Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19675 - pubb. 15/05/2018

Postergazione delle parti correlate in tema di concordato preventivo e modifica della proposta

Tribunale Chieti, 10 Ottobre 2017. Est. Valletta.


Crediti parti correlate - Postergazione - Inapplicabilità art. 2467 e 2497-quinquies c.c.

Modifica della proposta di concordato preventivo - Applicabilità del d.l. 83/2015 - Nuova proposta radicalmente nuova - Effetti notativi - Applicabilità della nuova disciplina



Ai crediti delle c.d. “parti correlate” riconducibili a finanziamenti soci e società infragruppo in favore della debitrice e sorti in data anteriore al 1° gennaio 2004 non sono applicabili le disposizioni relative alla postergazione di cui agli art. 2467 e 2497-quinquies c.c., in quanto il legislatore non ha previsto alcuna deroga dell’art. 11 dis. prel. c.c.

E’ dunque onere della società escussa dimostrare la presenza di ragioni ostative al riconoscimento del debito.

[Il tribunale, in mancanza della indicazione di ragioni ritiene impeditive alla esigibilità dei crediti in esame, ha ritenuto che gli stessi dovessero essere inclusi tra i chirografari ed ha quindi revocato il concordato ai sensi dell'art. 173. Legge fall. per il mancato raggiungimento della soglia minima di soddisfazione dei creditori chirografari. (Paolo Borrelli) (riproduzione riservata)

E’ applicabile la disciplina “medio tempore” introdotta dal d.l. 83/2015 che contiene nuove regole in tema di concordato preventivo laddove la proposta debba considerarsi radicalmente nuova rispetto alla precedente introdotta secondo la vecchia disciplina al fine di evitare una elusione della “ratio delle norme riformate”. (Paolo Borrelli) (riproduzione riservata)


Massimario Ragionato



Segnalazione dell'Avv. Paolo Borrelli


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