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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19703 - pubb. 19/05/2018.

Responsabilità del genitore per mancato riconoscimento del figlio naturale


Tribunale di Massa, 04 Luglio 2017. Pres., est. Puzone.

Filiazione naturale – Riconoscimento giudiziale della paternità – Obbligo di mantenimento – Retroattività – Prescrizione – Responsabilità per inadempimento degli obblighi genitoriali – Prova del danno – Valutazione equitativa


Il genitore che, omettendo il riconoscimento, obbliga il figlio ad intraprendere l’azione giudiziale per l’accertamento del rapporto di filiazione non può giovarsi del conseguente ritardo: ne deriva che la prescrizione del diritto al mantenimento non decorre dalla nascita, ma dal momento dell’accertamento giudiziale della paternità (o maternità). Tuttavia, poiché la prestazione degli alimenti in favore dei figli costituisce un’obbligazione di durata, il termine quinquennale per la prescrizione non decorre unitariamente, bensì dalla data delle singole scadenze in relazione alle quali sorge l’interesse a ciascun adempimento.

Premesso che la sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, essa comporta per il genitore l’adempimento degli obblighi derivanti dalla filiazione legittima, compreso l’obbligo di mantenimento il quale ha efficacia retroattiva.

Il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli sussiste per il solo fatto di averli generati, e non viene meno neppure per il fatto che l’altro genitore abbia provveduto integralmente alle esigenze dei figli. L’inadempimento di quegli obblighi costituisce un illecito civile riconducibile nell’alveo delle previsioni dell’art.2043 c.c., con la conseguente esperibilità, laddove determini la lesione di diritti costituzionalmente garantiti, dell’azione per il ristoro del danno non patrimoniale.

Il danno da privazione della figura paterna determina una grave lesione della sfera dei diritti della persona tutelati dalle previsioni costituzionali, e può essere provato attraverso il ricorso a presunzioni semplici nonché attraverso il ricorso a nozioni di comune esperienza. Esso deve essere quantitativamente determinato con il criterio equitativo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Segnalazione della Dott.ssa G. Bertoni


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