Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19540 - pubb. 20/04/2018

Revocatoria fallimentare, scientia decoctionis e ricorso alle presunzioni alla luce del parametro della comune prudenza ed ordinaria diligenza

Cassazione civile, sez. I, 08 Febbraio 2018, n. 3081. Est. Ceniccola.


Azione revocatoria fallimentare - Stato di insolvenza del debitore - "Scientia decoctionis" da parte del convenuto - Nozione - Concreta situazione psicologica - Configurabilità - Desumibilità da elementi presuntivi - Limiti - Condizione professionale dell'"accipiens" e modalità del pagamento - Rilevanza



In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria fallimentare ex art. 67, comma 2, l.fall., la "scientia decoctionis" in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alle presunzioni, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens" e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria - Presidente -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. NAZZICONE Loredana - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

Dott. CENICCOLA Aldo - est. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

che:

con sentenza n. 3485 del 2011 la Corte di Appello di Roma respingeva l'appello proposto da Unicredito Italiano s.p.a. avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Roma aveva dichiarato l'inefficacia di versamenti operati su conto corrente dalla (*) s.r.l. in liquidazione e aveva condannato l'istituto a restituire alla curatela il corrispondente importo;

osservava la Corte, per quanto ancora di interesse, che se in effetti il primo giudice aveva fatto cenno alla conoscenza dello stato di liquidazione come elemento significativo della "scientia decoctionis", è anche vero che tale dato non era strato considerato come unico ed esaustivo per ricavare la conoscenza dello stato di insolvenza del cliente; infatti il giudice di prime cure aveva anche richiamato una missiva con la quale la banca aveva comunicato di recedere dagli affidamenti e aveva, anche in ragione delle sue risorse professionali e della natura di operatore qualificato, dovuto rilevare un andamento del conto affidato caratterizzato da alcuni periodi di persistente scopertura, apparendo significativo il fatto che l'istituto avesse dedotto quale motivo del recesso non lo stato di liquidazione ma il negativo mutamento delle condizioni patrimoniali del cliente;

quanto poi all'operazione di giroconto, il Collegio ne sosteneva la revocabilità, tenendo conto della circostanza oggettiva che ogni accredito da un conto diverso sul conto di corrispondenza scoperto produce una riduzione del saldo debitore con conseguente revocabilità della rimessa, specialmente nel caso in cui l'ultimo rientro, non ricostituendo la provvista in funzione di ulteriore utilizzo, non svolga altra funzione se non quella di ridurre il debito nella sua ultima commisurazione del cliente verso la banca;

avverso tale sentenza Unicredit Credit Management Bank s.p.a. (già Unicredito Gestione Crediti s.p.a.) propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; resiste la curatela mediante controricorso; il P.G. ha depositato la requisitoria in data 5.9.2017 concludendo per il rigetto del ricorso; è stata infine depositata un'istanza del 6.10.2017 volta ad ottenere il differimento della decisione onde perfezionare una transazione autorizzata dal tribunale.

che:

l'istanza di rinvio depositata dalle parti volta ad ottenere un differimento della decisione, onde consentire la definizione transattiva del presente giudizio, non può essere accolta;

premesso infatti che la transazione in oggetto non è stata ancora perfezionata (essendo stata solo autorizzata del Tribunale che ha dichiarato il fallimento), va rilevato che l'istanza di rinvio è stata depositata solo in data 6 ottobre 2017 allorchè la trattazione camerale del presente procedimento era già stata fissata;

venendo pertanto in rilievo un giudizio pendente tra le parti fin dal 2004, ragioni di celerità processuale ne impongono a questo punto una sollecita definizione;

con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67, nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, avendo la Corte territoriale preso in considerazione, quale elemento sintomatico della "scientia decoctionis", il contenuto della lettera di recesso con la quale la banca comunicava la revoca degli affidamenti a causa del riscontrato mutamento delle condizioni patrimoniali, facendo in tal modo retroagire gli effetti di tale conoscenza a tutte le operazioni compiute anteriormente;

con il secondo motivo lamenta l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo del giudizio, sempre in riferimento alla L. Fall., art. 67, ed in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte territoriale, pur nel ricorso ad elementi presuntivi, posto l'accento non sulla sicura conoscenza dello stato di insolvenza ma sulla mera conoscibilità di quest'ultima da parte dell'istituto di credito; con il terzo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione della L. Fall., art. 67 e degli artt. 2727 e 2729 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, avendo la Corte errato nel ritenere l'operazione di giroconto estintiva di precedenti obbligazioni, costituendo tale operazione semplicemente l'effetto di un mero passaggio a sofferenza;

con il quarto motivo lamenta la nullità della sentenza in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 e la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, avendo il giudice di merito operato un mero rinvio ai dati esposti nell'elaborato peritale, senza specificare quali elementi obiettivi della relazione del consulente fossero realmente in grado di dimostrare l'esistenza della "scientia decoctionis" in capo all'accipiens o la revocabilità dei versamenti derivanti da anticipi su fatture;

il primo motivo è infondato;

in realtà l'attento esame della sentenza impugnata rende evidente come la Corte, in realtà, non abbia fatto automaticamente retroagire la conoscenza dello stato di insolvenza ad un periodo anteriore alla lettera di revoca dell'affidamento, ma abbia puntualmente dato conto della circostanza che il contenuto della missiva, non riflettendo per nulla una valutazione istantanea (come invece vorrebbe sostenere il ricorrente), induca a ritenere come la banca avesse maturato la consapevolezza dello stato di insolvenza già nei mesi precedenti, precisando come già in quel periodo il conto fosse rimasto scoperto in modo pressocchè continuativo e la stessa circostanza che la banca non avesse soprasseduto dal revocare gli affidamenti, benchè la società fosse poi rientrata nei limiti del fido nel periodo giugno-dicembre 2001, rendeva altamente probabile che, a prescindere dall'andamento del conto, l'istituto disponesse di elementi ulteriori sintomatici dello stato di irreversibile difficoltà aziendale ed avesse, appunto, già maturato la consapevolezza dello stato di insolvenza;

il secondo motivo è infondato;

la valorizzazione degli indici sintomatici della "scientia decoctionis" è stata chiaramente operata dalla Corte territoriale al fine di verificare la sicura e concreta conoscenza dello stato di insolvenza in capo all'istituto di credito, tanto è vero che mai, nel percorso motivazionale esposto, la Corte ha fatto riferimento alla mera conoscibilità, ponendo piuttosto l'accento sulla concreta condizione psicologica della banca in relazione alla situazione economico-finanziaria del cliente;

quanto poi alla concreta rilevanza degli indici presuntivi motivatamente adoperati dal giudice di merito, trova piena applicazione il principio più volte affermato da questa Corte secondo cui "in tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, la "scientia decoctionis" in capo al terzo, come effettiva conoscenza dello stato di insolvenza, è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'"accipiens" e del contesto nel quale gli atti solutori si sono realizzati" (v. tra le tante Cass. n. 8827 del 2011);

il terzo motivo è inammissibile;

come condivisibilmente osservato dal P.G., a fronte della precisa motivazione esposta dalla Corte circa la revocabilità dell'operazione di giroconto, "la censura si risolve in un'assertiva negazione dell'effetto solutorio della rimessa, svolta per altro senza riportare, nell'osservanza del principio di autosufficienza, le risultanze istruttorie non valutate o erroneamente considerate, che avrebbero dovuto dimostrare l'erroneità della conclusione affermata dalla Corte territoriale";

il quarto motivo è infondato;

è vero infatti che la sentenza impugnata, nella ricostruzione delle rimesse aventi natura solutoria, ha fatto riferimento alle risultanze delle tabelle allegate alla relazione del consulente tecnico, ma è anche vero che secondo la costante giurisprudenza di questa Corte solo in un caso il rinvio alle risultanze della c.t.u. non appare compatibile con l'obbligo di motivazione incombente sul giudice di merito, allorquando cioè sia ravvisabile un'assoluta genericità del rinvio alle argomentazioni del tecnico ed un ricorso a mere clausole di stile per esprimere la condivisione delle conclusioni peritali e dissenso dalle critiche mosse dalle parti;

al contrario, nel caso in esame, in primo luogo il rinvio non appare affatto generico (essendo stato operato facendo riferimento a specifiche operazioni e determinati importi: cfr. ad es. pag. 4 dell'impugnata sentenza) ed in secondo luogo lo stesso ricorrente non ha in alcun modo precisato quali siano (o siano state) le specifiche contestazioni mosse all'elaborato peritale più volte richiamato dalla Corte territoriale;

le ragioni che precedono impongono, in definitiva, il rigetto del ricorso; le spese della fase di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 8.200 (di cui Euro 200 per esborsi) oltre accessori come per legge e contributo spese generali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 ottobre 2017.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2018.