Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19501 - pubb. 14/04/2018

Concordato preventivo, indeterminatezza della stima e regolamentazione degli effetti della retrocessione dell'azienda

Tribunale Bolzano, 18 Luglio 2017. Pres., est. Francesca Bortolotti.


Concordato preventivo - Criteri di stima dei beni facenti parte dell'attivo concordatario - Requisito di cui all'art. 160, ultimo comma, l.f. secondo il quale la proposta deve "assicurare" il pagamento di almeno il venti per cento dei crediti chirografari

Concordato preventivo - Descrizione analitica dei beni e dei rapporti costituenti l'azienda facente parte dell'attivo - Necessità

Concordato preventivo - Cessione dei beni ai creditori - Mancata cessione di beni compresi nell'azienda affittata - Inammissibilità

Concordato preventivo - Affitto di azienda - Regolamentazione degli effetti della retrocessione dell'azienda concessa in affitto - Indeterminatezza del piano

Concordato preventivo - Apporto di beni di proprietà dei soci illimitatamente responsabili - Atti di destinazione per uno specifico affare - Trust - Inidoneità



I criteri di stima dei beni immobili facenti parte dell'attivo concordatario che si limitino a far riferimento ai soli dati forniti dall'Agenzia delle Entrate per le compravendite immobiliari e alla dichiarazione di agenzie immobiliari operanti nell'area interessata non sono idonei a soddisfare il requisito di cui all'art. 160, ultimo comma, l.fall. secondo il quale la proposta deve "assicurare" il pagamento di almeno il venti per cento dei crediti chirografari. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

E' inammissibile la proposta di concordato che non offra una descrizione analitica dei beni e dei rapporti costituenti l'azienda facente parte dell'attivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

E' inammissibile per violazione dell'art. 2740 c.c., la proposta di concordato dalla quale si ricavi che i beni oggetto del contratto di affitto dell'azienda di proprietà della proponente rimangano di proprietà di quest'ultima all'esito della liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Costituisce elemento di indeterminatezza del piano di concordato la mancata regolamentazione degli effetti della retrocessione dell'azienda concessa in affitto (con particolare riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, alla responsabilità per debiti dell'azienda ceduta ed ai contratti pendenti), tenuto conto del fatto che i benefici previsti dall'art. 104-bis l.fall. per la circolazione dell'azienda nel fallimento non sono invocabili nell'ambito del concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Non sono idonei ad assicurare l'apporto al concordato preventivo dei beni di proprietà dei soci illimitatamente responsabili l'atto di destinazione per uno specifico affare e il trust, atti che difficilmente si potrebbero sottrarre ad una pronuncia di inefficacia. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


 


Tribunale di Bolzano –Landesgericht Bozen

Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nella composizione di:

Dr. Francesca Bortolotti Presidente rel.

Dr. Elena Covi Giudice

Dr. Federico Paciolla Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nella procedura iscritta al n. 1/2017 C.P. e promossa da M. snc di F. Mauro & Co., con sede in Salorno (BZ), Via Nazionale, n. 44/9, rappresentata e difesa dall’avv. *

IN FATTO ED IN DIRITTO

In data 10.04.2017 la M. snc, operante nel settore della produzione di rimorchi personalizzati per mezzi agricoli, ed i suoi soci (e fratelli) F. Fausto e F. Mauro hanno depositato domanda di concordato preventivo completa di piano, proposta ed attestazione.

Il piano è definito di natura liquidatoria.

Va da subito rilevato che l’azienda è stata oggetto di un contratto d’affitto, definito nel piano quale “affitto di ramo d’azienda”, stipulato in data 7.4.2016, quindi in epoca antecedente la presentazione del piano concordatario, in favore della M. srls, società facente capo alla figlia del sig. F. Fausto, dipendente storica della odierna debitrice, e avente sede nel medesimo luogo di quest’ultima, in Salorno, via Nazionale 44/9.

Ad un attento esame del contratto d“affitto d’azienda” risulta (cfr. art. 2) che l’oggetto dello stesso sono “tutti gli elementi che concorrono a formare il patrimonio aziendale. Si intendono compresi nel patrimonio dell’azienda affittata:

·         Tutti i beni che appaiono dall’inventario formato di comune accordo fra le parti(…);

·         Tutti i rimorchi in corso di lavorazione risultanti dall’elenco sottoscritto in separata sede fra le parti;

·         Tutte le autorizzazioni ad esercitare concesse dalle competenti autorità alla parte locatrice

·         Le omologazioni, i progetti, i disegni, tutte le strumentazioni ed attrezzature relative all’esecuzione di collaudi e rilascio di ulteriori nuove omologazioni;

·         Il marchio M. ;

·         Il godimento dell’immobile di proprietà della parte affittante ove è esercitata l’attività aziendale;

·         È ricompreso nell’affitto anche il contratto di leasing n. 15010690 stipulato con la società IVECO FIANZIARIA spa per il veicolo IVECO ML120E22/P PASSO 4455…;”

La durata dell’affitto è novennale, con riserva di risoluzione anticipata per garantire la fattibilità del piano concordatario.

Passando all’esame del piano concordatario si osserva che lo stesso indica un passivo concordatario di complessivi euro 1.539.753,84, di cui euro 1.266.985,01 per crediti privilegiati, euro 76.745,07 per crediti chirografari, euro 63.349,25 per fondo rischi privilegio, euro 76.745,07 per fondo rischi chirografario, ed euro 125.000,00 per costi prededucibili.

L’attivo concordatario è stimato in euro 1.603.277,94, e deriverebbe dalla vendita atomistica dei singoli beni, in particolare:

·         euro 1.327.5000 dalla liquidazione del capannone ad uso industriale, stimato in euro 1.475.000 e prudenzialmente svalutato del 10%;

·         euro 28.500,00 dalla liquidazione dei beni mobili, costituiti in vari lotti, e per cui vi sarebbe già un offerta pari a 23.000 per il lotto 1 (officina), offerta peraltro presentata alla M. srls e non alla debitrice;

·         euro 4.000,00 per la liquidazione di beni mobili registrati;

·         euro 68.880,00 per canone di affitto d’azienda;

·         euro 287,26 per cassa;

·         euro 177.110,68 per crediti verso soci.

Con riferimento a tale ultima voce il piano concordatario da atto che i soci F. Fausto e F. Mauro nel corso di circa 20 di attività imprenditoriale avrebbero fatto prelevamenti dalle casse sociali per circa euro 392.558,29 (e per ulteriori euro 594.536,17 dalle casse della F. snc –di cui risultano essere sempre soci i due fratelli F.-, nei cui confronti pende istanza di fallimento e domanda di concordato preventivo dinanzi al Tribunale di Trento).

Al fine di ricostituire le casse sociali i fratelli F. prospettano la vendita di una casa cointestata, da cui prevedono di ricavare euro 1.250.000,00, di cui, una volta soddisfatto il creditore ipotecario e destinata una parte alla procedura concordataria F. snc, verrebbero devoluti alla presente procedura euro 177.110,68, importo ritenuto sufficiente per soddisfare i chirografi al 100%.

La percentuale di soddisfacimento dei creditori chirografari è stimata nella proposta fra il 20% ed il 100%, ed il tempo massimo di adempimento della proposta concordataria è stabilito in 36 mesi.

Il Tribunale, esaminato il piano, ha rilevato alcune criticità, in particolare in relazione (i) alla prospettata vendita atomistica dei beni, anziché dell’intera azienda; (ii) ai criteri di stima dei beni, principali assets a garanzia del ricavato concordatario; (iii) alla retrocessione dell’azienda nel momento della risoluzione del contratto d’affitto.

Parte debitrice depositava quindi memoria integrativa sui chiarimenti richiesti dal Tribunale.

*****

Ciò premesso, il Tribunale ritiene la proposta di concordato preventivo presentata dalla M. SNC inammissibile per contrarietà alle disposizioni di cui agli artt. 160, 161, e al combinato disposto di cui agli artt. 182 e 105 l.f., e 2740 c.c.

In particolare l’inammissibilità è dettata da:

1.      Assenza di elementi concreti e sufficienti a garantire il pagamento dei creditori concordatari per indeterminatezza delle stime.

2.     Assenza di indicazione analitica dei creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili e degli elementi concreti e sufficienti a garantire l’apporto di denaro da parte di questi ultimi derivante dalla prospettata vendita di un immobile.

3.     Violazione del principio sancito dall’art. 105 l.f. e dall’art. 2740 c.c.

4.     Indeterminatezza del piano in ordine alla retrocessione dell’azienda.

 

Ad 1. Assenza di elementi concreti e sufficienti a garantire il pagamento dei creditori concordatari per indeterminatezza delle stime.

Il Tribunale già in sede di primo esame aveva invitato il debitore ad integrare le stime, posto che i criteri di valutazione degli immobili (sia del magazzino della società che della casa di abitazione dei soci) erano considerati troppo generici, da soli non attendibili, e pertanto carenti per formulare una ragionevole previsione di certezza circa l’effettivo realizzo prospettato, che dovrebbe costituire la fonte primaria per il soddisfacimento di tutti i creditori, prededucibili, privilegiati e chirografari. Le stime si basavano, infatti, sui soli dati dell’Agenzia delle Entrate per il capannone e della “tabella OMI” per la casa di abitazione, e come tali carenti, pertanto, di qualsiasi altro criterio concreto di paragone, come ad esempio le vendite di immobili appartenente alla stessa categoria effettuate nei tre/quattro anni precedenti nelle zone limitrofe, o di qualsivoglia altro elemento attuale e attendibile, come eventuali offerte irrevocabili d’acquisto accompagnate da idonea garanzia, o contratti preliminari.

Le integrazioni delle stime fornite da parte debitrice non sono state sufficienti a superare la ritenuta inadeguatezza delle stesse, in quanto ancora non idonee ad assicurare, con ragionevole certezza, l’adempimento delle obbligazione assunte nel piano concordatario.

Infatti, i supplementi delle stime sono consistiti nella raccolta, per il capannone, della tabella OMI e di dichiarazioni da parte di due agenzie immobiliari della zona circa il probabile valore di mercato (Agenzia Borsini Immobiliare; Marisa L. Rotalcasa). Per espressa ammissione del perito (pag. 3 relazione di stima dd. 8.7.2017) e della stessa agenzia immobiliare Marisa L. R., è emerso che, dalle ricerche effettuate presso l’ufficio tavolare e la banca dati dell’agenzia, non risultano compravendite in zona limitrofa di capannoni artigianali simili negli ultimi anni. Tant’e che la valutazione della agenzia è basata espressamente sull’esperienza maturata, le ultime transazioni avvenute nella vicinanza, anche se si tratta di una distanza temporale importante (sottolineatura aggiunta da chi scrive), e a seguito di confronto con professionisti operanti in loco. Ciò parrebbe rappresentare un indice negativo del mercato immobiliare con riferimento ad immobili con le caratteristiche in oggetto. Le stime del capannone destinato alla liquidazione, pertanto, così come formulate, si devono considerare solo ipotetiche in ordine al probabile ricavato della liquidazione, non realistiche, e comunque non corrispondenti al canone della ragionevole certezza.

La stima della casa, anch’essa troppo generica ed indeterminata, invece, non risulta essere stata integrata, come richiesto.

In conclusione, sulla base della documentazione prodotta, si deve ritenere non soddisfatto il requisito di legge previsto, in seguito alla riforma introdotta con il DL 83/15 conv., con mod. dalla L. 6.8.2015 n. 132, per cui l’imprenditore in concordato si “obbliga” ad “assicurare il pagamento”; locuzione più volte ripetuta dal legislatore -negli artt. 160, 161 e 163 l.f.-, con cui ha inteso evidenziare uno degli aspetti innovativi dell’ultima riforma, e finalizzato ad impedire la presentazione di proposte concordatarie basate su mere prospettazioni future di soddisfacimento, facendo così assurgere l’”assicurazione” di pagamento ad un presupposto di legittimità della proposta concordataria. In tal senso si è espressa fino ad oggi anche la prevalente giurisprudenza di merito (Trib. Trento 6.7.17: L’utilizzo della parola “assicurare” all’art. 161, comma 2, lett. e) l.f. esprime la volontà del legislatore di voler “rendere sicuro”, dare cioè ragionevole certezza, all’attuazione del piano concordatario; Trib. Mantova 4.4.17: Con riferimento all’impegno serio e vincolante circa il pagamento di quanto meno il 20% ai crediti chirografari solo la stipulazione di un contratto preliminare o la proposta irrevocabile di acquisto, connessa alla prestazione di una garanzia dell’adempimento, avrebbe potuto conferire i canoni di certezza all’assunzione dell’obbligazione in questione; Trib. Treviso 29.7.16: In mancanza di un impegno irrevocabile all’acquisto dei beni ceduti ai creditori o di altre forme di garanzia della vendita, perché sia soddisfatto il requisito previsto dall’ultimo comma dell’articolo 160 legge fall., secondo il quale l’imprenditore che propone il concordato deve “assicurare” il pagamento di almeno il venti per cento dell’ammontare dei crediti chirografari, sono necessarie rigorose concrete valutazioni sulla plausibilità della realizzazione dei valori indicati (attraverso, per esempio, la comparazione con vendite similari), soggette a verifiche di tenuta in presenza di fattori di rischio o di scostamenti fisiologici dei valori, o rigorosi stress test; Trib. Padova 22.6.16: Nell’ambito del concordato preventivo, la attendibilità del valore attribuito al compendio immobiliare facente parte del piano può fondarsi su dichiarazioni di interesse all’acquisto al prezzo di stima, sull’offerta di immobili simili in zone limitrofe ed omologhe ed anche sul confronto con beni dello stesso genere che siano stati di recente oggetto di valutazione; Trib. Firenze 8.1.16: Il quarto comma del novellato articolo 160 legge fall. deve essere letto nel senso che in ogni caso il debitore deve proporre fondatamente il pagamento di almeno il 20% dell'ammontare dei crediti chirografari laddove per fondatamente deve intendersi una prospettazione a metà strada fra il concetto di garanzia e quello della ragionevole previsione; Trib. Rovigo 7.9.16).

Ad 2. Assenza di indicazione analitica dei creditori particolari dei soci illimitatamente responsabili e degli elementi concreti e sufficienti a garantire l’apporto di denaro da parte di questi ultimi derivante dalla prospettata vendita di un immobile.

Ulteriore elemento di inammissibilità per difetto di un requisito di legge è rappresentato dal fatto che i due soci illimitatamente responsabili, nel mettere a disposizione ai fini della liquidazione la propria casa per restituire, in parte, quanto hanno asseritamente sottratto alla società, non hanno

       i.            fornito uno strumento giuridico efficace per garantire l’effettiva destinazione di tale bene ovvero del suo ricavato alla procedura concordataria. Qualsiasi iscrizione ipotecaria o destinazione dei beni per uno specifico affare o costituzione di un trust in favore della procedura sarebbe soggetto ad una pronuncia di inefficace;

     ii.            non hanno fornito l’elenco dei loro creditori particolari, né l’elenco di tutti i loro beni. Il primo corredo informativo rileva in quanto i soci illimitatamente responsabili, pendente il concordato, possono subire le tradizionali azioni esecutive dei loro creditori particolari. Nel caso di specie ciò rileverebbe in modo determinante, posto che i soci F., che hanno dichiarato di avere sottratto un importo di ca. euro 392.000 alle casse della società, si sono dichiarati disponibili a restituire l’importo di ca. 177.000 prospettando di ricavarlo dalla vendita di un loro bene personale (casa in comproprietà). Non si ha peraltro alcuna visibilità su eventuali altri creditori particolari, venendo pertanto meno, anche per questo importo, qualsivoglia assicurazione e garanzia di pagamento.

Il secondo corredo informativo, l’indicazione del valore dei bei di ciascun socio, è prezioso ai creditori per valutare se la proposta a loro indirizzata sia più favorevole rispetto all’alternativa del fallimento, anche se il piano di regola esuli dalla valorizzazione concorsuale degli apporti patrimoniali dei soci.

Ad 3. Violazione del principio sancito dall’art. 105 l.f. Violazione del principio sancito dall’art. 2740 c.c.

Va chiarito che dalla documentazione dimessa, anche da ultimo (cfr. “stima dell’azienda” a firma del dott. G. I.), non è mai stata fatta una descrizione analitica dei beni e rapporti costituenti l’azienda. Ciò si ricava, approssimativamente, solamente dal contratto d’affitto d’azienda e dalla restante documentazione allegata al piano in cui si descrivono i beni che si intendono liquidare.

Nemmeno la stima del consulente di parte traccia il perimetro aziendale, omettendo di individuare l’azienda nel suo complesso. Essa si limita semplicemente a elencare la documentazione sulla base della quale la perizia è stata fatta - i bilanci d’esercizio 2014, 2015, 2016 e al 30.6.2017, nonché i dati risultanti dal piano concordatario- , oltre ad esporre i vari metodi di valutazione aziendale, concludendo di ritenere corretto di ricorrere al cd. metodo misto patrimoniale – reddituale. Peraltro, la genericità della perizia ha portato il Collegio a rilevare anche l’omessa valutazione del marchio M., delle omologazioni, progetti e disegni, e di tutti i beni oggetto dell’azienda vera e propria concessa in affitto alla M. srls (ossia alla figli del socio F. Fausto).

Proprio con riferimento al marchio lo stesso legale avv. * durante l’udienza dinanzi al Collegio ha specificato l’importanza dello stesso, essendo la M. l’unica azienda sul territorio che svolge attività di produzione di rimorchi per attrezzi agricoli.

Come già anticipato, non v’è plausibile ragione per cui la M. debba procedere alla vendita atomistica dei beni e non invece dell’intera azienda, anche alla luce del fatto che, diversamente, i beni ricompresi attualmente nell’oggetto del contratto d’affitto, in particolare il marchio, e per cui non è prevista nel piano una liquidazione, rimarrebbero ingiustificatamente in capo all’affittante; ciò in violazione anche del principio di cui all’art. 2740 cc.

E’ proprio l’esistenza di un contratto d’affitto azienda, novennale, che conferma che l’azienda stessa ha ancora ragion d’essere; motivo per cui va preferita la vendita del complesso aziendale, in quanto atta a preservare i suoi valori. Ed in ogni caso garantirebbe un miglior soddisfacimento dei creditori in quanto verrebbero valorizzati, appunto, tutti i beni, compreso il marchio.

Ad 4. Indeterminatezza del piano in ordine alla retrocessione dell’azienda.

E’ pacifico che nel caso di specie si tratti dell’affitto dell’intera azienda, e non di un ramo di essa (come sostenuto dai legali della debitrice), non costituendo i pochi beni trattenuti dalla affittante un autonomo ramo d’azienda, caratterizzati fra di loro da un vincolo organizzativo e funzionale indipendente.

Pacifico è altresì che il contratto d’affitto è stato stipulato prima dell’ingresso della società in concordato.

A tal fine si ricorda che la disciplina di cui all’art. 104 bis l.f., che prevede i benefici dell’esenzione da responsabilità del fallimento dai debiti maturati sino alla retrocessione dell’azienda affittata, in deroga ai principi espressi dagli art. 2112 e 2560 c.c., oltre alla applicazione delle disposizione generali di cui agli art. 72 e ss. in materia di rapporti pendenti, non trova applicazione alla disciplina concordataria in quanto non richiamata né dall’art. 169, né dal neo formulato articolo 182 l.f.

Si precisa inoltre che la giurisprudenza è concorde nel ritenere che nell’ambito della restituzione dell’azienda alla scadenza dell’affitto si abbia una seconda cessione (retro-cessione) nell’ambito del quale l’originario cedente diviene cessionario. Pertanto in tale ipotesi l’originario cedente assume a sua volta gli obblighi di mantenimento dell’occupazione derivanti dall’art. 2112 cc, anche con riferimento ai lavoratori assunti dall’affittuario.

E’ altresì pacifico che secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente l'art. 2112 cod. civ., che regola la sorte dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda, trova applicazione - ove rimanga immutata l'organizzazione dei beni aziendali, con lo svolgimento della medesima attività - in tutte le ipotesi in cui il cedente sostituisca a sè il cessionario senza soluzione di continuità, anche nel caso di restituzione all'originario cedente dell'azienda da parte del cessionario per cessazione del rapporto di affitto” (Cass. Civ. sez. lav. 16255/2011; Cass civ. 9012/2009, Cass. civ. 7458/2002, Trib. Varese, sez. lav. 23 11 2012; contra Trib. Milano 18.9.1999).

Nel caso in esame la M. non ha fornito elementi per consentire di valutare se la retrocessione dell’azienda rientrasse nella citata fattispecie derogatoria (nulla ha precisato in ordine all’eventuale licenziamento, prima della retrocessione, da parte dell’affittuaria dei due lavoratori neo assunti), né ha fornito garanzie idonee per manlevare l’affittante da eventuali debiti derivanti da rapporti di lavoro dipendente.

Va pertanto dichiarata l’inammissibilità della domanda di concordato preventivo.

*****

Preso atto che la Cassa Rurale di Salorno alcuni mesi prima del deposito della domanda di concordato aveva depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento per un credito pari a 1.051.542,10; che la debitrice si è costituita in data 9.4.2017, limitandosi a fare presente che in pari data, all’udienza fissata per l’istruttoria prefallimentare, essa depositava domanda -completa di piano e proposta- per l’ammissione al concordato preventivo, non contestando l’ammontare del credito fatto valere dalla ricorrente, né dando prova dell’assenza dei requisiti di cui all’art. 1 l.f.; rilevato che secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, Cassazione civile sez. I, 6 maggio 2014, n. 9730 “il sub-procedimento diretto alla declaratoria di fallimento, che si apre all'esito della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, si inserisce nell'ambito di una procedura unitaria, nella quale il debitore ha già formalizzato il rapporto processuale innanzi al tribunale e il cui eventuale sbocco nella dichiarazione di fallimento deve essergli noto sin dal momento della proposizione della domanda, soprattutto dopo avere preso conoscenza del decreto ex art. 162, secondo comma, legge fall., cui consegue la trasmissione degli atti al pubblico ministero. In tale contesto, salva l'ipotesi in cui la parte pubblica non adduca, in sede di richiesta e a dimostrazione dello stato di insolvenza, elementi ulteriori rispetto a quelli già acquisiti al procedimento, non è necessaria l'ulteriore convocazione in camera di consiglio del debitore ai fini della dichiarazione di fallimento, potendo questi predisporre comunque i mezzi di difesa più adeguati al caso, tenuto conto delle esigenze proprie dei procedimenti concorsuali (presentazione di memorie, istanze di convocazione personale e simili), per contrastare l'eventuale richiesta di fallimento”.

Considerato pertanto che sussistono tutti i presupposti, formali e sostanziali, per la dichiarazione di fallimento della M. SNC, e conseguentemente dei suoi soci illimitatamente responsabili F. MAURO e F. FAUSTO,

P.Q.M.

Visto l’art. 162 commi 2 LF

Dichiara inammissibile

la domanda di concordato preventivo presentato dalla M. SNC per difetto dei requisiti di legge;

Visti gli artt. 1 ss. LF

dichiara il fallimento

della M. SNC con sede legale in *,

e

di F. MAURO, *, quale socio illimitatamente responsabile;

F. FAUSTO, *, quale socio illimitatamente responsabile;

Nomina

giudice delegato al fallimento la dott.ssa Francesca Bortolotti e curatore l’Avv. *;

Ordina

al fallito/legale rappresentante di depositare entro tre giorni dalla pubblicazione della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie esistenti, nonchéè l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti;

Ordina

al curatore di procedere con sollecitudine, ai sensi dell’art. 87 legge fallimentare, all’inventariazione dei beni esistenti nei locali di pertinenza della fallita (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche se del caso omettendo l’apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendano necessaria, utile e/o comunque opportuna tenuto conto della natura e dello stato dei beni; in tal caso dovrà procedersi a norma degli artt. 752 e ss. c.p.c. e 84 legge fallimentare ed il curatore è autorizzato sin d’ora a richiedere l’ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, si procederà ai sensi dell’art. 758 c.p.c.; nell’immediato, il curatore procederà comunque, con la massima urgenza e utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici, ad una prima ricognizione dei suddetti beni, onde prenderne cognizione ed evitarne occultamento o dispersione, eventualmente anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando in cancelleria il verbale di ricognizione sommaria entro e non oltre i dieci giorni successivi a quello in cui vi avrà provveduto;

fissa

per il giorno 28.11.2017 ad ore 11.00 l’adunanza per l’esame dello stato passivo delle domande tempestivamente pervenute davanti al Giudice Delegato, nel suo ufficio (ubicato nel Palazzo di Giustizia di Bolzano, piano 1° stanza 10, lato Corso Italia), avvertendo la società fallita che può chiedere di essere sentita ai sensi dell’art. 95 legge fallimentare e che può intervenire nella predetta udienza per essere del pari sentita sulle domande di ammissione al passivo; comunica che il curatore depositerà 15 giorni prima di tale data e senza darne altra comunicazione, il progetto dello stato passivo;

assegna

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell’adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all’indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, delle domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;

Avvisa

i creditori e i terzi che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l’invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l’invio telematico presso la cancelleria, e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

Segnala

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest’ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle Imprese l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

Il fallito/il legale rappresentante/gli amministratori/il liquidatore sono obbligati a comunicare al curatore ogni cambiamento di indirizzo ed a presentarsi personalmente se convocati dal giudice delegato, dal curatore o dal comitato dei creditori.

La corrispondenza di ogni genere (compresi fax ed e-mail) relativa ai rapporti compresi nel fallimento indirizzati al fallito o alla società fallita devono essere consegnati al curatore.

Ordina

alle Poste Italiane di consegnare al curatore la posta diretta alla persona/società fallita se non reperibile al suo indirizzo.

La sentenza va notificata per intero al P.M. ed al debitore (art. 137 CPC) ed è comunicata per estratto al curatore ed al richiedente il fallimento (art. 136 CPC).

Essa è annotata presso il registro delle imprese.

Contro la presente sentenza può essere proposto reclamo dinanzi alla Corte d’Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano entro il termine e con le forme previste dall’art. 18 legge fallimentare.

Così deciso in Bolzano il 18.7.2017

Il Presidente est.

(Dr. Francesca Bortolotti)