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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19518 - pubb. 01/07/2010.

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T.A.R. di Lazio, 31 Gennaio 2018. .

Liquidazione coatta amministrativa - In materia bancaria - Azione dei commissari - Caratteristiche - Interesse pubblico - Esclusione - Posizioni di interesse legittimo in capo ai destinatari della attività dei commissari - Esclusione - Qualifica di pubblici ufficiali - Limiti


Se, dunque, sotto il profilo oggettivo, l’analisi della consistenza e della finalità dei poteri attribuiti agli organi liquidatori della liquidazione coatta amministrativa è inidonea a configurare, in capo ai destinatari della relativa attività, posizioni di interesse legittimo, sotto il profilo soggettivo deve evidenziarsi che i commissari liquidatori – proprio in ragione della finalità delle loro attività e dei poteri conferiti - non assumono, se non ai limitati fini connessi all’assolvimento di determinati obblighi, quale quello di denuncia di fatti suscettibili di essere qualificati come reati, la qualifica di pubblici ufficiali, non agendo altrimenti quali organi della Banca d’Italia (pur essendo da essa nominati ai sensi dell’art. 81 del T.U.B). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)