Diritto Tributario


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19622 - pubb. 08/05/2018

È nulla la costituzione in giudizio dell’agente della riscossione tramite rappresentante processuale

Commissione tributaria regionale Campania, 21 Febbraio 2018. Est. Pica.


Processo tributario – Costituzione dell’agente della riscossione – Mediante rappresentante processuale – Nullità – Sussiste – Sanabilità – Affermazione



L’art. 9, comma 1, lett.d), del d.lgs. n. 156/2015, ha esteso l’inammissibilità della rappresentanza processuale volontaria anche all’ufficio dell’agente della riscossione il quale quindi deve stare in giudizio direttamente (o mediante la struttura territoriale sovraordinata), cioè in persona dell’organo che ne ha la rappresentanza verso l'esterno o di uno o più suoi dipendenti dallo stesso organo all'uopo delegati, e non può farsi rappresentare in giudizio da un soggetto esterno alla sua organizzazione.

La mancanza di potere di rappresentanza può essere rilevata in ogni stato e grado del giudizio e può essere sanata in fase di impugnazione. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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