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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19612 - pubb. 05/05/2018.

Accesso diretto dei creditori alle banche dati


Tribunale di Pescara, 20 Aprile 2018. Est. Domenica Capezzera.

Responsabilità patrimoniale - Accesso alle banche dati - Emanazione di decreti attuativi da parte del Ministro della Giustizia - Accesso diretto dei creditori alle banche dati


L’art. 155-quater disp. att. c.p.c., a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 14 d.l. 83/2015, convertito in l. 132/2015, non prevede più che l’accesso alle banche dati sia subordinato alla emanazione di decreti attuativi da parte del Ministro della Giustizia, considerato che la norma, nella sua attuale formulazione, prevede che “Sino a quando non sono definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 5 (d.lgs. 83/2005) e, in ogni caso, quando l’amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all’articolo 72 comma 1 lettera e) del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l’accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informativa dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l’elenco delle banche dati per le quali è operativo l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario per le finalità di cui all’art. 492 bis del codice”.

L’art. 155-quinquies stabilisce che il creditore possa essere autorizzato all’accesso diretto alle banche dati. L’ultimo comma della norma stabilisce inoltre che “La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell’anagrafe tributaria, ivi incluso l’archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all’inserimento di ognuna di esse nell’elenco di cui all’art. 155 quater primo comma”.

L’esame delle due norme consente di mettere in evidenza come l’art. 155 quater non contenga più il riferimento all’emanazione di un decreto ministeriale, ma una richiesta del Ministero alle pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati e una successiva convenzione, diretta alla definizione degli standard di comunicazione e delle regole tecniche da parte dell’Agenzia per l’Italia digitale e la pubblicazione sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia dell’elenco delle banche dati per le quali è possibile l’accesso da parte dell’ufficiale giudiziario. Il secondo comma dell’art. 155-quinquies prevede la possibilità di accesso diretto del creditore fino alla pubblicazione delle banche dati sui portali dei servizi telematici.

Deve quindi ritenersi possibile, alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto legge 83/2015, l’accesso diretto dei creditori alle banche dati indicate nelle norme. (Marco Greggio) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marco Greggio


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