Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 1968 - pubb. 30/01/2007

.

Cassazione civile, sez. I, 07 Giugno 2007, n. 13357. Est. Fioretti.


Fallimento ed altre procedure concorsuali - Concordato preventivo - Annullamento e risoluzione - In genere - Dichiarazione di fallimento a seguito di risoluzione del concordato - Giudizio di opposizione - Qualità di imprenditore commerciale del debitore e sua insolvenza - Discutibilità - Esclusione - Fondamento.



Nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento pronunciata in seguito alla risoluzione del concordato preventivo non è possibile rimettere in discussione la sussistenza della qualità di imprenditore commerciale del debitore, né del suo stato di insolvenza, vale a dire i presupposti per la dichiarazione di fallimento, atteso che nei confronti di tali presupposti la sentenza irrevocabile di omologazione esercita autorità di cosa giudicata. (fonte CED – Corte di Cassazione)


Massimario Ragionato




omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 9.5.87 il Tribunale di Benevento omologava il concordato preventivo proposto dalla s.n.c. L., concordato che prevedeva la cessione dei beni ai creditori, con pagamento per intero dei creditori privilegiati e nella percentuale del 40% di quelli chirografari.

Con successiva sentenza del 22.10.98 lo stesso tribunale, ritenuto che la procedura di concordato non poteva essere continuata, perché era ragionevole prevedere che dalla fase di liquidazione non sarebbero state ricavate liquidità tali da consentire il pagamento integrale dei creditori privilegiati, dichiarava risolto il concordato e fallita la società, in una ai soci illimitatamente responsabili.

Avverso detta sentenza proponevano opposizione sia la società L., in persona del legale rappresentante L. V., che quest'ultimo in proprio, deducendo: che l'attivo realizzato e quello da realizzare bastavano a pagare i creditori privilegiati; che il credito privilegiato era stato erroneamente caricato degli interessi, il cui corso era invece sospeso durante la procedura; che, una volta pagati i creditori privilegiati, il mancato pagamento dei creditori chirografari sarebbe stato irrilevante; che, in ogni caso, non poteva pronunciarsi la risoluzione prima della effettiva finale liquidazione e del recupero dei crediti verso terzi.

Il Fallimento restava contumace.

Il tribunale, con sentenza n. 1166/01 del 18/07/01, pur ritenendo che la risoluzione del concordato poteva essere pronunciata solo se il ricavato della liquidazione non bastava a pagare per intero i creditori privilegiati, essendo invece irrilevante la circostanza che lo stesso ricavato consentisse il pagamento di una percentuale inferiore a quella promessa ai creditori chirografari, rilevava, quanto al computo degli interessi sui crediti privilegiati, che a norma della L. Fall., art. 55 (richiamato dall'art. 169 dettato in tema di concordato preventivo) il corso degli interessi non era sospeso per i crediti garantiti da pegno e ipoteca e, inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 300/86, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 169 citato nella parte in cui non estendeva il privilegio agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro nella procedura di concordato del datore di lavoro; che, tenuto conto anche di tali interessi, l'ammontare del passivo era tale da escludere che il ricavato della liquidazione dei beni (che comunque aveva dato cattivo esito) avrebbe consentito di pagare anche i soli creditori privilegiati. Quindi, ritenuto che alla risoluzione del concordato doveva procedersi ogniqualvolta che, anche prima del compimento della liquidazione, secondo il prudente apprezzamento del tribunale, fosse emerso che il concordato era venuto meno alla sua funzione di eliminare l'insolvenza mediante la corresponsione ai creditori delle somme previste, rigettava l'opposizione.

Avverso detta sentenza, con atto notificato il 17.4.02, la s.n.c. L. e L. V. in proprio, proponevano appello dinanzi alla Corte d'Appello di Napoli, deducendo: 1) che trattandosi nella fattispecie di concordato preventivo con cessione dei beni, il mancato raggiungimento degli obbiettivi prefissati non poteva farsi ricadere sui debitori che, non essendo rimasti nel possesso dei beni, non erano responsabili di una eventuale erronea gestione della liquidazione; 2) che i ricorrenti avevano motivato la loro opposizione sulla base di un eccessivo accrescimento degli interessi. Anche perché tali interessi erano stati già presi in considerazione nel giudizio prognostico e non avevano impedito l'omologazione del concordato e, pertanto, stranamente gli stessi mentre non avevano impedito l'omologazione nel 1987, avevano poi portato alla risoluzione del concordato nel 1998; 3) che, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, il tribunale avrebbe dovuto attendere la fine della liquidazione per giudicare se il concordato doveva essere eseguito o risolto.

Gli appellanti, pertanto, hanno convenuto in giudizio il fallimento della L. s.n.c. di L. V. e M. T., nonché dei soci, al fine di sentire revocare la sentenza di risoluzione del concordato e quindi rimettere gli atti al tribunale per la riapertura della procedura relativa al concordato con cessione dei beni omologato con sentenza n. 319/87.

Il fallimento non si è costituito on giudizio.

La corte adita, con sentenza 27.3 - 11.6.2003 ha rigettato l'appello. Avverso detta sentenza L. s.n.c. di L. V. e M. T., nonché L. V. in proprio, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi illustrati con memoria.

L'intimato fallimento della L. s.n.c. di L. V. e M. T., nonché dei predetti soci, non ha spiegato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 67, artt. 18, 147, 137, 186 (L. Fall.), artt. 112 e 101 cod. proc. civ., motivazione carente e contraddittoria (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Deducono i ricorrenti che il creditore M. F. (e non M. G.), che in data 8.9.1997 aveva depositato istanza di fallimento presa in esame dal tribunale e che, pertanto, doveva ritenersi un litisconsorte necessario, non era stato mai convocato nè in sede prefallimentare ne' in sede di opposizione. Tale omissione avrebbe determinato la nullità della sentenza impugnata per l'assenza in giudizio di uno dei legittimi contraddittori e, quindi, la necessità della rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c..

Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 15, 18, 147, 137 e 186 (L. Fall.), art. 112 c.p.c., motivazione carente e contraddittoria (art. 360 c.p.c., n. 3 e 5).

La Corte d'appello non avrebbe valutato i vizi attinenti alla valida instaurazione del processo, dedotti con la memoria del 24.5.2002, depositata nel giudizio di appello, dovuti: alla omissione della convocazione, nella fase prefallimentare di risoluzione del concordato, del creditore istante M. G.; nella omessa convocazione, per l'esercizio del diritto di difesa, della società L. s.n.c; nella omessa citazione nel giudizio di opposizione e nella loro mancata partecipazione al giudizio del socio M. T., del liquidatore e del commissario giudiziale del concordato preventivo, che non risulterebbero menzionati ne' nella sentenza dichiarativa di fallimento ne' nel giudizio di opposizione, proposto al fine di ottenere il "ritorno al concordato"; nella omessa convocazione del pubblico ministero, che avrebbe dovuto essere convocato - o almeno notiziato - in via preventiva, trattandosi di intervento obbligatorio.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 186 (L. Fall.), motivazione illogica e carente (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Deducono i ricorrenti che intervenuta sentenza definitiva di omologazione del concordato non possono più essere rimesse in discussione, dai creditori anteriori al decreto di apertura della procedura di concordato, le condizioni soggettive ed oggettive vagliate per l'omologazione del concordato stesso e che, nell'ipotesi di concordato con cessione dei beni, ai fini della risoluzione non rileva, a differenza del concordato con garanzia, il comportamento tenuto dal debitore in sede di esecuzione del concordato stesso. Pertanto non potrebbe attribuirsi rilievo, ai fini della risoluzione, agli ulteriori interessi maturati sui crediti privilegiati dopo la sentenza di omologazione.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ., R.D. 16 marzo 1942, n. 267, artt. 137 e 186 (L. Fall.), motivazione carente ed illogica (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Erroneamente la corte d'appello avrebbe affermato che il tribunale può procedere d'ufficio alla risoluzione del concordato preventivo, dovendo invece questa essere chiesta dai creditori o dal commissario giudiziale e dal liquidatore.

Se la liquidazione dei beni si è protratta per ben undici anni tale durata, poi, non potrebbe essere addebitata al debitore, che nel concordato con cessione dei beni non conserva più la disponibilità dei propri beni, ma dovrebbe essere addebitata esclusivamente al liquidatore, al quale solo i creditori potrebbero rivolgersi per gli eventuali danni derivanti dal ritardo nella liquidazione dei beni. Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 186 (L. Fall.) in relazione alla presenza del pubblico ministero; eccezione di incostituzionalità del sistema normativo per violazione degli artt. 3, 24, 111 Cost., motivazione carente (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Deducono i ricorrenti che, quando il concordato preventivo è passato dall'omologazione all'esecuzione, per risolverlo, nei casi del suo deterioramento, non basta che ci sia la relazione del commissario giudiziale al tribunale o, che in mancanza di questa, il giudice delegato prenda la iniziativa di rivolgersi al tribunale, dovendo tali iniziative arrestarsi qualora non venga chiamato in causa il pubblico ministero. Costui costituirebbe la parte che nel processo per la risoluzione del concordato e per la dichiarazione di fallimento dovrebbe contrapporsi al debitore concordatario. Qualora il tribunale decidesse senza aver convocato il pubblico ministero violerebbe l'art 111 Cost. sul "giusto processo", essendo la sua presenza necessaria per garantire la dialettica processuale ed il requisito della "terzietà" del giudice.

Il primo, il secondo ed il quinto motivo, essendo logicamente e giuridicamente connessi, possono essere trattati congiuntamente. Detti motivi sono infondati.

Lamentano i ricorrenti con il primo motivo che M. F., erede di M. G. originario creditore della società L., - che, come risulterebbe dal provvedimento del giudice delegato del 26.2.1998 di rimessione, ai sensi della L. Fall., artt. 137 e 186, degli atti al Tribunale per le determinazioni di sua competenza, avrebbe presentato, attraverso il suo legale, istanza per la dichiarazione dì fallimento della società L. (proponendo così implicitamente istanza di risoluzione del concordato preventivo) - non sia stato mai convocato ne' in sede fallimentare nè in sede di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Poiché il fallimento della L. non era stato richiesto ne' dal commissario giudiziale ne' dal liquidatore ed il giudice delegato si era determinato solo sulla istanza di fallimento del M. G., al M. G., quale creditore istante, doveva essere riconosciuta la qualifica di litisconsorte necessario. Pertanto la sua omessa convocazione avrebbe comportato la violazione del principio del contraddittorio con conseguente nullità della sentenza impugnata e la necessità di rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 c.p.c..

Con il secondo motivo deducono che nella fase prefallimentare non sarebbe stata convocata, oltre al M. G., anche la società L. s.n.c., poi dichiarata fallita, e che, nei precedenti gradi del giudizio di opposizione in corso, non sarebbero stati presenti, perché mai citati in giudizio, oltre al M. G., il commissario giudiziale ed il liquidatore del concordato preventivo, il socio illimitatamente responsabile M. T., il pubblico ministero, tutte omissioni che inciderebbero sulla regolarità del processo, integrando violazione del principio del contraddittorio. Il giudice d'appello afferma nella sentenza impugnata che tali censure, non formulate con l'atto di appello, ma soltanto con una memoria integrativa e nomina di altro difensore, depositata in data 24.5.02 nel successivo corso del giudizio, devono ritenersi precluse, dovendo l'appellante formulare tutte le sue censure con l'atto di appello, senza poterne aggiungere ulteriori nel prosieguo, dato che il diritto di impugnazione si consuma con detto atto, che fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame, in conseguenza della regola della specificità dei motivi di appello. Afferma, altresì, che il presente giudizio di opposizione non potrebbe ritenersi nullo per il mancato intervento del pubblico ministero, non essendo il suo intervento obbligatorio; ne' la nullità del giudizio potrebbe farsi discendere dalla mancata partecipazione allo stesso del socio illimitatamente responsabile M. T., non sussistendo rispetto ai soci illimitatamente responsabili una ipotesi di litisconsorzio necessario, atteso che, in caso di accoglimento dell'opposizione proposta dalla società e soltanto da uno dei soci, resta travolta l'intera decisione di fallimento.

I ricorrenti sostengono che le dedotte eccezioni non sarebbero precluse per non essere state formulate nell'atto introduttivo del giudizio di appello, ma solo nel corso dello stesso, trattandosi di vizi che riguardano l'integrità del contraddittorio e, pertanto, rilevabili anche d'ufficio in ogni fase e grado del processo. Il collegio innanzi tutto osserva che dal provvedimento del Tribunale di Benevento - emesso in data 15 giugno 1998, depositato in cancelleria il 18 giugno 1998, con il quale il liquidatore giudiziale fu invitato a fornire ulteriori dati al fine della pronuncia di risoluzione del concordato - e dalla successiva sentenza di risoluzione del concordato e dichiarazione del fallimento della L. s.n.c. di L. V. e M. T., nonché personalmente dei soci L. V. e M. T., emessa in data 20.10.1998, risulta che, prima di procedere alla emanazione di detta pronuncia, il Tribunale ha ordinato la comparizione delle parti, poi dichiarate fallite, per essere sentite in camera di consiglio, concedendo alle stesse anche termine per il deposito di memorie, che sono state depositate dai rispettivi legali per L. V. il 4 maggio 1998 e per M. T. il 6 maggio 1998 (vedi la parte espositiva dei provvedimenti su menzionati).

Non si è verificata, pertanto, la denunciata violazione del diritto di difesa della società, dichiarata fallita, e del socio M. T..

Quest'ultimo, invece, non è stato citato nel presente giudizio ne' in primo ne' in secondo grado.

Tale omissione, però, non integra violazione del principio del contraddittorio.

Tale violazione, se effettivamente sussistente, potrebbe essere rilevata anche d'ufficio, come giustamente affermano i ricorrenti, in qualsiasi stato e grado del giudizio, rientrando la verifica della integrità del contraddittorio nel potere-dovere di controllo del giudice per essere la sua regolarità richiesta da ragioni di ordine pubblico processuale, che trascendono, come tali, i particolari interessi delle parti in causa.

Ma il socio illimitatamente responsabile non assume nel giudizio di opposizione la veste di litisconsorte necessario.

Questa corte ha più volte affermato il principio, che il collegio condivide, secondo cui nel giudizio di opposizione alla dichiarazione del fallimento della società e dei soci illimitatamente responsabili sono legittimati passivi soltanto il curatore ed i creditori istanti, ai sensi della L. Fall., art. 18; non è, invece, litisconsorte necessario il socio illimitatamente responsabile, sia perché questi non è legittimato a contestare il fondamento della dichiarazione di fallimento della società, sia perché egli può opporsi alla estensione del fallimento nei propri confronti, facendo valere la eventuale estraneità alla compagine sociale, sia, infine, perché è in grado di fruire della eventuale revoca della dichiarazione di fallimento della società, che priverebbe di effetti la estensione del fallimento al socio stesso, siccome dipendente ed accessoria, in applicazione del principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ.. Peraltro, la esclusione della qualità di litisconsorte necessario non impedisce che il socio intervenga o sia chiamato nel giudizio concernente la dichiarazione di fallimento della società, ne' la proposizione da parte sua di un'autonoma azione diretta all'accertamento della caducazione dell'effetto estensivo, in considerazione della revoca di tale dichiarazione (cfr. Cass. n. 9491 del 1991; Cass. n. 20166 del 2004; Cass. n. 12170 del 2005). Nè, nel giudizio di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento, allorché il fallimento sia stato dichiarato a seguito di risoluzione del concordato preventivo, possono ritenersi litisconsorti necessari il liquidatore ed il commissario giudiziale del concordato.

Nè L. Fall., art. 18 relativo alla opposizione alla dichiarazione di fallimento, ne' dalla L. Fall., art. 137, che disciplina la risoluzione del concordato (dettato in materia di concordato fallimentare, ma richiamato dalla L. Fall., art. 186 per il concordato preventivo), è desumibile la loro qualità di soggetti interessati ad opporsi alla sentenza dichiarativa di fallimento, non essendo questi portatori, come invece il curatore, di una posizione di rappresentanza di interessi tali che legittimi la loro partecipazione a tale giudizio.

In particolare il collegio osserva che, mentre nel fallimento ed in conseguenza del fallimento il debitore perde la disponibilità e l'amministrazione del proprio patrimonio a favore del curatore, tale effetto non si verifica, per la ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo, nei confronti del commissario giudiziale. Questi è un organo della procedura, che svolge soltanto funzioni di controllo e di consulenza nella veste di ausiliario del giudice; deve solo sorvegliare l'adempimento del concordato secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione (L. Fall., art. 185) e deve, se del caso, adottare le iniziative necessarie per provocare l'intervento del tribunale ai fini dei provvedimenti di cui alla L. Fall., artt. 137 - 138 relativi alla risoluzione ed annullamento del concordato (cfr. Cass. n. 6859 del 1995). Egli non rappresenta il debitore - il quale con l'ammissione alla procedura di concordato preventivo non perde ad alcun effetto la propria capacità giuridica - ne' i creditori, ne' prima ne' dopo l'omologazione svolge funzioni attive di gestione, con la conseguenza che non è portatore di specifici interessi da far valere, in sede giurisdizionale, in nome proprio o in veste di sostituto processuale (cfr. Cass. n. 7661 del 2005; Cass. n. 4800 del 1998; Cass. n. 7152 del 1992; Cass. n. 7790 del 1991; Cass. n. 3716 del 1953). Tutte queste considerazioni portano ad escludere che le attribuzioni del commissario giudiziale possano legittimare la sua partecipazione al giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento nella veste di litisconsorte necessario, non sussistendo, come detto, qualche specifico interesse, di cui sia portatore, che la imponga e la giustifichi.

Analogo discorso deve farsi per il liquidatore giudiziale nel caso di concordato con cessione dei beni (L. Fall., art. 182). Il liquidatore giudiziale ha il solo compito di realizzare il valore dei beni ceduti e di ripartirne il ricavato, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione, fra tutti i creditori che siano stati indicati dal debitore nella domanda di ammissione al concordato e che non siano stati successivamente contestati nel corso della procedura (cfr. cass. n. 6042 del 1978). Pertanto, in caso di intervenuta ammissione del debitore al concordato preventivo con cessione dei beni, la funzione di cui viene investito per effetto della sentenza di omologazione, limitata, come detto, al compito di realizzare il valore dei beni ceduti e di ripartirne il ricavato tra i creditori, comporta che al liquidatore giudiziale spetti di stare in giudizio soltanto per le controversie strettamente inerenti alle operazioni di liquidazione o, comunque, idonee ad influire sulla ripartizione delle somme in favore dei creditori (cfr. in tal senso Cass. n. 10134 del 2005; Cass. n. 363 del 1997; Cass. n. 9073 del 1991; n. 2135 del 1988; n. 2187 del 1985), restando conseguentemente escluso che possa assumere la veste di contraddittore necessario nella causa di opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento. Nè in detta controversia può ritenersi obbligatorio, come invece sostengono i ricorrenti, l'intervento del pubblico ministero. Secondo il costante orientamento giurisprudenziale di questa corte, che il collegio condivide, nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento non è obbligatorio l'intervento del pubblico ministero e si verifica soltanto quando questo ravvisi nel procedimento un pubblico interesse e l'opportunità di intervenire per tutelarlo specificamente (art. 70 c.p.c., u.c.). La facoltà dì chiedere il fallimento (L. Fall., art. 6) non costituisce, infatti, per il pubblico ministero, esercizio di un potere d'azione, risolvendosi esso in una denuncia al tribunale perché questo provveda d'ufficio (cfr. Cass. n. 9884 del 1995; Cass. n. 5854 del 1986; Cass. n. 1919 del 1973); salvo che egli agisca a norma della L. Fall., art. 7 (previg.) (Cass. n. 5220 del 2007).

Mentre la L. Fall., art. 132 prevede l'intervento del pubblico ministero nel giudizio di omologazione del concordato e nell'appello contro la relativa sentenza, sancendone così la sua obbligatorietà, la L. Fall., art. 137, relativo alla risoluzione del concordato fallimentare (che, come detto, vale anche per il concordato preventivo), non menziona tra i soggetti, che possono chiederne la risoluzione, il pubblico ministero. Il silenzio di questa disposizione - che prevede che il concordato può essere risolto o su rapporto del curatore (se il fallito non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato e dalla sentenza di omologazione, il curatore deve riferirne al tribunale) o, se si tratta di concordato preventivo, su rapporto del commissario giudiziale (L. Fall., art. 186, che in tale specie di concordato sostituisce il curatore), o su ricorso di uno o più creditori o d'ufficio - in relazione alla espressa previsione di intervento del pubblico ministero, di cui alla L. Fall., art. 132, porta a ritenere che nel giudizio di risoluzione del concordato e di opposizione alla dichiarazione di fallimento non sia obbligatorio l'intervento del pubblico ministero.

Si consideri, altresì, che nel giudizio di opposizione alla dichiarazione di fallimento pronunciata a seguito della risoluzione del concordato non è possibile rimettere in discussione la sussistenza della qualità di imprenditore commerciale del debitore e dello stato dì insolvenza, vale a dire i presupposti necessari per la dichiarazione di fallimento, atteso che nei confronti di tali presupposti la sentenza di omologazione irrevocabile esercita autorità di cosa giudicata (cfr. Cass. n. 3521 del 1975). Con il quinto motivo i ricorrenti sostengono che, alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost. non è più ammissibile che il fallimento possa essere dichiarato dal tribunale d'ufficio e che conseguentemente, in mancanza della iniziativa di altri soggetti, il potere di promuovere la dichiarazione di fallimento, vale a dire il diritto di azione, spetterebbe al pubblico ministero, che per tale ragione dovrebbe considerarsi parte necessaria anche del presente giudizio, altrimenti verrebbe a mancare ogni dialettica processuale (con il debitore) e si avrebbe una ipotesi di giurisdizione senza azione.

Al riguardo è sufficiente osservare che la risoluzione del concordato costituisce uno dei possibili esiti della procedura di concordato preventivo o fallimentare e si colloca nella fase di esecuzione dello stesso, in cui rileva il potere-dovere degli organi della procedura di vigilare sull'adempimento dello stesso secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. A tale potere- dovere è connesso quello di provocare la risoluzione del concordato (L. Fall., artt. 136 - 137 - 185 - 186). Se così è, non si può fondatamente sostenere che senza iniziativa di parte (tra cui quella del pubblico ministero) sia contrario al principio del giusto processo procedere alla risoluzione del concordato, sol che si consideri che, limitare la risoluzione a tale iniziativa, renderebbe pressoché inutile l'attività di vigilanza dell'Ufficio sull'adempimento del concordato, che per essere efficiente richiede invece che, nell'inerzia delle parti, la risoluzione possa essere pronunciata dal tribunale anche d'ufficio.

Dalla sentenza di risoluzione emessa dal Tribunale di Benevento e dal summenzionato provvedimento del 15.6.98, che la ha preceduta, risulta che la risoluzione ed il conseguente fallimento sono stati dichiarati d'ufficio "seguito di successive relazioni depositate dal liquidatore e dal commissario giudiziale". Tanto basta per escludere che M. F., erede dell'originario creditore della società fallita M. G. Gennaro, possa ritenersi legittimato a partecipare al presente giudizio quale necessario contraddittore, anche se ha presentato una istanza in data 8.9.97, con la quale ha spiegato intervento nella procedura dì concordato, formulando una generica domanda di declaratoria di fallimento della società "L." "atteso il tempo fino ad oggi trascorso".

Anche il terzo ed il quarto motivo, in quanto connessi, possono essere esaminati congiuntamente.

Con detti motivi si muovono due censure.

Con la prima si deduce che il debito da prendersi in considerazione, al fine di verificare se sussistono i presupposti per la risoluzione del concordato, sarebbe quello risultante dalla sentenza di omologazione, che, una volta divenuta irrevocabile, avrebbe sul punto autorità di giudicato, senza che si possa tener conto della successiva maturazione di ulteriori interessi.

Con la seconda si deduce che la lievitazione del debito in conseguenza della maturazione di ulteriori interessi, dovuta alla eccessiva durata dell'attività di liquidazione dei beni ceduti, con il concordato preventivo, ai creditori, dovrebbe essere addebitata esclusivamente al liquidatore e non al debitore, per cui in tal caso, non potendo il debitore considerarsi inadempiente, il concordato non potrebbe essere risolto. Con riferimento alla prima censura il collegio osserva che la L. Fall., art. 169, richiama, tra le altre, la norma di cui alla L. Fall., art. 55, che disciplina gli effetti del fallimento sui debiti pecuniari. In virtù di tale richiamo, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, deve ritenersi sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali sui crediti chirografari, mentre continuano a decorrere gli interessi sui crediti assistiti da ipoteca, pegno, privilegio generale o speciale. La proposta di concordato preventivo viene omologata dal tribunale dopo aver verificato se sussistono tutte le condizioni di legge per la ammissione del debitore a beneficiare di una procedura che si pone come alternativa al fallimento. Pertanto tale sentenza non produce l'effetto di escludere, dopo il suo passaggio in giudicato, il corso degli interessi sui crediti assistiti da ipoteca, pegno, privilegio generale o speciale, dovendo ricondursi i suoi effetti al momento della presentazione della domanda giudiziale, tra i quali vanno considerati gli effetti sugli interessi dei crediti pecuniari ricollegabili a detta presentazione che, in virtù del richiamo operato dalla L. Fall., art. 169, sono quelli di cui alla L. Fall., art. 55.

Ne deriva che il debito del debitore concordatario, pur dopo la sentenza di omologazione, continua ad accrescersi in conseguenza della maturazione di questi interessi, che cessano di decorrere al momento in cui il liquidatore giudiziale, nel concordato con cessione dei beni (che è la fattispecie in esame), procede a liquidare i beni ed al riparto del ricavato della liquidazione degli stessi tra i creditori concordatari (cfr. Cass. n. 22881 del 2005, in cui si è affermato che gli interessi sui crediti privilegiati sono dovuti anche per il periodo successivo alla sentenza di omologazione del concordato).

Se in conseguenza del tempo occorso per la vendita dei beni e in conseguenza della maturazione degli interessi in questione, il credito si accresce sino al punto che il ricavato o il presumibile ricavato della liquidazione dei beni ceduti non consente più, come avvenuto nel caso che ne occupa, il soddisfacimento integrale neppure dei creditori privilegiati, il concordato deve essere risolto. La giurisprudenza di questa Corte di Cassazione ha affermato la necessità di procedere alla risoluzione ogniqualvolta, anche prima del compimento della liquidazione dei beni, emerga che il concordato sia venuto meno alla sua funzione di eliminare l'insolvenza mediante la corresponsione ai creditori delle somme previste in quanto, secondo un prudente apprezzamento, le somme ricavate dalla vendita dei beni si rivelino insufficienti a soddisfare integralmente i creditori privilegiati ed in minima parte i creditori chirografari. La L. Fall., art. 186, dispone che il concordato preventivo con cessione dei beni non si risolve se nella liquidazione dei beni si sia ricavata una percentuale inferiore al quaranta per cento; il che significa che deve risolversi ogni qualvolta sia accertato il fatto obbiettivo della impossibilità di corrispondere una qualsiasi percentuale ai creditori chirografari e di soddisfare integralmente i creditori privilegiati, senza che possa venire in considerazione la responsabilità o meno del debitore per l'inadempimento e senza che possano, quindi, riconoscersi al tribunale margini di discrezionalità in ordine alla valutazione della gravità o dell'imputabilità dell'inadempimento.

Non si può pertanto escludere nel caso di specie la legittimità della risoluzione per il fatto che il notevolissimo incremento del debito, dovuto alla maturazione degli interessi, e quindi la insufficienza dei beni ceduti, costituisce un effetto del tempo impiegato per la loro liquidazione dal liquidatore giudiziale, atteso che, se una qualche negligenza è a lui imputabile, questo potrà esserne chiamato a rispondere con una azione di responsabilità per il risarcimento dei danni, fermo restando che tale sua responsabilità non fa venir meno il fatto obbiettivo della insufficienza dei beni a soddisfare quanto dovuto ai creditori concordatali e che esclusivamente rileva ai fini della risoluzione del concordato. Pertanto non può essere condiviso l'orientamento giurisprudenziale espresso dalla sentenza n. 4177 del 2000, richiamata dai ricorrenti, secondo cui il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori non può essere risolto se l'inadempimento non è addebitabile al comportamento del debitore, atteso che la necessità di valutare, ai fini della risoluzione, il suo comportamento deve ritenersi esclusa, come già dimostrato, dal disposto della L. Fall., art. 186, comma 2.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, senza alcuna pronuncia sulle spese, non essendosi il Fallimento intimato difeso in questa fase del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2007.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2007


Testo Integrale