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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19476 - pubb. 10/04/2018.

Natura unitaria e bifasica del procedimento di affrancazione del fondo enfiteutico disciplinato dalla l. 22.7.1966, n. 607


Appello di Potenza, 07 Marzo 2018. Est. Videtta.

Enfiteusi – Affrancazione del fondo – Domanda giudiziale di affrancazione – Procedimento bifasico – Fase sommaria – Competenza del Tribunale in composizione monocratica – Ordinanza di accoglimento – Opposizione – Cognizione piena – Competenza della Sezione specializzata agraria

Enfiteusi – Affrancazione del fondo – Domanda giudiziale di affrancazione – Procedimento bifasico – Fase sommaria – Ordinanza di accoglimento – Appello – Inammissibilità


Il procedimento di affrancazione del fondo enfiteutico, disciplinato dalla l. 22.7.1966, n. 607, ha natura unitaria e bifasica: la prima fase, necessaria e a cognizione sommaria, è affidata inderogabilmente al giudice monocratico del tribunale e si conclude con ordinanza immediatamente esecutiva, destinata a divenire definitiva in caso di mancata prosecuzione del processo; la seconda fase, eventuale ed a cognizione piena, è introdotta con opposizione all’ordinanza monocratica, è attribuita alla competenza della sezione specializzata agraria del tribunale, e si conclude con sentenza di primo grado suscettibile di appello. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

L’appello promosso avverso l’ordinanza pronunciata dal giudice monocratico è inammissibile, in quanto il provvedimento reso all’esito della fase sommaria è suscettibile esclusivamente di opposizione dinanzi alla competente sezione specializzata agraria del tribunale. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Caramia


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