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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19480 - pubb. 11/04/2018.

Liquidazione ex art. 91 c.p.c. delle spese di mediazione


Tribunale di Mantova, 09 Aprile 2018. Est. Bulgarelli.

Procedimento civile - Liquidazione delle spese di soccombenza - Spese di mediazione - Distinzione tra spese stragiudiziali e spese giudiziali


In ordine alla liquidazione delle spese della fase di mediazione, non si ritiene (in consapevole contrasto con Cass. 16990/2017) trattarsi di autonoma voce di danno da provarsi e da dover essere oggetto di condanna al risarcimento anzichè di mera liquidazione ex art. 91 c.p.c.

Una volta che siano state ritenute funzionali alla difesa della parte vittoriosa, non è, infatti, condivisibile la tesi che distingue il fondamento per la imputabilità delle spese legali di soccombenza a seconda che esse siano maturate nella fase stragiudiziale (come quelle relative al procedimento di mediazione) o nella successiva fase giudiziale, dovendo esso essere identico per ovvie ragioni di identità e coerenza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Mantova

Seconda CIVILE

 

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Bulgarelli ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I° grado iscritta al n. r.g. 201/2018 promossa da:

GIUSEPPE Z.

ATTORE

contro

ANGELA M.

CONVENUTO

 

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Parte ricorrente ha agito in giudizio deducendo l’esistenza di un contratto di comodato di un immobile e la richiesta, rimasta senza esito, di sua restituzione.

All’udienza di discussione il ricorrente ha insistito solo affinché venisse ordinato il rilascio dell’immobile concesso in comodato alla convenuta rinunciando agli atti relativamente alla domanda di condanna al risarcimento dei danni per l’indebita occupazione.

Le domande del ricorrente sono in tali limiti fondate e vanno accolte.

L’onere probatorio del ricorrente era limitato alla prova di aver concluso tale contratto di comodato e alla sola dimostrazione di avere consegnato il bene, onere che può considerarsi essere stato assolto alla luce della produzione dei docc. 2, 3, 4.

In tema di prova dell’inadempimento di una obbligazione (nel caso specifico, la restituzione) il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l’adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento.

Il ricorrente ha provato di avere richiesto la restituzione del bene concesso in comodato, senza esito (doc. 3).

Essendo rimasta contumace la convenuta nulla ha ovviamente dedotto e provato in senso contrario.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi dell’art. 91 c.p.c. come in dispositivo secondo i valori prossimi ai medi per le prime due fasi ed ai minimi per quella decisionale dei parametri ex D.M. 55/2014 alla luce della ridotta attività difensiva stante la contumacia della convenuta.

In ordine alla liquidazione delle spese della fase di mediazione (€ 100,00) non si ritiene (in consapevole contrasto con Cass. 16990/2017) trattarsi di autonoma voce di danno da provarsi e da dover essere oggetto di condanna al risarcimento invece che di mera liquidazione ex art. 91 c.p.c.

Per la configurabilità di un’ipotesi di risarcimento del danno pare invero mancare il comportamento illecito posto in essere dalla soccombente.

Ella infatti ha semplicemente aspirato ad un provvedimento favorevole esercitando il suo legittimo diritto, anche costituzionalmente garantito (art. 24 Cost.) di resistere (anche se solo stragiudizialmente) alle domande di controparte; che tale rimane anche se il giudice successivamente le avrà dato torto.

Sarebbe quindi semmai più corretto parlare di indennità, perché il comportamento è lecito, sempre che non sfori in un abuso che possa pregiudicare quanto previsto dall’art. 111 Cost.

In realtà, una volta che siano state ritenute funzionali alla difesa della parte vittoriosa, pare errato differenziare il fondamento per la imputabilità delle spese legali di soccombenza a seconda che esse siano maturate nella fase stragiudiziale (es. mediazione) o nella successiva fase giudiziale, dovendo esso essere identico per ovvie ragioni di identità e coerenza.

P.Q.M.

il tribunale adito, definitivamente decidendo, ogni contraria domanda, eccezione o istanza rigettata:

- dichiara l’intervenuta inefficacia del comodato concluso tra le parti in causa avente ad oggetto l’immobile sito in Borgoforte di Borgo Virgilio * per lo scioglimento unilaterale dovuto a recesso del comodante;

- ordina alla convenuta Signora Angela M. il definitivo rilascio del predetto immobile in favore del ricorrente libero da persone e/o cose, entro il 31 maggio 2018;

- condanna Angela M. al pagamento in favore di Giuseppe Z. delle spese di lite che si liquidano in complessivi euro 1300,00 per compenso tabellare per la fase di mediazione, studio, introduttiva e decisionale ex art. 4, comma 5, D.M. 55/2014, oltre ad euro 160,00 di anticipazioni ed oltre spese generali (15%) I.V.A. e C.P.A. di legge.

Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.

Mantova, 9 Aprile 2018

Il Giudice

dott. Andrea Bulgarelli