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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19676 - pubb. 16/05/2018.

La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche se effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico


Cassazione civile, sez. VI, 06 Dicembre 2017. Est. Ferro.

Azione revocatoria fallimentare - Atti a titolo gratuito - Costituzione di fondo patrimoniale - Natura di atto a titolo gratuito - Conseguenze - Art. 64 l.fall. - Applicabilità - Ragioni


La costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sé, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti Esso, pertanto, è suscettibile di revocatoria, a norma dell'art. 64 l.fall., salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea - Presidente -

Dott. DE CHIARA Carlo - Consigliere -

Dott. FERRO Massimo - rel. Consigliere -

Dott. DI MARZIO Mauro - Consigliere -

Dott. MARULLI Marco - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Rilevato che:

1. P.B. e D.M.C. impugnano la sentenza App. Cagliari 28.9.2016, n. 689/16, in R.G. 212/2015, con cui è stato accolto l'appello del fallimento del primo (dichiarato quale socio illimitatamente responsabile di s.n.c.) avverso la sentenza Trib. Cagliari 2991/2014 e così pronunciando l'inefficacia, come chiesto dal curatore con la domanda, dell'atto costitutivo di fondo patrimoniale stipulato con il coniuge D.M.C. da P.B. per rogito 21.12.1995, e ciò ai sensi della L. Fall., art. 64;

2. la corte ha riconosciuto che: a) la domanda inoltrata non poteva nè subire i più corti termini di proposizione introdotti per le azioni revocatorie L. Fall., ex art. 69bis, afferendo a fallimento dichiarato prima dell'entrata in vigore della norma, nè invero era qualificabile propriamente come azione revocatoria L. Fall., ex art. 67, bensì come azione d'inefficacia L. Fall., ex art. 64; b) l'atto di disposizione, avente ad oggetto un immobile del fallito e tre autovetture in comproprietà con il coniuge, era piuttosto un atto gratuito, conseguendone una inefficacia ex lege e l'assenza di termini di prescrizione o decadenza; c) nessuna prova o anche solo prospettazione permetteva di introdurre un'eccezione a tale regime, sotto il profilo dell'adempimento del dovere, indimostrato;

3. con il ricorso, in tre motivi i ricorrenti contestano l'erroneità della decisione in quanto ha negato la natura onerosa della costituzione del fondo patrimoniale tra coniugi, omettendo dunque di riferirla alla L. Fall., art. 67, quale istituto sostanzialmente esperito dal curatore e con ogni richiamo alla L. Fall., art. 69bis.

Considerato che:

1. i motivi, da riunire nella trattazione, sono inammissibili, scontrandosi la complessiva censura con il principio, consolidato in questa sede, per cui "la costituzione del fondo patrimoniale per fronteggiare i bisogni della famiglia, anche qualora effettuata da entrambi i coniugi, non integra, di per sè, adempimento di un dovere giuridico, non essendo obbligatoria per legge, ma configura un atto a titolo gratuito, non trovando contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti, suscettibile, pertanto, di revocatoria, a norma della L. Fall., art. 64, salvo che si dimostri l'esistenza, in concreto, di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del "solvens" di adempiere unicamente a quel dovere mediante l'atto in questione." (Cass. 19029/2013, 6267/2005, 18065/2004);

2. la qualificazione giudiziale della domanda, anche denominativamente appellata siccome azione di inefficacia L. Fall., ex art. 64, non può invero rovesciarsi in un'iniziativa diversa, per quanto invocato dai ricorrenti assumendo la natura onerosa della stessa, secondo una prospettazione priva di riferimenti dogmatici e, in concreto, nemmeno sorretta da circostanze di fatto incrinanti il predicato di gratuità almeno presunta di cui ha dato conto la corte;

3, nè si può applicare alla vicenda L. Fall., art. 69bis, trattandosi di fallimento - dichiarato nel 1997 - anteriore alla riforma citata e preceduto nel biennio dall'atto colpito dall'azione, anche tenuto conto del regime di vigenza della citata norma, introdotta dal D.Lgs. n. 5 del 2006 e, per la parte qui d'interesse, in ogni caso estranea al campo delle procedure concorsuali già pendenti, rendendosi irrilevante stabilirne la latitudine;

4. il ricorso è dunque infondato, derivandone il rigetto e la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento, liquidate in Euro 5.100 (di cui Euro 100 per esborsi), oltre al 15% a forfait sui compensi e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 7 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2017.