ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19662 - pubb. 11/01/2018.

Sequestro conservativo autorizzato e ritualmente trascritto sui beni del debitore in epoca anteriore al fallimento


Cassazione civile, sez. I, 05 Aprile 2013, n. 8425. Est. Rosa Maria Di Virgilio.

Divieto di esecuzioni individuali - Fallimento del debitore - Sequestro conservativo autorizzato e ritualmente trascritto su suoi beni in epoca anteriore - Giudizio di merito instaurato a seguito della predetta misura cautelare - Improseguibilità - Ragioni - Effetti


La dichiarazione di fallimento del debitore, sui cui beni sia stato precedentemente autorizzato e ritualmente trascritto un sequestro conservativo, determina, da un lato, la improseguibilità del giudizio di merito instaurato a seguito della misura cautelare , attesa l'impossibilità di concepire, in presenza del fallimento, da cui deriva, giusta l'art. 52 legge fall., un vincolo di indisponibilità, sui beni facenti parte del compendio fallimentare, destinato ad avvantaggiare tutti i creditori, sia il vincolo di indisponibilità relativo prodotto dal sequestro sia la formazione di un titolo esecutivo in danno della massa; e, dall'altro, l'assorbimento, a vantaggio di quest'ultima, del vincolo prodotto dalla misura cautelare. (massima ufficiale)

Il testo integrale