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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19668 - pubb. 15/05/2018.

Fallimento: il decorso del termine annuale di cui all'art. 10 l.fall. presuppone l'iscrizione nel registro delle imprese


Cassazione civile, sez. I, 06 Marzo 2017. Est. Ferro.

Fallimento - Dichiarazione - Imprese soggette - Imprenditore ritirato - Termine annuale di cui all'art. 10 l.fall. - Eguale momento di decorrenza per gli imprenditori collettivi e individuali - Imprenditori non iscritti - Inapplicabilità del termine - Fondamento


Il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, previsto dall'art. 10 l.fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese e non può trovare, quindi, applicazione per quegli imprenditori che neppure siano stati iscritti nel menzionato registro, in quanto, da un lato, si tratta di beneficio riservato soltanto a coloro che abbiano assolto all’adempimento formale dell’iscrizione, e, dall’altro, i creditori ed il Pubblico Ministero, ai sensi dell’art. 10, comma 2, l.fall., possono dare la prova della data di effettiva cessazione dell’attività d’impresa soltanto nei confronti di soggetti cancellati dal registro delle imprese, d’ufficio o su richiesta, e, quindi, comunque in precedenza necessariamente iscritti. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio - Presidente -

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria - Consigliere -

Dott. FERRO Massimo - rel. Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Svolgimento del processo

1. D.M.R. impugna la sentenza App. Roma 9.12.2013, n. 6688 in R.G. n. 50208/2013 con cui è stato rigettato il suo reclamo avverso la sentenza dichiarativa del proprio fallimento, già resa da Trib. Roma 19.12.2012, n. 753 su istanza del Fallimento (*) S.p.A. ((*)). Anche P.F., D.M.A. e D.M.L. ricorrono per cassazione contro la medesima sentenza.

2. Ritenne la corte d'appello che il D.M. fosse un imprenditore individuale fallibile, titolare di una holding di tipo personale, sulla premessa che: a) il suo fallimento conseguiva non dalla qualità di socio di imprese o società fallite, bensì dall'essere un imprenditore individualmente insolvente; b) non sussisteva incompatibilità fra il soggetto holder persona fisica e la società elevata a capogruppo delle società dirette dall'holder persona fisica, trattandosi di circostanza di fatto, legata ad un'autonoma attività dell'holder, diversa ed ulteriore da quella della capogruppo (nella specie, (*)) e con attitudine a produrre risultati economici positivi aggiuntivi; c) vi era poi in concreto diretta spendita del nome da parte di D.M., nell'esercizio della predetta impresa, avendo egli preso parte in proprio alla convenzione 17.12.2009 con le banche per erogazione di nuova finanza e avendo assunto impegni personali, esperienza ripetuta con l'accordo di ristrutturazione del 27.9.2010; d) D.M. si avvaleva di un'organizzazione di persone e mezzi autonoma per esercitare il proprio potere di direzione strategica e coordinamento del gruppo, essendo irrilevante che non tutti i componenti dei vari c.d.a. e collegi sindacali fossero di sua "diretta emanazione"; e) la frequenza con cui D.M. aveva prestato fidejussioni in favore delle società, e la negoziazione personale delle garanzie con i rispettivi creditori, confermavano il disegno di eterodirezione; f) lo stato d'insolvenza derivava dall'aver D.M. assunto la posizione di debitore verso (*) (poi fallita), cui doveva restituire circa 716 mila Euro, per compensi percepiti senza prova di valida delibera del c.d.a. e dai protesti nel frattempo subiti, con saldo bancario debitore per oltre 1,7 milioni di Euro; g) non trovava applicazione in fatto l'art. 10 Legge fall., disposizione comunque circoscritta alle sole imprese regolarmente iscritte.

3. Il ricorso di D.M.R. è su sette motivi, al pari di quello di P.F., D.M.A. e D.M.L., ad entrambi resistendo con distinti controricorsi i due fallimenti. Hanno depositato memoria D.M.R. e i due fallimenti.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione di legge quanto agli artt. 1, 5, 10 e 147 Legge fall., art. 2497 c.c., oltre che artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè il vizio di motivazione, avendo la corte erroneamente ritenuto fallibile ed insolvente il socio e amministratore per aver altresì svolto, pur senza prova, attività abusiva di direzione e coordinamento del gruppo societario, conseguendo invece leciti compensi dalla tesoreria unica e per conto di altra società (Dima costruzioni), eludendo la sentenza l'inammissibilità del fallimento del dominus di società di capitali insolventi e l'applicazione, eventualmente, del principio meramente risarcitorio, nonchè la circostanza che holder era solo (*), a sua volta commissariata dalle banche all'epoca della crisi finanziaria, banche da considerare con i rispettivi consulenti come autrici dei fatti di direzione e coordinamento.

2. Con il secondo motivo si censura la violazione degli artt. 1 e 5 L. Fall. e art. 2082 c.c. e vizio di motivazione, avendo errato la sentenza nel considerare il fallito holder persona fisica, posto che il medesimo era stato esautorato dalle banche sin dalla fine del 2009, dal 29.3.2011 le società del gruppo erano fallite e dunque sotto direzione dei curatori, D.M. stesso era stato ristretto per misura penale dal 7.4.2011 al 15.5.2012, negli atti cui aveva partecipato di fatto curava interessi patrimoniali propri anche in quanto socio unico.

3. Con il terzo motivo si fanno valere la violazione di legge (artt. 1 e 5 L.fall. e art. 2082 c.c. con riguardo al requisito della spendita del nome), la nullità del procedimento (ai sensi dell'art. 116 c.p.c. quanto al requisito dell'art. 2082 c.c.), non essendo stati correttamente apprezzati gli elementi istruttori per conferire la qualità di imprenditore commerciale, ridotti a solo due atti, senza dunque la caratteristica della abitualità e senza dimostrazione degli atti di controllo e indirizzo sulle società, mentre D.M. aveva assunto garanzie a favore delle medesime.

4. Il quarto motivo allega censure degli artt. 1 e 5 L. Fall., art. 2082 c.c., nonchè art. 116 c.p.c., con nullità del procedimento, circa la prova della organizzazione personale diversa e ulteriore rispetto a quella societaria già in capo alla holding (*).

5. Il quinto motivo invoca violazione di legge e nullità del procedimento, con riguardo alle stesse norme del quarto motivo, circa il requisito della economicità aggiuntiva della holding personale, anch'esso non accertato e di fatto confuso con le utilità connesse alle prestazioni di garanzia date dal socio alle società.

6. Con il sesto motivo si allega la violazione dell'art. 1 L. Fall., in relazione all'art. 324 c.p.c., avendo la corte sul punto sostituito una propria motivazione a quella, più debole ma divenuta definitiva, del tribunale, che si era limitato, senza particolare corredo probatorio, ad affermare che D.M. aveva continuato l'attività di direzione e coordinamento sino a maggio 2012, così non negando l'applicabilità dell'art. 10 legge fall. all'imprenditore individuale non iscritto, tesi poi sovvertita dalla corte d'appello.

7. Il settimo motivo solleva il vizio di applicazione dell'art. 10 L. Fall., per aver D.M. cessato la sua attività oltre l'anno ivi previsto e comunque ciò ben risultando noto ai creditori bancari e all'istante fallimento.

8. I due ricorsi, coincidenti quanto a censure avverso l'unica sentenza impugnata, impongono di valutarne separatamente l'ammissibilità, che va negata quanto al ricorso di P.F., D.M.A. e D.M.L., posto che esso - realizzando un sostanziale intervento volontario - proviene da soggetti che non erano stati parte del giudizio di merito (Cass. 10813/2011) ed in particolare, al di là della astratta configurabilità o meno di un interesse legittimante ai sensi dell'art. 18 L. Fall., non avevano reclamato la sentenza Trib. Roma 19.12.2012, n. 753/2012, nè erano stati parti in senso formale del conseguente giudizio avanti alla corte d'appello, adita dal solo D.M.R. (e non anche contro di essi dai reclamati). Trova così applicazione il principio più generale della coincidenza fra legittimazione e pregressa assunta qualità di parte processuale, espresso da Cass. 17765/2016 avendo riguardo ai soci illimitatamente responsabili di società di persone e che non abbiano interposto reclamo avverso la pronuncia di estensione del loro fallimento, trattandosi - sul punto - di riaffermazione logicamente omogenea benchè su fattispecie distinta, cioè relativa agli interessati. Nè l'ampia nozione di interessato di cui all'art. 18, comma 1, L. Fall. potrebbe permetterne l'ingresso impugnatorio nel giudizio di cassazione facendo leva sulla estensione temporale pur concessa all'intervento ai sensi del comma 9 art.vcit., trattandosi - risolutivamente - di qualità in quel giudizio comunque non assunta dagli attuali menzionati ricorrenti, nè la specialità del processo fallimentare prevalendo sul sistema impugnatorio ordinario con espansione oltre il giudizio di reclamo (Cass. 6649/2013).

9. I primi due motivi dell'unico ricorso dunque esaminabile, quello proposto da D.M.R., sono per un verso inammissibili, ove adducono il vizio di motivazione, benchè non possa essere accolto il prospettato limite di cui all'art. 348-ter c.p.c. e dunque per ragioni in prosieguo meglio esplicitate, all'altezza, qui si anticipa, del diverso limite di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Ritiene invero questo Collegio, approfondendo la questione, di dovere rimeditare l'approdo di prime decisioni (Cass. 1341/2016).

10. La portata restrittiva del diritto di difesa, di cui la facoltà di impugnazione è declinazione positiva, esige una lettura circoscritta dell'art. 348 ter c.p.c. al solo appello, e cioè ad un giudizio a cognizione piena connotato da vincoli di riesame cui assolvono le disposizioni di cui agli artt. 342, 345 e 346 c.p.c., secondo un contesto di possibile e filtrato doppio grado sulle stesse prove. Ora, il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento è giudizio che prosegue un accertamento a cognizione piena, benchè speciale, che però non solo non si sovrappone all'appello del codice di rito (come anche denominativamente chiarito dal D.Lgs. n. 169 del 2007), ma nemmeno di quello ospita le medesime cadenze, a cominciare dall'effetto devolutivo peculiare che lo connota: così una parte che non si sia costituita avanti al tribunale anche per determinazione volontaria (come il debitore dichiarato fallito) o per assenza di previsione istituzionale dell'organo (come il curatore reclamato) o per insorgenza di una legittimazione posta dalla legge (come l'interessato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, L. Fall.) ben può introdurre fatti nuovi, assenti dal dibattito avanti al primo giudice e idonei anche a sovvertire la prima decisione (Cass. 12964/2016, 6835/2014, 6306/2014, 9174/2012, 22546/2010). Il che permette di osservare che solo la disciplina compiuta dell'appello di cui agli artt. 339 e ss. c.p.c., è destinata ad ospitare la regola di cui all'art. 348-ter c.p.c., comma 5 la cui portata eccettuativa rispetto al potere di impugnazione ulteriore è non casualmente esclusa, ed ancora in modo espresso, con riguardo a casi ancora di appello, quali descritti all'art. 348-bis c.p.c., comma 2, (e nei limiti del rinvio). Non possono dunque essere confusi la natura di sentenza della decisione di fallimento, e della sua conferma assunta con analoga decisione della corte d'appello, la sua idoneità a passare in giudicato ovvero l'acquisita (con la riforma) maggior pienezza del contraddittorio processuale (su cui peraltro la specialità d'instaurazione ai sensi dell'art. 15 L. Fall. permette di rilevare zone di accelerazione e semplificazione non riscontrabili nel rito civile ordinario), con gli elementi sufficienti a permeare la più convincente immunità dell'area applicativa dell'art. 348-ter c.p.c., comma 5, oltre il perimetro testuale ivi definito, in ogni caso non estensibile all'accertamento, per quanto ripetuto e conforme, sui fatti del fallimento. Neppure è ipotizzabile, infine, un'applicazione anche solo analogica di quella disciplina, posto che mancherebbe l'identità di ratio che in generale giustifica l'applicazione analogica di norme: infatti, altro è l'appello disciplinato dal codice di procedura, altro, invece, il reclamo compiutamente disciplinato dall'art. 18 L.fall., al quale, peraltro, come innanzi detto, la giurisprudenza di questa Corte attribuisce un effetto devolutivo diverso da quello proprio dell'appello (cfr. per tutte Cass., n. 8227/2012 e, da ultima, Cass. n. 12964/2016).

11. Il primo motivo è infondato. Nessuna confusione è rinvenibile nel netto percorso motivazionale con cui la corte d'appello ha ritenuto di fare applicazione dei principi consolidati dopo Cass. 1349/1990 e che non trovano alcun superamento o abrogazione parziale a seguito della riforma societaria, e in particolare del dibattuto art. 2497 c.c.. Occorre dunque ribadire che "E' configurabile una holding di tipo personale allorquando una persona fisica, che sia a capo di più società di capitali in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie, svolga professionalmente, con stabile organizzazione, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società medesime, non limitandosi, così, al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio. A tal fine è necessario che la suddetta attività, di sola gestione del gruppo (cosiddetta holding pura), ovvero anche di natura ausiliaria o finanziaria (cosiddetta holding operativa), si esplichi in atti, anche negoziali, posti in essere in nome proprio, fonte, quindi, di responsabilità diretta del loro autore, e presenti altresì obiettiva attitudine a perseguire utili risultati economici, per il gruppo e le sue componenti, causalmente ricollegabili all'attività medesima" (Cass. s.u. 25275/2006). Nella specie, non sussiste incompatibilità tra la contemporanea sussistenza di un holder persona fisica (com'è stato ritenuto essere il D.M.) e una società capogruppo delle società dirette dal primo: si tratta di una possibile coesistenza sia fenomenica (attenendo a due assetti organizzativi che possono emergere in fatto accanto alla regolazione formale dell'assetto giuridico-societario), sia giuridico-valoriale (ciascuna entità essendo esposta a regole di responsabilità proprie di comparti non di per sè sovrapponibili). Sotto il primo profilo, l'indagine del giudice di merito ha condotto alla ricostruzione di una specifica attività di D.M., diversa ed ulteriore rispetto a quella posta in essere da (*) e da altre società, con autonoma e caratterizzante attitudine all'economicità, spendita diretta del nome proprio, organizzazione, connotazione imprenditoriale. E tale distinzione è stata censita con tratti peculiari altresì rispetto all'ingresso delle banche nei consigli di amministrazione delle società di vertice gerenti il gruppo, potendo solo aggiungersi - senza in nulla mutare il paradigma implicito nell'analisi finale del giudice di merito - che mentre il potere di controllo di D.M., agevolato dalla base dominicale ed originaria delle sue partecipazioni, aveva in realtà un'esclusiva vocazione d'impresa, l'origine convenzionale della partecipazione gestoria delle banche ha avuto un'evidente funzione di messa in sicurezza dei rispettivi crediti, senza che la matrice negoziale di quegli assetti amministrativi si fosse tramutata, almeno ai fini fallimentari e nella prospettiva civilistica, nell'assunzione della qualità di imprenditore congiunto, benchè tale possa essere stato l'esercizio in concreto del potere di direzione e coordinamento così conseguito nel tentativo di far uscire il gruppo dalla crisi. Ad ogni buon conto, la prospettazione di una responsabilità anche delle banche nella causazione del dissesto - quale da ultimo, in virtù dei documenti depositati ex art. 372 c.p.c., evocata dal ricorrente a comprova di un'incompatibile fallibilità di D.M., per supposta identità di titolo è questione eccentrica rispetto al presente giudizio: sia perchè esso concerne solo la verifica in capo al ricorrente dei presupposti di cui all'art. 1 legge fall., e di quel tipo di responsabilità, sia perchè il disegno risarcitorio perseguito dalle iniziative della curatela non influenza a monte la natura delle diverse responsabilità che siano eventualmente ricostruite in capo alle banche, quand'anche il danno in concreto possa essere apprezzato in parte come il medesimo, essendo quello il solo punto di contatto, ancora irrilevante e di mero fatto, tra gli istituti sopra menzionati.

12. Ne consegue che anche lo scenario sovrappositivo della responsabilità di cui all'art. 2497 c.c. rispetto all'art. 147 L. Fall. non appare pertinente. Innanzitutto perchè la prima norma si limita a censire una possibile vicenda di responsabilità da direzione e coordinamento (a vantaggio dei creditori della società eterodiretta, eventualmente rappresentati e sostituiti nell'azione dal curatore, in caso di fallimento) (Cass. 15346/2016), ma non impedisce - per la sola mancata previsione testuale e in thesi di un holder persona fisica - che tale figura de facto ricorra ai fini di una diversa responsabilità da impresa, nella sfera fallimentare e dunque sul piano della tecnica di gestione delle conseguenze da insolvenza, tutta improntata all'effettività (a tutela del complesso dei creditori dell'holder). A sua volta la seconda norma nemmeno ha attinenza al caso in esame, non essendo stato D.M. dichiarato fallito come socio illimitatamente responsabile di una società, palese od occulta, bensì quale imprenditore individuale, ai sensi di una diretta applicazione dell'art. 1 L. Fall..

13. Ogni altro aspetto del primo motivo, per quanto confusamente frammisto alla violazione di legge, assente da un'ordinata sintesi espositiva e non riepilogato per la precedente trattazione processuale, ove omessa e contestata, è infine - come premesso - inammissibile, al pari dei motivi terzo, quarto e quinto (adducenti invero meri vizi di motivazione) poichè "La riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. s. u. 8053/2014).

14. Il secondo motivo, per la parte residua e non afflitta dai limiti sopra esposti, è a sua volta infondato, avendo la sentenza risposto positivamente a tutte le esigenze ricostruttive della figura già tratteggiata da Cass. 3724/2003 (e Cass. 23344/2010) per la quale "E' configurabile una "holding" di tipo personale, costituente impresa commerciale suscettibile di fallimento, per essere fonte di responsabilità diretta dell'imprenditore, quando si sia in presenza di una persona fisica che agisca in nome proprio, per il perseguimento di un risultato economico, ottenuto attraverso l'attività svolta, professionalmente, con l'organizzazione e il coordinamento dei fattori produttivi, relativi al proprio gruppo di imprese". Nè, si aggiunge, assumono un qualche rilievo lo stato soggettivo con cui l'attività economica è perseguita ovvero l'orditura negoziale qualificante il quadro operazionale, ciò che conta essendo il riscontro - cui è pervenuto, come detto insindacabilmente, il giudice di merito - di una iniziativa economica, con organizzazione di persone e ad evidenza esterna, massimizzante i valori partecipativi ben oltre l'ordinario interesse alla loro conservazione, come attestato dal ruolo decisivo di D.M. in operazioni di rifinanziamento e ristrutturazione ed apporto di ulteriori risorse personali con atti di indirizzo anche extrasocietario, cioè oltre la volontà esplicitata per il tramite degli organi della holding societaria.

15. Il sesto e il settimo motivo, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. E' da escludere in primo luogo che la dichiarazione di fallimento di D.M., per aver cessato da meno di un anno e dunque nell'implicito presupposto che a tale soggetto si applicasse l'art. 10 L. Fall. benchè imprenditore individuale non registrato, costituisse accertamento dotato di forza di giudicato, in quanto non oggetto di specifica impugnazione sul punto. Vanno invero contrapposti a tale tesi, da cui il ricorrente fa discendere la sopravvivenza decisiva della sola questione dell'errato dies a quo della cessazione, due principi ed una constatazione. La corte d'appello non ha integralmente sostituito la motivazione del tribunale, ma ne ha aggiunto una propria, così dotando la propria statuizione di un'ulteriore ratio decidendi, ove ha dato conto del rigetto dell'eccezione da parte del tribunale e del proposito di "confermare tale statuizione anche con una diversa motivazione".

16. Inoltre, va osservato che questa Corte ha più volte statuito la portata pienamente devolutiva del reclamo ex art. 18 L. Fall., ciò imponendo alla corte d'appello, anche in virtù della costituzione di altre parti reclamate, di riesaminare funditus tutti i presupposti della fallibilità ove sollecitata (Cass. 22110/2010, 6306/2014, 6385/2014, 13505/2014, 12964/2016). Nella specie, è pacifico che anche e proprio D.M. ebbe a contestare l'applicabilità, in tutti i suoi presupposti fattuali, dell'art. 10 L. Fall. E' infine principio consolidato la impossibile formazione di un giudicato su una interpretazione giuridica ovvero su una mera ratio decidendi (Cass. 20885/2004, 3143/1981), invero nella specie allargata dalla corte d'appello, che ha affermato il diverso e condivisibile principio (inquadrato in Cass. 10563/2016) per cui "il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 legge fall. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese (e non dalla richiesta di cancellazione), perchè solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi: principio che peraltro questa corte ha già, in fattispecie analoga sotto questo profilo a quella qui in esame, condivisibilmente, affermato non essere in contrasto con il disposto degli artt. 3 e 24 Cost. (cfr. Cass. n. 8932/13)" (cui adde Cass. 10105/2104).

17. Occorre invero, nel dare continuità a tale prevalente indirizzo, tenere conto della portata pubblicitaria delle iscrizioni al Registro delle imprese (come con chiarezza precisato per le società sin da Cass. s.u. 4060/2010, Cass. 22546/2010, 8596/2013, 23574/2014), della necessità per tutti gli imprenditori di registrarsi ex artt. 2195 e 2196 c.c. e di iscrivere gli atti salienti normativamente collegati all'efficacia verso i terzi ex art. 2193 c.c., in un regime che poi, nella speciale zona fallimentare, permette una limitata prova contraria avverso la presunzione che consegue alla cancellazione: l'operatività dell'art. 10, comma 2, legge fall. è infatti nel senso che, semmai, la possibilità di provare una diversa decorrenza della cessazione compete ai soli creditori dell'imprenditore collettivo cancellato d'ufficio e di quello individuale iscritto (e poi cancellato anche volontariamente) (Cass. 8092/2016) e nell'ovvio presupposto che la circostanza sia maturata dopo la cancellazione stessa, così realizzandosi una tutela avanzata nell'affidamento dei terzi (Cass. 8932/2013, 15488/2013, 12338/2014). Per tale motivo "non potendo la società dimostrare il momento anteriore dell'effettiva cessazione dell'attività" (Cass. 24549/2016) e correlativamente "non giovan(do) all'imprenditore (individuale) la natura dichiarativa della pubblicità del registro delle imprese, che tutela invece - secondo i principi ordinari della materia i terzi" (Cass. 8092/2016). Tale ratio è venuta progressivamente irrobustendosi nel contesto di controllo costituzionale che ha ben distinto nella disciplina societaria e della responsabilità illimitata dei soci, al fine di proteggere la certezza delle situazioni giuridiche, l'assolvimento delle disposizioni pubblicitarie dalla loro mancata osservanza, riservando solo ai primi casi una giustificata mediazione temporale nella esposizione a fallimento, tanto della società ( 319/2000, 11/2001) che per i soci ( 66/1999, 319/2000) fino ad estendere i medesimi principi anche agli imprenditori individuali iscritti al registro delle imprese ( 361/2001, 131/2002). Per quanto anteriori all'attuale assetto della domestica legge comune sull'insolvenza, i citati arresti ne sorreggono dunque un complesso principio poi declinato anche sul piano organizzativo: l'esigenza di uno sbarramento temporale della responsabilità patrimonial-concorsuale del debitore in dissesto, la formalizzazione univoca dell'evento cui ancorare tale riferimento, la eccezionale possibilità di superamento di tale limite per i terzi e così la residuale ripresa di vigenza del criterio sostanziale della cessazione dell'attività. Proprio l'ord. 131/2002 della Corte costituzionale ha perimetrato il sistema, sotto il profilo della compatibilità con l'art. 3 Cost. e l'art. 24 Cost., poichè per essa: a) non sussiste una ingiustificata disparità di trattamento tra i creditori dell'imprenditore collettivo, nei cui confronti assume rilevanza la pubblicità prevista dall'art. 2196 c.c. e i creditori dell'imprenditore individuale, per i quali pure la cancellazione opera con valore presuntivo di cessazione; b) anche a questi ultimi la cessazione dell'attività di impresa non è opponibile a prescindere da qualsiasi pubblicità, nonostante l'efficacia dichiarativa della iscrizione nell'apposito registro, in quanto essa non esclude "la possibilità per i terzi di provare la non veridicità del fatto iscritto e, dunque, in ipotesi, il compimento di atti di esercizio dell'impresa successivamente all'iscrizione della sua cessazione".

18. Ed invero la citata ratio trova in tal modo la possibilità di declinarsi ove quel sistema pubblicitario, nella sua compiutezza, non sia istaurato: ciò vale per il debitore individuale non iscritto, come argomentato da Cass. 15488/2013 con riguardo all'analoga figura del socio occulto (Cass. 24431/2011), potendosi cioè sostenere che neanche l'imprenditore individuale non iscritto al registro delle imprese si potrebbe direttamente e semplicemente giovare del citato limite temporale, nè della correlativa prova contraria, benefici riservati in generale a coloro che hanno positivamente assolto a quegli adempimenti formali, vale a dire a quei soli soggetti cui la norma positivamente si riferisce. L'art. 10, comma 2, L. Fall., per come riformato in sede di D.Lgs. n. 169 del 2007, ha invero mantenuto una funzione al criterio sostanziale (la materiale cessazione dell'attività), ma solo in termini di sussidiarietà operativa rispetto al criterio formale (l'avvenuta cancellazione, cioè un evento pubblicizzato e certo, proprio e solo dei soggetti già iscritti), in un quadro di predittibilità complessiva dei rapporti e del regime di responsabilità concorsuale degli imprenditori che, trascorso l'anno di cui al comma 1 e ciononostante, ulteriormente restringe soggettivamente - quanto a imprenditori individuali e imprenditori collettivi cancellati d'ufficio - la prova di una continuazione del relativo esercizio, ponendo a creditori e P.M. l'onere di provare che l'attività non sia cessata.

19. In ogni caso, nella vicenda di causa nemmeno a seguire l'orientamento opposto (Cass. 15428/2011, resa peraltro in una fattispecie di associazione non riconosciuta; Cass. 15346/2016, in tema di società occulta) si perverrebbe a diverso esito. Ed invero, già 61/2001 ebbe ad ammonire che "la cessazione dell'attività di impresa, ai fini della decorrenza del termine annuale entro il quale può essere dichiarato il fallimento dell'imprenditore (art. 10 L. fall.), presuppone che nel detto periodo non vengano compiute operazioni intrinsecamente identiche a quelle poste in essere nell'esercizio dell'impresa". Così come Cass. 25217/2013 ha stabilito che il mutamento dell'attività di un imprenditore individuale non vale a sancirne in sè e per sè la cessazione "non consentendo la predetta norma di distinguere l'una o l'altra delle attività dal medesimo esercitate"(conf. Cass. 8092/2016). Tali principi, del tutto condivisibili, consentono al pari di statuire l'inammissibilità della censura, sotto questo profilo: il D.M. non ha infatti nè provato nè offerto di provare la cessazione dell'attività di eterodirezione perseguita in proprio e secondo i tratti di conduzione imprenditoriale per come ricostruiti in modo conforme da tribunale e corte territoriale. Egli si è limitato ad invocare la misura restrittiva penale, i fallimenti delle società e la tesoreria unica assunta dall'ingresso di mandatari delle banche creditrici del gruppo alla stregua di fattori incompatibili, cioè di per sè escludenti l'impresa dal medesimo perita. Si tratta di circostanze, sopra esaminate per la loro inidoneità a contrapporsi sostitutivamente alla esistenza di un'impresa individuale dell'holder in capo a D.M. e, già in thesi, del tutto insufficienti nella rispettiva prospettazione a fargli perdere tale qualità da uno specifico ed inequivoco momento e nei confronti dell'intero ceto creditorio, nemmeno dettagliatamente ricostruito.

Il ricorso di D.M.R. va dunque rigettato, inammissibile essendo l'altro ricorso di P.F., D.M.A. e D.M.L., con disciplina delle spese regolata alla stregua del criterio della soccombenza e liquidazione come meglio da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso di P.F., D.M.A. e D.M.L.; rigetta il ricorso di D.M.R.; condanna tutti i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del procedimento di legittimità, liquidate in favore di ciascun controricorrente e per ciascuna difesa in Euro 10.200 (di cui Euro 200 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2017.