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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19587 - pubb. 02/05/2018.

Concordato preventivo in continuità aziendale, inadempimento e risoluzione


Appello di Bologna, 27 Settembre 2017. Est. Guernelli.

Concordato preventivo - Risoluzione - Inadempimento - Di non scarsa importanza - Adempimento successivo alla scadenza dei termini previsti nella proposta

Concordato preventivo - In continuità aziendale - Rispetto della percentuale dei pagamenti dei creditori chirografari

Concordato preventivo - Pagamenti in esecuzione del piano concordatario - Causa concreta della procedura - Messa in pericolo della continuità aziendale per difetto di liquidità della società debitrice

Concordato preventivo - Riparto - Obbligo di accantonamento - Esclusione - Obbligo di restituzione - Inadempimento - Istanza di fallimento


Nel caso in cui i pagamenti dei crediti concordatari siano stati effettuati successivamente ai termini previsti dalla proposta concordataria, la non scarsa importanza dell’inadempimento che giustifica la risoluzione del concordato (art. 186, secondo comma, l.f.) va parametrata all’esito finale della procedura, verificando se essa abbia permesso il soddisfacimento non irrilevante o irrisorio dei creditori chirografari. (Giulio Bergomi) (riproduzione riservata)

Nel concordato in continuità aziendale, il rispetto della percentuale dei pagamenti dei creditori chirografari deve essere esplicito ed inequivocabile, dovendosi altrimenti ritenere che alcuna garanzia sia stata offerta e che le percentuali abbiano mero valore indicativo. (Giulio Bergomi) (riproduzione riservata)

Qualora i pagamenti in esecuzione del piano concordatario siano stati effettuati in misura atta a rispettare la c.d. causa concreta della procedura, è irrilevante, nell’economia dell’interesse dei creditori, se a seguito di essi venga messa in pericolo la continuità aziendale per difetto di liquidità della società debitrice. (Giulio Bergomi) (riproduzione riservata)

Non esiste un obbligo di disporre un accantonamento, ai sensi degli artt. 113 u.c. e 117, terzo comma, l.f., nel riparto finale di un concordato.

Eseguiti i pagamenti a favore dei creditori concorsuali, ove essi siano congrui o perlomeno sufficienti, il concordato deve ritenersi definitivamente adempiuto, e i potenziali creditori successivi all’apertura della procedura per l’eventuale obbligo di restituzione inadempiuto potranno far valere le loro ragioni contro la debitrice nei modi ordinari, sino, se ne ricorrono i presupposti, all’istanza di fallimento. (Giulio Bergomi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giulio Bergomi


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