. Questa la vicenda: la L. intraprendeva una esecuzione mobiliare, nelle forme del pignoramento presso terzi, nei confronti del padre L.P., per ottenere alcune somme arretrate dovute a titolo di contribuzione al suo mantenimento; il padre formulava opposizione nel corso del procedimento esecutivo, il g.e. rigettava l'istanza di sospensione e fissava termine per l'inizio del giudizio di merito. A fronte della inattività del padre, la stessa L. provvedeva a notificargli nei termini un "atto di opposizione" con il quale chiedeva accertarsi l'inesistenza delle altrui ragioni di opposizione. L'atto di citazione regolarmente notificato veniva iscritto a ruolo fuori termine, il settimo giorno, in difformità della previsione contenuta nell'art. 616 c.p.c., che abbrevia alla metà il termine per iscrivere le opposizioni all'esecuzione.

Il padre si costituiva in giudizio, benchè tardivamente, direttamente all'udienza di comparizione.

Il giudice di primo grado, con pronuncia confermata in appello, dichiarava improcedibile l'opposizione perchè l'iscrizione a ruolo non aveva rispettato il termine perentorio fissato dall'art. 616 c.p.c., individuando la conseguenza del mancato rispetto della perentorietà del termine nella improcedibilità.

Sostiene l'opponente che la corte d'appello abbia violato gli artt. 181 e 307 c.p.c. e che la conseguenza della improcedibilità, a fronte della ritardata costituzione in giudizio della controparte, avrebbe dovuto essere la cancellazione della causa dal ruolo, con facoltà di riassumerla nei tre mesi.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in adunanza camerale non partecipata all'interno della sezione prevista dall'art. 376 c.p.c., a seguito di proposta del relatore nel senso della manifesta fondatezza del ricorso.

Il collegio, previa discussione in camera di consiglio, non ha condiviso la proposta del relatore, ritenendo che al contrario il ricorso debba essere rigettato.

Non si tratta infatti di tardiva costituzione in giudizio, sanabile qualora l'altra parte si costituisca tempestivamente (secondo il principio espresso da Cass. n. 3626 del 2014), ma di tardiva iscrizione della causa a ruolo, con violazione di un termine espressamente indicato come perentorio, in quanto la conseguenza del mancato rispetto di un termine perentorio - e come tale è espressamente indicato il termine per l'iscrizione della causa a ruolo, previsto dall'art. 616 c.p.c. - è l'improcedibilità, che non ammette sanatorie. I termini perentori infatti non sono prorogabili, nè soggetti a sospensione o interruzione se non nei casi previsti dalla legge, sicchè resta a carico di chi non lo rispetti il rischio delle conseguenze pregiudizievoli o delle decadenze conseguenti al mancato rispetto del termine stesso.

In ragione della particolarità della vicenda e dei rapporti tra le parti sussistono motivi idonei a giustificare la compensazione delle spese del presente giudizio.

Il ricorso per cassazione è stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente risulta soccombente, pertanto egli è gravato dall'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis e comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Spese compensate.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, il 8 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2018.