Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19638 - pubb. 10/05/2018

Se la tortura in patria è riservata ai dissidenti politici, il delinquente comune non ha diritto allo status di rifugiato in Italia

Cassazione civile, sez. VI, 20 Marzo 2018, n. 6874. Est. Bisogni.


Cittadinanza – Riconoscimento dello status di rifugiato – Possibile incarcerazione del richiedente in patria – Assenza di rischi documentati per l’incolumità psicofisica del richiedente – Inesistenza dei presupposti per il riconoscimento – Affermazione – Stabile occupazione lavorativa in Italia – Irrilevanza



L’acquisizione di una posizione lavorativa stabile nel nostro paese non può di per sé costituire il presupposto per la concessione di un permesso per motivi umanitari senza che siano esistenti parallelamente condizioni individuali di vulnerabilità nel paese di provenienza che ne giustifichino l’allontanamento e l’ingresso in Italia.

[Nella fattispecie, la Corte ha confermato il giudizio dei giudici d’appello riguardo ala irrilevanza del rischio dell’esposizione a tortura o a trattamenti inumani e degradanti nelle carceri senegalesi (segnalati esclusivamente in riferimento ad oppositori politici) per il ricorrente, il quale aveva dedotto di essere ricercato in patria perché ingiustamente denunciato per un ammanco di cassa.] (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. BISOGNI Giacinto - rel. Consigliere -

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

 

Rilevato che:

1. A., cittadino senegalese, ha proposto alla Commissione territoriale di Salerno, sez. distaccata di Campobasso, domanda di protezione internazionale deducendo di essere ricercato nella sua città di origine perchè ingiustamente denunciato di un ammanco di cassa presso l'attività commerciale dove lavorava. Aveva deciso di abbandonare il paese per il timore di essere incarcerato e di subire le inumane condizioni in cui sono costretti a vivere i detenuti in Senegal. La domanda è stata respinta dalla Commissione territoriale che ha ritenuto l'inattendibilità del racconto e la inidoneità dello stesso a comprovare una condizione di persecuzione o l'esposizione al rischio di un grave danno alla persona nel caso di rientro in patria così come ha ritenuto l'insussistenza di una situazione di vulnerabilità legittimante la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Ha proposto ricorso al Tribunale di Campobasso il sig. A. allegando una serie di report internazionali a sostegno della affermazione di una diffusa violazione dei diritti umani in Senegal.

3. Il Tribunale molisano ha respinto il ricorso con ordinanza del 7 dicembre 2015 rilevando la mancata prova della presentazione in Senegal di una denuncia penale a carico del richiedente per il dedotto ammanco di cassa. Ha ritenuto comunque tale vicenda di per sè inidonea a giustificare nessuna delle forme di protezione internazionale.

4. La sentenza è stata confermata dalla Corte di appello di Campobasso con sentenza n. 410/2016 con cui si rileva che quanto allegato dal richiedente consiste unicamente nel timore di non poter far fronte al proprio debito ed eventualmente di subire una denuncia. Anche nell'ipotesi di una condanna a pena detentiva è da escludere che al richiedente verrebbero riservati in carcere trattamenti inumani denunciati esclusivamente in riferimento ad oppositori politici. Le informazioni cui la Corte di appello ha fatto riferimento escludono l'esistenza in Senegal (e anche nella asserita regione di provenienza della (*)) di una situazione di conflitto armato e di violenza generalizzata valutabile anche ai fini della concessione della cd. protezione umanitaria.

5. Ricorre per cassazione A. con due motivi di impugnazione.

 

Ritenuto che:

6. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza ex art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di gravame in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4; l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti; la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14; del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, artt. 25 e 32; il vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e l'omessa attivazione dei doveri informativi officiosi. Il ricorrente contesta la decisione impugnata perchè ha omesso di accertare la sussistenza delle condizioni per la concessione della protezione sussidiaria o per la richiesta al Questore di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari acquisendo informazioni, presso istituzioni (ACHNUR, M.A.E., Commissione per il diritto di asilo) ed eventualmente altre fonti qualificate, sull'efficacia dei poteri statuali di contrasto a forme di violenza e di grave violazione dei diritti umani nella zona di provenienza ((*)) e nell'apparato carcerario.

7. Il ricorso è infondato perchè consiste in una sostanziale prospettazione di merito difforme rispetto a quella adottata dalla Corte di appello. La valutazione della vicenda del richiedente è stata messa dalla Corte distrettuale in relazione alla, del tutto eventuale, ipotesi della carcerazione in Senegal e alle possibili conseguenze di trattamenti inumani che sono stati esclusi in relazione alle segnalazioni di abusi e violazione di diritti umani per i soli casi di detenzione di oppositori politici. Con riferimento alla situazione della (*) (asserita provenienza del sig. A.) la Corte di appello ha riscontrato la tenuta del cessate il fuoco in vigore dal 2013 (rapporto del Dipartimento di Stato degli U.S.A. del 2016) e quanto segnalato dal sito del Ministero degli Affari Esteri (Viaggiare sicuri) secondo cui nella (*) si trascinano gli effetti di un trentennale conflitto di matrice indipendentista e saltuariamente si verificano scontri armati tra forze di sicurezza senegalesi e ribelli. Una situazione che non è stata considerata - con una valutazione di merito che non può essere sindacata in questa sede - integrativa di un vero e proprio conflitto armato generalizzato nella regione ai fini della concessione della protezione sussidiaria.

8. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 5 del T.U. in materia di immigrazione (D.Lgs. n. 286 del 1998), in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. Il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della c.d. protezione umanitaria all'esito della verifica - non compiuta dalla Corte di appello - delle condizioni indicate nella circolare n. 3716 del 30 luglio 2015 della Commissione per il diritto di asilo e la mancata considerazione agli stessi fini dell'acquisizione da parte del ricorrente di una stabile posizione lavorativa nel nostro paese.

9. Il motivo è infondato perchè nessuna delle condizioni indicate dalla citata circolare è stata ritenuta ricorrere nel caso in esame (esposizione alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti, gravi condizioni psico-fisiche o gravi patologie non curabili in Senegal, insicurezza del paese o della zona di origine, gravi calamità naturali o altri gravi fattori locali ostativi a un rimpatrio in dignità e sicurezza, situazione familiare del richiedente asilo). Si è detto, in particolare, per ciò che concerne il rischio dell'esposizione alla tortura o a trattamenti inumani e degradanti nelle carceri e l'insicurezza della zona di origine, che la Corte di appello ha ritenuto tali potenziali condizioni non rilevanti con riferimento alla specifica situazione individuale del ricorrente. L'acquisizione di una posizione lavorativa stabile nel nostro paese non può di per sè costituire il presupposto per la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari senza che siano esistenti parallelamente condizioni individuali di vulnerabilità nel paese di provenienza che ne giustifichino l'allontanamento e l'ingresso in Italia al fine di ottenere la protezione internazionale (cfr. Cass. civ. sez. 1, n. 4455/2018).

10. Il ricorso va conseguentemente respinto senza statuizioni sulle spese processuali. L'ammissione del ricorrente al gratuito patrocinio determina l'inapplicabilità del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 bis.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 20 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2018.