Diritto del Lavoro


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19524 - pubb. 18/04/2018

La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto ad essere iscritto negli elenchi INPS quale bracciante agricolo, ha natura dichiarativa e non è provvisoriamente esecutiva

Cassazione civile, sez. VI, 18 Gennaio 2018, n. 1211. Est. Lina Rubino.


Esecuzione forzata - Obblighi di fare e di non fare - Sentenza di accertamento del diritto di iscrizione negli elenchi di variazione quale bracciante agricolo - Natura dichiarativa - Conseguenze - Esecuzione in forma specifica - Esclusione - Fondamento



La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto ad essere iscritto negli elenchi INPS quale bracciante agricolo, ha natura dichiarativa e, pertanto, non è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., né è in ogni caso idonea a dare corso all'esecuzione in forma specifica ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c. poiché, ai fini della sua attuazione, è necessario un provvedimento di iscrizione da parte dell'INPS, integrante obbligo di carattere infungibile. (massima ufficiale)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide - Presidente -

Dott. DE STEFANO Franco - Consigliere -

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -

Dott. RUBINO Lina - rel. Consigliere -

Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Questi i fatti:

- l'attuale controricorrente, P.G., aveva agito, in sede esecutiva, azionando in un'esecuzione in forma specifica (ex art. 612 c.p.c.) un preteso titolo esecutivo del giudice del lavoro in cui si dichiarava il suo diritto ad essere iscritto negli elenchi di variazione quale bracciante agricolo (D.L. n. 510 del 1996, ex art. 9, comma 4, conv. con mod. in L. n. 608 del 1996);

- il g.e. aveva dichiarato inammissibile il ricorso alla procedura esecutiva indicata, con ordinanza con cui aveva pure liquidato le spese; - tale ordinanza del g.e. era stata impugnata ex art. 617 c.p.c.;

l'opposizione era stata accolta, ritenendo Tribunale che già il titolo esecutivo aveva definito fungibile il facere oggetto della condanna, e condannando l'INPS alle spese con distrazione in favore dell'avvocato.

L'INPS ricorre con tre motivi illustrati da memoria avverso la sentenza n. 1734/2016 emessa dal Tribunale di Foggia nei confronti del P. in data 31.5.2016; l'intimato non ha svolto attività difensiva in questa sede; la causa, su conforme proposta del relatore nel senso della manifesta fondatezza del ricorso, è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale non partecipata della sesta sezione.

Il Collegio, riunito in camera di consiglio, esaminata anche la memoria prodotta dal ricorrente, ritiene di condividere la soluzione proposta dal relatore.

L'istituto ricorrente: a) con il primo motivo denuncia la violazione di legge riferita all'art. 474 c.p.c., sostenendo che male è stato ritenuto sussistente un titolo esecutivo a fronte di una sentenza meramente dichiarativa; b) con il secondo denuncia la violazione dell'art. 612 c.p.c., sostenendo che non poteva dirsi fungibile il facere di cui si chiedeva la coattiva esecuzione (come stabilito dal g.e. nell'ordinanza originaria); c) infine, con il terzo motivo il ricorrente sostiene che non poteva impugnarsi ex 617 c.p.c. un'ordinanza definitoria del processo esecutivo ex art. 612 c.p.c..

Premesso che il ricorso per cassazione appare ammissibile, sulla base del principio dell'apparenza, in quanto nella sentenza impugnata l'opposizione proposta è qualificata espressamente come opposizione agli atti esecutivi, passando ad esaminare i motivi di opposizione proposti dall'istituto, essi appaiono più appropriatamente qualificabili come afferenti ad una opposizione all'esecuzione, in quanto si chiedeva accertarsi l'esistenza stessa di un titolo esecutivo eseguibile in capo alla parte, laddove l'INPS sosteneva che, essendo la sentenza che il bracciante intendeva porre in esecuzione una sentenza meramente dichiarativa di una qualità, e contenendo in ogni caso, a carico dell'INPS, l'individuazione dell'obbligo di compiere un fare infungibile, essa non potesse essere posta in esecuzione con lo strumento dell'art. 612 c.p.c..

Così più correttamente qualificata l'opposizione in origine proposta, i primi due motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto connessi, appaiono fondati.

La sentenza che il controricorrente intendeva porre in esecuzione, infatti, affermava il suo diritto ad essere iscritto negli elenchi dei braccianti agricoli, e come tale era dichiarativa del diritto stesso. Per dare attuazione a tale statuizione, poi, sarebbe stato necessaria l'adozione di un provvedimento di iscrizione da parte dell'INPS, comportante l'inserimento dell'assicurato nell'elenco nominativo telematico, e quindi l'adozione di una condotta provvedimentale specifica da parte dell'istituto, non fungibile in quanto non sostituibile da una attuazione coattiva esterna.

Il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e non essendo necessari altri accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della proposta opposizione ex art. 617 c.p.c.. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come al dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta.

Liquida in favore del ricorrente le spese del giudizio di opposizione, che liquida in Euro 630,00 oltre Euro 200,00 per esborsi, e le spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in Euro 2.500,00, oltre 200,00 per esborsi, per entrambi i gradi oltre accessori e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, il 8 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 18 gennaio 2018.