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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19670 - pubb. 15/05/2018.

Viola il precetto di «sana e prudente gestione» la banca che non conserva la documentazione relativa a rapporti non esauriti


Cassazione civile, sez. I, 20 Febbraio 2018. Est. Dolmetta.

Contratti bancari – Conto corrente di corrispondenza – Prova del credito della banca da (asserito) saldo negativo di conto – Produzione da parte della banca degli estratti conto relativi al rapporto al fine di ricostruire il saldo – Necessità – Decorso del termine decennale di conservazione delle scritture contabili – Irrilevanza – Distruzione dei documenti per decorso del termine decennale – Violazione del precetto di sana e prudente gestione ex art. 5 T.U.B. – Sussistenza


La banca non può sottrarsi all’onere di provare il preciso ammontare del credito vantato nei confronti di un cliente, e da quest’ultimo contestato in giudizio, invocando l’insussistenza dell’obbligo di conservare le scritture contabili oltre i dieci anni dall’ultima registrazione. D’altro canto, il comportamento della banca che si disfa della documentazione afferente a un credito di cui non ha ancora ottenuto soddisfacimento integra una negligenza grave, che viola apertamente il dovere di sana e prudente gestione di cui all’art. 5 del T.U.B. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TIRELLI Francesco - Presidente -

Dott. VALITUTTI Antonio - Consigliere -

Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere -

Dott. FALABELLA Massimo - Consigliere -

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

1.- L.G.L. e L.G.F., nella loro qualità di eredi di L.G.V., di M.A. e di L. ricorrono per cassazione nei confronti della s.p.a. Banca Nazionale del Lavoro e della s.r.l. Calliope, svolgendo tre motivi avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catanzaro in data 14 marzo 2013.

Le intimate società non hanno svolto attività difensive nei confronti dell'indicato ricorso.

2. - La vicenda che il presentato ricorso porta nuovamente all'attenzione di questa Corte prende l'avvio, sotto il profilo processuale, da un decreto ingiuntivo per "saldo debitorio" di conto corrente emesso il 31 luglio 1995 dal Tribunale di Cosenza, dietro ricorso della Banca Nazionale del Lavoro e nei confronti di L.G.V., quale debitore, e di M.A., quale fideiussore. Al decreto è seguita l'opposizione, che è stata respinta prima dal Tribunale di Cosenza, con sentenza del 16 novembre 1996 (n. 854) e poi dalla Corte d'Appello di Catanzaro, con pronuncia del 15 dicembre 1998 (n. 107).

Ha invece trovato accoglienza il ricorso proposto dai signori L.G. e M. avanti a questa Corte. La sentenza dell'i febbraio 2002 n. 1287, emessa da questa Prima Sezione, ha infatti cassato con rinvio la pronuncia della Corte calabrese, dichiarando in particolare la nullità della clausola stabilita dal contratto di conto corrente, per cui gli interessi dovuti dal correntista sarebbero stati misurati "secondo gli usi su piazza".

3. - Alla pronuncia di questa Corte ha fatto seguito il giudizio di rinvio, a seguito di atto di citazione in riassunzione posto in essere da M.A., in proprio e in veste di erede. Nell'ambito di questo giudizio è stata "svolta attività istruttoria consistita nell'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio ai fini della ricostruzione dei rapporti di dare-avere" nell'ambito del conto corrente da cui la banca aveva tratto il "saldo debitorio" posto alla base del ricorso per decreto ingiuntivo.

In esito a detta attività istruttoria la Corte territoriale ha revocato il decreto ingiuntivo del luglio 1995 in parziale accoglimento della proposta opposizione, condannando M.A. al pagamento di una somma a favore della Calliope s.r.l., quale titolare del credito da "saldo debitorio" di conto in precedenza cedutole dalla Banca Nazionale del Lavoro.

4. - I motivi di ricorso denunziano i vizi che qui di seguito vengono richiamati.

Il primo motivo lamenta, in specie, "omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti consistente nella mancata acquisizione di tutti gli estratti conto relativi al c/c 3193 aperto presso la BNL dal signore L.G.V., con fideiussione della signora M.A., e segnatamente quelli afferenti il periodo compreso tra l'8/6/1976 e il 31/3/1991".

Il secondo motivo assume, a sua volta, "violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 210, 116 e 88 c.p.c.".

Il terzo motivo rileva, inoltre, la "nullità della sentenza".

5. - Il primo motivo e il secondo motivo di ricorso vanno trattati in modo congiunto, in quanto tra loro intimamente collegati.

Entrambi i motivi si concentrano, infatti, sulla tematica relativa allo svolgimento della consulenza tecnica di ufficio.

Il riferimento va, in particolare, a ciò che questa era intesa alla ricostruzione dei rapporti di dare-avere per l'intera durata del rapporto di conto (avviatosi nel giugno 1976): così da determinare, per l'appunto, l'effettiva incidenza che l'applicazione della clausola "interessi uso piazza", nelle varie sfaccettature in cui era avvenuta, aveva avuto sul montante di credito preteso dalla Banca, sin dalla richiesta di decreto ingiuntivo del luglio 1995. La Banca, tuttavia, si è limitata a produrre, a seguito di plurime richieste e nonostante sia stata raggiunta da un ordine di esibizione formulato dalla Corte di Appello (30 marzo 2004), gli estratti conto solo dal "30.06.1991 al 28.07.1995", per i precedenti adducendo che non erano più in suo possesso "in quanto distrutti per il decorso decennale".

Tutto questo ha comportato - notano i ricorrenti, richiamandosi anche agli interventi del consulente tecnico - che l'"elaborato peritale è partito da un dato erroneo" per giungere a un risultato solo parziale e decisamente impreciso.

Sulla base di queste circostanze e accadimenti, i ricorrenti vengono anzitutto a rilevare che la Corte di Appello "non solo ha apoditticamente aderito alle conclusioni che lo stesso CTU ha segnalato come parziali, ma ha omesso di indicare quali fossero le circostanze e gli elementi atti a giustificare le conclusioni cui è giunta", comunque non tenendo conto, in buona sostanza, del fatto della mancata produzione di tutti gli estratti conto occorrenti. E pure vengono a rilevare, altresì, che il risultato, "cui è pervenuta la Corte di merito, è il frutto di erronea applicazione della regola dell'onere probatorio che imponeva alla BNL, superata la fase sommaria del giudizio monitorio, di fornire puntuale riscontro alle ragioni asseritamente vantate".

6. - I motivi qui sopra riferiti appaiono fondati.

Dirimente si manifesta, in proposito, la constatazione che, nella specie, la controversa riguarda l'esistenza e la misura di un credito che la Banca ha asserito di possedere nei confronti di L.G.V.. Sì che l'onere di provarne l'eventuale consistenza non può gravare, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto a sua favore, che su di essa.

D'altra parte, è consolidato orientamento di questa Corte che "nei rapporti bancari di conto corrente, la banca non può sottrarsi all'onere di provare il proprio credito invocando l'insussistenza di conservare le scritture contabili oltre dieci anni dall'ultima registrazione, in quanto tale obbligo non può comunque sollevarla dall'onere della piena prova del credito vantato anche per il periodo ulteriore" (cfr., tra le altre, in particolare Cass., 26 gennaio 2011, n. 1842; nonchè, tra le più recenti, Cass. 20 aprile 2016, n. 7972). In realtà, il comportamento della Banca che comunque si disfa della documentazione afferente a un credito, di cui non ha ancora ottenuto soddisfacimento e rientro, si manifesta, in sè stesso, di negligenza grave, pure venendo apertamente a violare il dovere di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 del vigente Testo unico bancario.

La sentenza emessa dalla Corte territoriale viola, in definitiva, la regola dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., traducendosi in un'ingiustificata sottrazione del preteso credito dal medesimo.

7. - Il terzo motivo di ricorso risulta assorbito dall'accoglimento dei primi due motivi.

8. - In conclusione, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, con assorbimento del terzo. Di conseguenza, va cassata la sentenza impugnata e la controversia rinviata alla Corte di Appello di Catanzaro che, in diversa composizione, giudicherà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia alla Corte di Appello di Catanzaro che, in diversa composizione, giudicherà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 6 dicembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2018.