Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 19705 - pubb. 11/01/2018

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Cassazione civile, sez. V, tributaria, 20 Maggio 2011, n. 11234. Est. Bernardi.


Riscossione delle imposte - Ruoli straordinari - Emissione - Presupposti - Fondato pericolo per la riscossione - Pendenza del giudizio d'impugnazione - Irrilevanza - Instaurazione di procedura concorsuale a carico del contribuente - Insinuazione al passivo del credito tributario - Possibilità - Condizioni - Emissione della cartella di pagamento - Esclusione - Fondamento - Conseguenze



In tema di riscossione delle imposte sui redditi, l'emissione del ruolo straordinario con obbligo di pagamento dell'imposta , oltre che degli interessi e le sanzioni per l'intero importo, ai sensi dell'art. 15-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è legittima quando sussiste fondato pericolo per la riscossione, senza che rilevi l'eventuale emissione di un avviso di accertamento, ovvero la pendenza del relativo giudizio d'impugnazione; ne consegue che se, come nella specie, l'iscrizione a ruolo sia avvenuta in relazione all'apertura di una procedura concorsuale a carico del debitore (dichiarato fallito), ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. 13 aprile 1999, n. 112, il concessionario provvede direttamente all'insinuazione al passivo per il credito, senza alcuna necessità di emissione della cartella di pagamento, atto che nemmeno è consentito, in quanto preliminare ad una esecuzione individuale a sua volta preclusa dal divieto di cui all'art. 51 legge fall. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



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