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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19645 - pubb. 11/05/2018.

Usurarietà pattizia del tasso di mora o del TEG e penale d’estinzione anticipata. Illegittima la decadenza dal beneficio del termine senza morosità in linea capitale


Tribunale di Benevento, 26 Luglio 2017. Est. M. Letizia D'Orsi.

Usura pattizia del tasso di mora da valutarsi senza nessun incremento – Onnicomprensività ai fini usura di tutti gli oneri ad eccezione di imposte e tasse e rilevanza della penale d’estinzione anticipata – Irrilevanza della esclusione degli interessi moratori dal TEGM – Conversione del mutuo da oneroso a gratuito – Inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata se alla data del pignoramento non v’era morosità in linea capitale


Se la diversa natura tra interessi corrispettivi e moratori giustifica la legittima esclusione di quest’ultimi dalla rilevazione trimestrale del TEGM, non giustifica la loro estraneità dalla valutazione della usurarietà del rapporto. La rilevazione del TEGM, infatti, è intrinsecamente diretta a registrare il costo fisiologico del denaro, ovvero il normale prezzo praticato alla normale clientela ed è quindi evidente che gli interessi moratori, come ogni altro elemento che attenga alla patologia del rapporto, rimangano estranei a tale rilevazione.

Il tasso soglia rappresenta un concetto diverso (e tale diversità esclude ogni rilevanza della loro diversa estensione degli interessi e, segnatamente, della esclusione del tasso moratorio dalla rilevazione trimestrale effettuata dalla Banca d’Italia), ovvero il limite massimo entro il quale può concretamente muoversi l’autonomia privata, individuato aumentando il TEGM di uno spread, un “cuscinetto” entro il quale devono essere ricompresi la remunerazione del credito e tutte le voci di costo, anche quelle che appartengono alla patologia del contratto.

L’art. 644 c.p., così come successivamente precisato nella legge di interpretazione autentica (“…si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento”) e nella connessa relazione governativa (“sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio”) riconduce alla valutazione di usurarietà ogni elemento che, direttamente o indirettamente, rappresenti un costo per il mutuatario comunque collegato alla erogazione del credito, con la sola esclusione delle imposte e delle tasse.

Pertanto il tasso di mora, anche se non rilevato nel TEGM, deve essere valutato ai fini della valutazione del TEG e ricompreso all’interno del tasso soglia, senza alcun ulteriore incremento e conseguentemente il superamento del tasso soglia determina la gratuità del mutuo (per esplicito dettato dell’art. 1815 cod. civ.), nonché l’inesistenza del diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata se alla data del pignoramento risulti acclarato l’integrale pagamento delle rate scadute a quella data, depurate della quota interessi.

Per la verifica oggettiva del rispetto del tasso soglia, occorre calcolare il costo complessivo dell’operazione, tenendo conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del mutuo, così attribuendo rilievo a tutti gli oneri che la parte mutuataria sopporta in relazione all’uso del credito dovendosi ricomprendere, quale voce di spese ai fini del calcolo del costo complessivo del credito, anche la clausola di estinzione anticipata, in omaggio al principio di onnicomprensività espressamente affermato da Cass. Civ., sez. I, 05 aprile 2017, n. 8806.

In ipotesi di superamento della soglia antiusura, nessun interesse è dovuto in favore della banca, mutandosi il contratto oneroso di mutuo in contratto gratuito con l’ulteriore effetto che la gratuità del mutuo per la pattuizione di interessi moratori superiori alla soglia, determina l’insussistenza dell’inadempimento al momento della decadenza dal beneficio del termine, che quindi si palesa illegittimamente intimata dalla Banca qualora risulta che a detta data la mutuataria avesse corrisposto quanto dovuto a titolo di sola restituzione del capitale. (Dario Nardone) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Dario Nardone del Foro di Pescara


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